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PDL 3988

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3988



 

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili per la salvaguardia del clima

Presentata il 21 dicembre 2010


      

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Onorevoli Deputati! — È necessaria e urgente una svolta radicale e globale nelle politiche energetiche a favore delle fonti rinnovabili e di usi razionali ed efficienti dell'energia. La impongono il tendenziale esaurirsi del petrolio e più in generale, delle fonti non rinnovabili e la drammatica accelerazione dei cambiamenti climatici.
      O si agisce subito o alla crisi economica e sociale, che sta sconvolgendo la vita di miliardi di donne e di uomini, si intreccerà sempre di più quella ambientale e climatica. Entrambi i problemi per essere risolti obbligano a notevoli discontinuità e innovazioni nelle politiche economiche, in quelle fiscali e industriali e negli stessi comportamenti e stili di vita delle persone.
      Da subito vanno prese decisioni politico-programmatiche per avviare una globale e graduale transizione dall'attuale dipendenza dalle fonti fossili verso l'uso razionale ed efficiente delle fonti energetiche rinnovabili, pulite e prive di effetti collaterali, prevedendo di sostituire le importazioni di petrolio con lavoro e occupazione, che nel 2020, nella sola Italia, potrebbe contare oltre 300.000 nuovi posti di lavoro.
      È questa la strada su cui si è incamminata l'Europa con la decisione unilaterale e vincolante per i suoi Stati membri di ridurre, entro il 2020, le emissioni climalteranti del 20 per cento realizzando, entro la stessa scadenza, un aumento sempre del 20 per cento sia dell'efficienza energetica sia dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
      Si tratta di impegni vincolanti a cui anche il nostro Paese dovrebbe far fronte e invece non lo fa. Come per il Protocollo di Kyoto (per non averlo rispettato non saranno i dirigenti delle imprese inadempienti a pagare le multe che l'Unione europea sta già infliggendo, bensì i cittadini
 

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italiani), niente si sta facendo per realizzare gli obiettivi della nuova direttiva europea per le fonti rinnovabili che doveva essere recepita entro il 5 dicembre 2010. Fino ad ora inutilmente l'Europa sta chiedendo conto all'Italia di quali siano i nostri piani e di quali progressi siano stati compiuti nell'uso delle fonti rinnovabili.
      Le mancate risposte del Governo italiano nascondono una diversa strategia rispetto all'Europa e al suo «pacchetto clima» che affida la riduzione delle emissioni e la diversificazione dal petrolio all'avventura nucleare, cioè a una fonte non rinnovabile e non prevista negli impegni europei, che non ha risolto i problemi delle scorie radioattive e della sicurezza e che ridurrebbe le emissioni solo per una quota modesta della produzione di elettricità, e solo dopo il completamento delle centrali, ben oltre il 2020, data entro la quale gli altri Paesi europei avranno già ridotto le loro emissioni del 20 per cento e oltre. Va invertita la rotta che sta portando il Paese fuori dall'Europa.
      Inoltre l'attuale impianto normativo italiano non è in grado di consentire al Paese di realizzare gli obiettivi assegnati al nostro Paese dal «pacchetto clima» dell'Unione europea. Né fino ad ora sono state presentate proposte di recepimento della citata direttiva europea sulle fonti rinnovabili.
      Con questa proposta di legge d'iniziativa popolare si intende colmare questo deficit e offrire un quadro normativo adeguato e in grado di recepire la direttiva alla scadenza prevista.
      In estrema sintesi la proposta di legge, all'articolo 1, stabilisce le finalità di politica energetica fondata sulle fonti rinnovabili, escludendo l'uso del nucleare all'articolo 2. L'articolo 3 chiarisce, dopo l'esperienza negativa del Cip 6 e delle fonti assimilate, quali siano le vere fonti rinnovabili e fra queste quali sono sostenibili e quali no, ammettendo all'incentivazione solo quelle sostenibili.
      L'articolo 4 stabilisce che la produzione di energia elettrica e di calore da fonti rinnovabili sostenibili, così come gli usi razionali ed efficienti dell'energia, sono da considerarsi attività di pubblica utilità. Per questa ragione hanno entrambi diritto ad una equa e giusta remunerazione che compensi l'energia effettivamente prodotta o quella risparmiata, ma anche i vantaggi ambientali che entrambi incorporano, non emettendo gas nocivi al clima o inquinanti l'aria che respiriamo.
      L'articolo 5 afferma che l'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili deve essere, da parte del gestore, immessa obbligatoriamente in rete.
      L'articolo 7 punta a far compiere al Paese un passo deciso per migliorare la propria efficienza energetica: un piano di riqualificazione degli edifici che ne riduca i consumi di elettricità e di calore e che sposti le attività del settore edile verso la manutenzione e la riqualificazione del già costruito, abbandonando la cementificazione del territorio.
      Promuovendo lo sviluppo delle fonti rinnovabili sostenibili e il risparmio energetico, la proposta di legge intende anche favorire l'abbandono dell'attuale modello energetico monopolista e centralista, per passare a quello distribuito sul territorio e conquistare così democrazia energetica: ogni casa, ogni condominio, comunità, quartiere, centro commerciale e fabbrica potrà produrre energia per il fabbisogno sia proprio che del vicinato sfruttando le fonti rinnovabili più convenienti secondo le potenzialità del luogo. Coerentemente con questo contesto l'articolo 10 richiede interventi di adeguamento della rete elettrica a favore delle fonti rinnovabili e che la proprietà e la gestione della stessa debbano essere pubbliche.
      Infine, per quanto riguarda la mobilità, il provvedimento, all'articolo 13, intende favorire scelte capaci di sottoporre il territorio italiano a una «cura del ferro» per spostare la mobilità di persone e di merci dalla gomma al ferro su tram, metrò, treni, e al cabotaggio sulle autostrade del mare, concentrando in questa direzione le scelte e gli investimenti infrastrutturali anziché su strade e autostrade e sul trasporto individuale.
      Per realizzare gli obiettivi di questa proposta di legge emergono come fonti di
 

