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PDL 3959

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3959



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIACHETTI, BARBIERI, BRANDOLINI, CAVALLARO, FERRARI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, PAGLIA, QUARTIANI, RUBINATO

Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato

Presentata il 13 dicembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — L'istituto del collocamento fuori ruolo è definito dall'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ove si stabilisce che: «Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa». Il collocamento fuori ruolo comporta la destinazione del dipendente pubblico a un'amministrazione o a un ente diverso da quello di appartenenza presso il quale egli è chiamato a svolgere temporaneamente la sua prestazione. Non dissimilmente dall'aspettativa – che determina la sospensione dell'attività lavorativa – il collocamento fuori ruolo incide quindi sul rapporto di servizio, data l'instaurazione temporanea di un rapporto con un ente diverso da quello di appartenenza. Le ragioni che soggiacciono a questo istituto sono principalmente relative ai criteri di buona amministrazione laddove il collocamento fuori ruolo consente a un ente pubblico di avvalersi dell'opera di
 

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un dipendente di un'altra amministrazione, per lo svolgimento di attività che non rientrano tra i compiti di quest'ultima e che, tuttavia, sono attinenti ai suoi interessi istituzionali. Si ritiene, cioè, che il collocamento fuori ruolo indirettamente soddisfi anche un interesse dell'ente di appartenenza e che, per questa ragione, singole disposizioni di legge prevedono la possibilità del collocamento fuori ruolo per determinate categorie di dipendenti.
      Tra queste categorie determinate di dipendenti rientrano i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato il cui collocamento fuori ruolo è disciplinato – usando le parole dell'allora vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura (CSM) Nicola Mancino pronunciate durante l'indagine conoscitiva promossa dalla I Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica nel corso della XV legislatura sull'impiego di consiglieri di Stato, magistrati dei tribunali amministrativi regionali, consiglieri della Corte dei conti, avvocati dello Stato e magistrati ordinari, quali titolari di incarichi di collaborazione diretta con i Ministri, in particolare capi di gabinetto e capi di ufficio legislativo o anche quali collaboratori nelle stesse strutture – da «un catalogo di norme vigenti quanto mai articolato ed esteso».
      Il risultato di questa stratificazione, diversificazione e confusione normativa è stata una crescita esponenziale del numero di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato il cui collocamento fuori ruolo non è stato più dettato dal «criterio di buona amministrazione» ma, da un lato, dalla sottovalutazione della classe dirigente di ruolo dello Stato e, dall'altro, dal forte incentivo rappresentato dalla possibilità di percepire una doppia retribuzione e di intraprendere una «carriera parallela».
      Lungi dall'avere una valenza punitiva, la presente proposta di legge ha l'obiettivo di porre dei paletti all'uso del collocamento fuori ruolo e di riportare tale istituto nell'alveo del suo significato originario e, vale a dire, quello di valorizzare il lavoro presso altre amministrazioni, diverse da quelle di appartenenza, nell'interesse di tutte le amministrazioni coinvolte.
      Tralasciando in questa sede le valutazioni in merito all'opportunità di evitare commistioni tra la funzione giurisdizionale e quella amministrativa, il primo limite introdotto dalla presente proposta di legge riguarda proprio la durata temporale del collocamento fuori ruolo: per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato non può durare per più di cinque anni consecutivi e per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni. Così pure è previsto, per le stesse categorie, che qualora siano stati ricollocati in ruolo non possano essere nuovamente collocati fuori del ruolo organico se non abbiano esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Con tale disposizione si è inteso porre un freno allo svuotamento degli organici delle amministrazioni dei dipendenti collocati fuori ruolo che, in alcuni casi, non svolgono per periodi significativi i compiti per i quali hanno vinto un concorso, senza però che ciò determini un pregiudizio relativo al riposizionamento nei ruoli di appartenenza nel caso di svolgimento, entro i limiti temporali fissati dalla presente proposta di legge, del servizio fuori ruolo.
      Il secondo limite riguarda il divieto di corresponsione della doppia retribuzione. Il comma 2 dell'articolo unico della presente proposta di legge prevede, infatti, che il personale collocato fuori ruolo mantenga esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa.
      Infine, vista la «selva» di leggi settoriali che disciplina il fuori ruolo, le disposizioni della presente proposta di legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, supera complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori del ruolo organico se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.
      2. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa.
      3. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.


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