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finanziamento: il conto energia, la Tobin tax, che potrebbe contribuire a regolare il mercato finanziario e ad usare a fini sociali la relativa tassazione volta a scoraggiare la speculazione, e un fondo speciale presso la Cassa depositi e prestiti Spa per adeguare gli edifici pubblici.
      L'approvazione di questa proposta di legge consentirebbe al Paese di conquistare una reale autonomia energetica perché, da un lato, promuovendo usi razionali dell'energia, ne ridurrebbe il fabbisogno e, dall'altro, produrrebbe l'energia necessaria con le uniche fonti energetiche di cui l'Italia resterà sempre veramente ricca: cioè il sole, il vento, le biomasse, la forza dell'acqua fluente e il calore che scorre sotto terra.
      Mettere l'Italia al passo dell'Europa e fra i Paesi che guidano la lotta ai cambiamenti climatici è una straordinaria opportunità per uscire dalla crisi economica, creando nuovi posti di lavoro e ponendo le basi per uno sviluppo durevole, sostenibile e per una migliore qualità di vita.
 

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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Capo I

Art. 1.
(Finalità).

      1. Tenuto conto della necessità di salvaguardare la dinamica planetaria del clima e l'insieme dei cicli bio-geochimici ad esso connessi, la presente legge reca disposizioni per recuperare il ritardo nell'adempimento degli obblighi già previsti dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, per dare piena attuazione alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e ai regolamenti dell'Unione europea in materia di clima e per realizzare entro il 2020 i seguenti obbiettivi stabiliti dall'Unione europea e sottoscritti dall'Italia:

          a) aumento dell'efficienza energetica in tutti i settori dell'economia nazionale, in modo da raggiungere l'obiettivo di risparmio dei consumi di energia primaria del 20 per cento rispetto alle proiezioni per il 2020;

          b) riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 13 per cento rispetto al 2005, con esclusione delle emissioni disciplinate dal Sistema europeo di commercio delle emissioni (ETS) come specificato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e le cui riduzioni sono disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e dagli altri atti in materia deliberati dall'Unione europea;

          c) raggiungimento della quota del 17 per cento di energia da fonti rinnovabili sul consumo complessivo di energia;

 

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          d) utilizzazione nei trasporti, individuali e collettivi, di una quota del 10 per cento di energia da fonti rinnovabili quali biocarburanti, biogas, biometano, idrogeno ed elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e utilizzata da ferrovie, metropolitane e auto elettriche.

      2. La realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 costituisce un'azione fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici e per la sicurezza energetica attraverso l'uso di tecnologie al livello più basso possibile di carbonio, nonché per avviare la transizione dell'Italia verso un sistema energetico sostenibile e moderno fondato su fonti rinnovabili, efficienza ed uso razionale dell'energia, superando l'uso dei combustibili fossili.

Art. 2.
(Piano energetico ambientale nazionale).

      1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative su base nazionale, le associazioni ambientaliste e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano energetico ambientale nazionale, di seguito denominato «Piano», redatto in conformità alle prescrizioni dell'Unione europea. Il Piano deve escludere l'uso del nucleare per produrre energia elettrica. Il Piano è presentato e discusso in una conferenza nazionale sulle politiche energetiche e ambientali. Il Piano deve stabilire gli obiettivi energetici fino al 2020 e le relative tappe intermedie ed è sottoposto al parere delle

 

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competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti.
      2. Entro sessanta giorni dall'adozione del Piano, le regioni predispongono o adeguano i loro piani regionali energetici e ambientali che, previa discussione nelle conferenze regionali, sono valutati e raccordati entro trenta giorni in sede di Conferenza Stato-regioni, che propone le eventuali variazioni ritenute concordemente necessarie per realizzare gli obiettivi nazionali che devono in ogni caso essere definiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il Piano deve dare priorità alla ricerca su tutte le tecnologie energetiche, escludere l'uso del nucleare per la produzione di energia e prevedere la transizione verso un approvvigionamento energetico che contempli il superamento dell'uso del carbone e che si ponga l'obiettivo a lungo termine della produzione di energia al 100 per cento da fonti rinnovabili.
      4. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Governo presenta un rapporto al Parlamento sull'attuazione del Piano, con le relative proposte di miglioramento.

Art. 3.
(Definizioni delle fonti rinnovabili di energia).

      1. Le fonti rinnovabili, che, con il risparmio energetico, devono essere fondamento del Piano, sono il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici animali e vegetali.
      2. Ai fini della presente legge, le fonti energetiche rinnovabili sono distinte in sostenibili e non sostenibili.
      3. Si definiscono fonti rinnovabili sostenibili quelle il cui utilizzo non altera in modo significativo le dinamiche ambientali del territorio in cui sono realizzate, con particolare attenzione alla biodiversità; a tale scopo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello

 

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sviluppo economico, è prevista l'adozione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di specifiche linee guida per la minimizzazione dell'impatto ambientale. In particolare, è da considerare sostenibile, se adeguatamente e correttamente realizzato, lo sfruttamento delle seguenti fonti: il solare fotovoltaico, il solare termodinamico, il solare termico, l'eolico, il biogas, le maree, il moto ondoso e, previa certificazione prevista al comma 4, i piccoli impianti idraulici.
      4. Oltre alle fonti rinnovabili sostenibili indicate al comma 3, sono ammessi al beneficio dell'incentivazione, previa certificazione di sostenibilità ambientale e sanitaria rilasciata dai competenti organismi e agenzie: gli impianti idroelettrici e geotermici, le filiere di produzione dell'energia da biomasse, con particolare riguardo alla filiera corta e di scarto anche in attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia, i biocarburanti, quali il biodiesel, il bio-oil, il bio-etanolo, l'etil-ter-butil-etere (ETBE) e simili.
      5. In quanto risorsa limitata e preziosa, l'impiego della biomassa per la sola produzione di energia elettrica, senza cogenerazione, è da considerare non sostenibile e non beneficia delle incentivazioni della presente legge.
      6. In generale le biomasse devono essere prodotte senza riduzione dell'attuale superficie forestale e agricola. È vietata la loro importazione da aree sottoposte a deforestazione.
      7. Sono escluse le incentivazioni all'energia da rifiuti tal quali contenenti una significativa frazione organica non biodegradabile, i contributi definiti CIP 6.
      8. I criteri per la valutazione e per la certificazione della sostenibilità ambientale sono stabiliti per ciascuna fonte rinnovabile dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sulla base di studi condotti da tre istituti di ricerca specializzati nella materia, di cui almeno uno scelto in un altro Stato europeo che abbia maggiore esperienza nelle fonti rinnovabili. Gli studi sono pubblicati nel sito della citata Autorità.
 

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Art. 4.
(Riconoscimento di pubblica utilità della produzione di energia da fonti rinnovabili).

      1. La produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili, che contribuisce alla riduzione delle emissioni inquinanti e di gas climalteranti, è riconosciuta di pubblica utilità ai fini della premialità e delle agevolazioni procedurali nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici esistenti e delle previsioni urbanistiche e relative varianti di comuni, province e regioni per l'attuazione dei piani di produzione delle energie da fonti rinnovabili.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono gli obiettivi e le priorità della produzione di energia con carattere di pubblica utilità nel rispettivo ambito territoriale e le linee guida per l'inserimento degli impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili nel rispettivo territorio indicando le zone escluse, le zone in cui l'inserimento è possibile nel rispetto di prescrizioni preventive di tutela e le modalità con cui gli impianti devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA).

Art. 5.
(Priorità di allacciamento, di dispacciamento e di ritiro dell'energia definita di pubblica utilità).

      1. Tutti gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili sostenibili godono della priorità di allacciamento alle reti energetiche, elettrica, gas metano e calore per teleriscaldamento, e della priorità nel dispacciamento in attuazione dell'obbligo di utilizzo prioritario dell'energia prodotta con carattere di pubblica utilità.
      2. Il Gestore della rete elettrica è obbligato al ritiro e alla remunerazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili immessa in rete secondo le modalità previste dalla presente legge.

 

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Art. 6.
(Certezza del diritto all'equa remunerazione).

      1. Il riconoscimento di pubblica utilità della produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili comporta il diritto a un'equa e congrua remunerazione dell'energia prodotta.
      2. La produzione di energia elettrica da ogni tipo di fonte rinnovabile sostenibile è remunerata attraverso il meccanismo del conto energia, inteso come tariffa minima garantita e onnicomprensiva. I valori della tariffa di ciascuna fonte rinnovabile sostenibile sono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, avvalendosi del parere degli istituti di ricerca di cui al comma 8 dell'articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:

          a) diversificare la tariffa per tipo di fonte rinnovabile per coprire lo specifico differenziale di costo;

          b) valutare la dimensione dell'impianto di produzione, prevedendo tariffe più favorevoli per gli impianti più piccoli, in modo da stimolare la piccola generazione distribuita nel territorio, fermo restando comunque quanto stabilito dal comma 3;

          c) premiare l'innovazione tecnologica;

          d) premiare la qualità ambientale degli interventi, compresi la rimozione e lo smaltimento dell'amianto;

          e) distinguere gli impianti nuovi, i rifacimenti, gli ampliamenti e i potenziamenti;

          f) concedere benefìci maggiori agli interventi effettuati in condizioni particolarmente disagiate come isole minori, zone isolate e aree montane.

      3. La tariffa incentivata per ciascuna delle tipologie di intervento di cui al comma 2 è fissata dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sulla base del differenziale di costo con la produzione di energia elettrica nell'anno precedente.

 

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      4. La tariffa incentivata, distinta per tipologia produttiva, è di importo decrescente, stabilito anno per anno all'inizio dell'investimento, e di durata tale da garantire un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio per tenere conto dell'andamento dei costi effettivi.

Capo II

Art. 7.
(Obiettivi di efficienza nel settore residenziale, terziario e dell'industria).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, adottato previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, è definita la disciplina nazionale in materia di incentivi, certificati bianchi, agevolazioni fiscali, contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati, per realizzare l'efficienza energetica finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:

          a) miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo, sia nel caso di edifici di nuova edificazione che nel caso di edifici da ristrutturare, attraverso l'utilizzo contemporaneo di sistemi passivi e di fonti rinnovabili;

          b) applicazione della micro-cogenerazione e della trigenerazione;

          c) applicazione di misure di efficienza energetica da parte delle amministrazioni pubbliche per il patrimonio immobiliare sia in proprietà che in gestione;

          d) applicazione delle tecnologie informatiche per scopi di efficienza energetica;

          e) miglioramento dell'efficienza dei sistemi di illuminazione pubblica;

 

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          f) sostituzione di elettrodomestici e di macchine per uffici subordinata all'acquisto di dispositivi di classe di massima efficienza;

          g) sostituzione di motori elettrici più efficienti nell'industria e nell'uso civile;

          h) applicazione di azionamenti a frequenza variabile;

          i) attuazione di interventi di efficientamento negli impianti ad aria compressa, nei sistemi di pompaggio, di ventilazione e di produzione del freddo;

          l) ottimizzazione energetica nell'industria dei fluidi di processo, vapore, acqua surriscaldata e forni;

          m) riutilizzo delle aree di precedenti siti industriali dismessi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in quanto non destinate a verde pubblico;

          n) pianificazione urbana nell'ottica della riduzione della domanda di mobilità e dell'ottimizzazione energetica;

          o) modifiche alla normativa vigente in materia di amministrazione condominiale per favorire le decisioni in materia di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili, nel rispetto dei diritti della proprietà individuale dei singoli condomini.

      2. In sede di Conferenza Stato-regioni sono adottate le linee guida per gli enti locali per la pianificazione del territorio nell'ottica della riduzione della domanda di mobilità e dell'ottimizzazione dell'uso di energia.

Art. 8.
(Fonti rinnovabili per la produzione di calore e di freddo).

      1. Il sistema di incentivazione del calore e del freddo prodotto da fonti rinnovabili sostenibili è basato su agevolazioni fiscali, finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale, differenziati per fonte e per dimensione, in modo da premiare

 

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la sostenibilità ambientale e l'innovazione tecnologica, in particolare per l'energia da:

          a) solare termico;

          b) biomasse, compresi legna da ardere, briquette, pellet, cippato, solo se la materia prima è munita di certificazione di sostenibilità;

          c) geotermico per riscaldamento.

Art. 9.
(Biocarburanti).

      1. I biocarburanti come biodiesel, bio-oil, bio-etanolo ed ETBE concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e in particolare all'obiettivo per il 2020 di utilizzare nei trasporti una quota del 10 per cento di energia da fonti rinnovabili, comprendendo anche biogas, bio-metano, idrogeno ed elettricità verde utilizzata da ferrovie, metropolitane, tram, filobus e auto elettriche.
      2. Ai fini del comma 1, devono essere previsti prescrizioni per la miscelazione di carburanti di origine fossile e incentivi per lo sviluppo di filiere locali per la loro produzione, con priorità per gli scarti di lavorazione agro-industriali e da coltivazioni, e quando la materia prima è munita di certificazione di sostenibilità con le modalità previste dalla presente legge.

Capo III

Art. 10.
(Sviluppo e adeguamento della rete elettrica).

      1. La programmazione dell'adeguamento e dello sviluppo della rete elettrica deve essere finalizzata a favorire l'allaccio della generazione distribuita e in particolare delle fonti rinnovabili. È favorito in particolare lo sviluppo delle cosiddette «reti intelligenti», dei «contatori intelligenti» e dei «sistemi d'utenza intelligenti», delle «stazioni di ricarica intelligente»

 

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delle auto elettriche, nonché l'adozione di sistemi di tariffazione volti a premiare il risparmio energetico e a indurre l'utenza a evitare le ore di maggiore domanda elettrica, favorendo lo spostamento dei consumi differibili nelle ore di minore domanda elettrica.
      2. Per garantire il fine di pubblica utilità e di imparzialità nella gestione, regolazione, progettazione e costruzione della rete di trasporto dell'energia elettrica in Italia, la società Terna Spa è trasformata in agenzia pubblica, con la possibilità di partecipazione delle regioni e delle aree metropolitane, con il compito di assicurare l'immissione in rete delle energie rinnovabili in sostituzione delle centrali più obsolete e inquinanti, con particolare riferimento a quelle a carbone e a derivati del petrolio. Il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili contribuiscono a sostituire gradualmente l'uso dei combustibili fossili.

Art. 11.
(Sviluppo del teleriscaldamento).

      1. È favorito lo sviluppo della telefornitura del riscaldamento e del raffreddamento attraverso incentivi per lo sviluppo delle reti di calore e di freddo alimentate da impianti cogenerativi o trigenerativi, partendo da piani calore elaborati dalle regioni nell'ambito dei loro piani energetici e tenendo conto della mappatura della domanda di calore e dell'offerta di fonti di calore refluo proveniente da processi industriali e da produzioni termoelettriche. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, emana norme per garantire il recupero degli investimenti, in particolare prevedendo la certezza dell'allaccio, anche utilizzando incentivi, per gli utenti servibili dalla rete, da attuare entro due anni dalla data di disponibilità dell'allaccio.

 

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Art. 12.
(Sviluppo di sistemi di accumulo di energia).

      1. Per lo sviluppo di sistemi di accumulo di energia sono previsti incentivi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome. Lo sviluppo e l'incremento di sistemi di accumulo energetico consentono di bilanciare la domanda e l'offerta energetiche. In particolare, devono essere incentivati:

          a) i sistemi idroelettrici di pompaggio, ove possibile e comunque senza danno ambientale derivante dalla nuova costruzione o dall'espansione significativa di invasi esistenti;

          b) i sistemi di accumulo energetico ad aria compressa;

          c) i sistemi a batteria;

          d) le altre apparecchiature di accumulazione elettriche;

          e) i sistemi di accumulo di calore.

Art. 13.
(Riduzione dei consumi energetici nei trasporti).

      1. Gli interventi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti e climalteranti nel settore dei trasporti devono prevedere:

          a) la riduzione della domanda di mobilità automobilistica attraverso una pianificazione urbana integrata e moderna, improntata a ridurre le distanze che i cittadini devono percorrere per soddisfare le proprie esigenze quotidiane;

          b) in generale in tutte le scelte urbanistiche, l'assegnazione di precedenza alla mobilità pedonale e ciclistica rispetto a quella automobilistica;

 

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          c) la chiusura alla circolazione privata di parti crescenti dei centri urbani, l'adozione di percorsi preferenziali per i mezzi pubblici e l'ottimizzazione della circolazione attraverso l'applicazione delle tecnologie informatiche;

          d) un piano dei trasporti articolato per regioni;

          e) la sostituzione dei mezzi di trasporto con mezzi di trasporto meno inquinanti, con minori consumi e minori emissioni di anidride carbonica (CO2);

          f) l'incentivazione commisurata all'effettivo beneficio climatico-ambientale dei mezzi di trasporto ibridi;

          g) l'incentivazione di mezzi di trasporto a emissioni zero quali i mezzi elettrici e ad idrogeno, pubblici e privati, prevedendo un bonus aggiuntivo per l'utilizzo o per l'acquisto di energia prodotta da fonti rinnovabili certificate sostenibili;

          h) un programma infrastrutturale per l'incremento e per il miglioramento di un'offerta di trasporto pubblico efficiente e programmi di incentivazione per stimolare l'uso dei trasporti pubblici;

          i) un programma per il recupero delle ferrovie dismesse e per lo sviluppo del trasporto ferroviario, in particolare mirato a favorire il trasporto delle merci intermodale e il trasporto dei pendolari su scala locale e regionale;

          l) programmi di incentivazione per lo sviluppo dell'uso delle biciclette e per la realizzazione di reti capillari di piste ciclabili adatte a garantire la sicurezza degli utenti ciclisti, compresi i minorenni, di posteggi di scambio per biciclette e relativi sistemi di sorveglianza, di ascensori e di sistemi di sollevamento pubblici per agevolare la fruizione ciclistica e pedonale su percorsi caratterizzati da salite e da dislivelli, nonché per la realizzazione di sistemi di bike sharing e per la predisposizione di modalità per il trasporto delle biciclette sui mezzi di trasporto pubblici;

 

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          m) un programma per lo sviluppo delle autostrade del mare e del cabotaggio lungocosta, in grado di offrire un'alternativa credibile e conveniente alla viabilità ordinaria su strada delle merci, per attuare collegamenti tra il nord e il sud dell'Italia e con gli altri Stati europei che si affacciano sul mar Mediterraneo.

Art. 14.
(Programma di interventi sugli edifici pubblici).

      1. Anche in attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, ogni settore della pubblica amministrazione deve approntare un piano che entro cinque anni preveda la totale messa in sicurezza, il risparmio e l'efficienza energetici, l'uso delle energie rinnovabili negli edifici, attuando quanto previsto dalla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e i conseguenti piani concertati. Entro tre anni sono adeguate le strutture scolastiche. Gli interventi sono realizzati attraverso l'intervento di un fondo di rotazione istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa.
      2. Gli obblighi e le facilitazioni del presente articolo sono estesi alle aziende controllate da enti pubblici o da concessionarie di servizi pubblici. Le aziende devono provvedere a utilizzare le sostanze organiche oggetto di trattamento per la generazione di biogas. Le autorità locali che sovraintendono alla concessione di queste attività devono adeguare i relativi contratti a questi vincoli pena la decadenza del contratto.

Art. 15.
(Diagnosi energetiche).

      1. È previsto un programma per l'incentivazione di audit energetici nel settore residenziale, industriale e del terziario per fornire all'utenza informazioni qualificate e imparziali sulle potenzialità di efficientamento delle strutture e a supporto delle

 

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relative scelte di investimento. Il programma prevede un contributo pubblico e un prezzo garantito per l'utente. A tale fine è istituito un albo regionale dei professionisti abilitati che si impegnano ad attuare le prescrizioni del programma. La procedura di qualificazione, le liste dei professionisti, le verifiche della correttezza professionale e le relative procedure di sanzionamento sono organizzate e gestite dalle agenzie competenti degli enti locali per l'energia o, in loro assenza, dalle regioni.

Art. 16.
(Società di servizi energetici).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, è regolamentato il settore delle società di servizi energetici (ESCO). Le agenzie competenti per l'energia degli enti locali esercitano nei territori di competenza il ruolo di guida e di orientamento per il settore e possono svolgere servizi di arbitrato qualificato tra operatori e utenti.

Art. 17.
(Semplificazioni).

      1. In materia di autorizzazioni per interventi di efficientamento e di realizzazione di impianti a fonti rinnovabili si deve procedere a una semplificazione normativa e procedurale, in particolare per gli impianti di piccola dimensione come definiti dalle linee guida di cui all'articolo 3, comma 3. A tale fine devono essere adeguati i regolamenti comunali e le procedure degli altri organi pubblici. In assenza di vincoli per gli impianti solari termici e fotovoltaici di piccola dimensione installati sui tetti è sufficiente una comunicazione al comune di appartenenza. Gli impianti di piccola dimensione, inoltre, non sono soggetti alla

 

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VIA a meno che non siano ubicati in aree di particolare pregio naturale e storico. Per gli impianti installati a terra e con potenza fino a 1 MW è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività e la valutazione dell'incidenza ambientale se ricadono in siti di importanza comunitaria o in zone di protezione speciale.
      2. Entro centottanta giorni deve comunque essere emanato il provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto della richiesta di installazione degli impianti di cui al comma 1. Quando il procedimento riguarda aree soggette a vincoli storici, ambientali o paesaggistici, gli enti preposti alla loro tutela devono esprimere il loro parere motivato entro sessanta giorni dalla richiesta.
      3. La Conferenza Stato-regioni adotta linee guida per la semplificazione delle procedure, che prevedono la possibilità di rigetto della richiesta di installazione degli impianti di cui al presente articolo solo per gravi motivi e in base alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 3, comma 3. Le linee guida hanno valore di linee fondamentali di indirizzo per i comuni e per gli altri organi dello Stato che devono esprimere il loro parere sulle richieste. La Conferenza Stato-regioni adotta, altresì, linee guida per la predisposizione di piani territoriali per lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Capo IV

Art. 18.
(Abolizioni e abrogazioni).

      1. Sono aboliti gli incentivi a interventi dannosi per l'ambiente e per il clima, e, in particolare, gli incentivi disposti in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, a favore delle fonti assimilate e dei termovalorizzatori (CIP 6).

 

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      2. Gli strumenti urbanistici che ostacolano lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili devono essere modificati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei casi in cui il citato termine decorra inutilmente, le regioni competenti possono, previa diffida, nominare un commissario ad acta per l'adeguamento degli strumenti urbanistici.
      3. La rielaborazione delle procedure deve favorire e stimolare l'applicazione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio.
      4. La legge 23 luglio 2009, n. 99, e il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono abrogati.

Art. 19.
(Interventi diversi).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti incentivi per la ricerca, azioni di accompagnamento, programmi di formazione finalizzati all'attuazione della presente legge a partire dalle scuole di ogni ordine e grado, nonché campagne di informazione a favore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

Art. 20.
(Agenzie energetiche e sportelli locali).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, è definito un programma per la realizzazione di una rete capillare di agenzie regionali o locali e di sportelli energetici degli enti locali per i cittadini e per le piccole imprese, per favorire la soluzione dei contenziosi, per fornire assistenza tecnica qualificata agli enti locali nella pianificazione e nella contabilizzazione

 

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dei consumi energetici sul territorio, per promuovere l'efficienza energetica, l'uso razionale dell'energia e delle fonti locali rinnovabili, per favorire lo sviluppo del mercato locale dei servizi energetici attraverso azioni di informazione, formazione, indirizzo, pianificazione e contabilizzazione dei consumi energetici a livello locale, per la verifica e la sorveglianza del mercato, delle ESCO, dei professionisti e degli impiantisti operanti a livello locale, per la promozione dell'attività di certificazione degli edifici e di diagnostica energetica, per l'accrescimento di competenze tecniche in materia di energia presso enti locali e operatori, nonché per lo sviluppo di attività di studio, ricerca ed elaborazione di dati in materia energetica.
      2. Le agenzie e gli sportelli di cui al comma 1 possono avvalersi della collaborazione di università, di centri di ricerca pubblici e privati, nonché delle associazioni professionali e di categoria del settore.

Art. 21.
(Controlli).

      1. Per garantire un sistema di controlli e di verifiche dotato di risorse adeguate e, in particolare, per assicurare l'effettiva attuazione da parte degli organi e degli operatori preposti, è predisposto dal Ministro dello sviluppo economico un apposito progetto, d'intesa con le regioni.

Art. 22.
(Sanzioni).

      1. La Conferenza Stato-regioni definisce un sistema di sanzioni efficaci e adeguate per gli operatori che violano o non adempiono alle disposizioni della presente legge.
      2. Il Governo, le regioni e gli enti locali, con propri atti, recepiscono le deliberazioni della Conferenza Stato-regioni di cui al comma 1.

 

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Art. 23.
(Verifiche periodiche).

      1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, un sistema di verifiche periodiche con cadenza annuale sull'attuazione della presente legge, i cui risultati sono trasmessi alla Conferenza Stato-regioni.
      2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 è sottoposto a un dibattito pubblico allo scopo di proporre alla Conferenza Stato-regioni di adottare o di proporre, ove non ne abbia direttamente i poteri, le misure correttive per garantire la realizzazione degli obiettivi della presente legge.

Art. 24.
(Copertura finanziaria).

      1. È istituita un'imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari all'1 per mille del valore delle transazioni effettuate. Dall'imposta sono esenti le operazioni relative a: transazioni tra Governi e tra Paesi membri dell'Unione europea, esportazione o importazione di beni, manufatti, semilavorati e servizi e operazioni di cambio effettuate da persone fisiche entro il limite di 12.500 euro. Il Governo promuove un'azione a livello europeo e internazionale per realizzare i necessari accordi al fine dell'adozione di una legislazione unitaria in materia. Per le transazioni con gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (black list) l'aliquota dell'imposta di bollo è decuplicata. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con proprio decreto, le disposizioni necessarie per l'imposizione dell'imposta di bollo.
      2. Il gettito derivante dall'imposta di bollo di cui al comma 1 è versato a un fondo nazionale istituito nello stato di

 

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previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione della presente legge.
      3. Tutte le previsioni di spesa finalizzate allo sviluppo dell'energia nucleare ad uso civile sono abolite e confluiscono nel fondo di cui al comma 2.
      4. Presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito un fondo di rotazione di 3 miliardi di euro per gli interventi sugli edifici della pubblica amministrazione previsti dall'articolo 14, a partire dalle scuole di ogni ordine e grado e dalle strutture sanitarie. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del fondo.
      5. Il finanziamento dei nuovi investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili previsti dalla presente legge avviene attraverso lo strumento del conto energia, destinando a tale scopo la componente A3 degli oneri presenti nella bolletta elettrica e con esclusione degli oneri relativi alla CIP 6 il cui diritto all'incentivazione pubblica sotto qualunque forma è abolito.
      6. Gli interventi volti a incentivare il risparmio energetico negli edifici e, in particolare, la detrazione fiscale al 55 per cento sono confermati almeno per dieci anni.

Art. 25.
(Cabina di regia).

      1. È istituita una cabina di regia per l'attuazione della presente legge. La cabina di regia è composta da Stato, regioni ed enti locali e si avvale del contributo delle associazioni ambientaliste, dei consumatori, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative su base nazionale, nonché delle università e dei centri di ricerca per questioni di specifica rilevanza tecnico-scientifica.

 

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      2. La Conferenza Stato-regioni definisce la composizione della cabina di regia senza oneri per lo Stato. Per il suo funzionamento la cabina di regia utilizza la segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
      3. La cabina di regia provvede alla ricognizione di tutti i contributi pubblici esistenti a qualsiasi titolo e a qualunque livello istituzionale volti a incentivare l'uso dei combustibili fossili, sia alla produzione che al consumo, e ne propone al Governo le modalità di superamento e di abolizione.

Art. 26.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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