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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3988 |
1. Tenuto conto della necessità di salvaguardare la dinamica planetaria del clima e l'insieme dei cicli bio-geochimici ad esso connessi, la presente legge reca disposizioni per recuperare il ritardo nell'adempimento degli obblighi già previsti dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, per dare piena attuazione alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e ai regolamenti dell'Unione europea in materia di clima e per realizzare entro il 2020 i seguenti obbiettivi stabiliti dall'Unione europea e sottoscritti dall'Italia:
a) aumento dell'efficienza energetica in tutti i settori dell'economia nazionale, in modo da raggiungere l'obiettivo di risparmio dei consumi di energia primaria del 20 per cento rispetto alle proiezioni per il 2020;
b) riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 13 per cento rispetto al 2005, con esclusione delle emissioni disciplinate dal Sistema europeo di commercio delle emissioni (ETS) come specificato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e le cui riduzioni sono disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e dagli altri atti in materia deliberati dall'Unione europea;
c) raggiungimento della quota del 17 per cento di energia da fonti rinnovabili sul consumo complessivo di energia;
d) utilizzazione nei trasporti, individuali e collettivi, di una quota del 10 per cento di energia da fonti rinnovabili quali biocarburanti, biogas, biometano, idrogeno ed elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e utilizzata da ferrovie, metropolitane e auto elettriche.
2. La realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 costituisce un'azione fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici e per la sicurezza energetica attraverso l'uso di tecnologie al livello più basso possibile di carbonio, nonché per avviare la transizione dell'Italia verso un sistema energetico sostenibile e moderno fondato su fonti rinnovabili, efficienza ed uso razionale dell'energia, superando l'uso dei combustibili fossili.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative su base nazionale, le associazioni ambientaliste e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano energetico ambientale nazionale, di seguito denominato «Piano», redatto in conformità alle prescrizioni dell'Unione europea. Il Piano deve escludere l'uso del nucleare per produrre energia elettrica. Il Piano è presentato e discusso in una conferenza nazionale sulle politiche energetiche e ambientali. Il Piano deve stabilire gli obiettivi energetici fino al 2020 e le relative tappe intermedie ed è sottoposto al parere delle
1. Le fonti rinnovabili, che, con il risparmio energetico, devono essere fondamento del Piano, sono il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici animali e vegetali.
2. Ai fini della presente legge, le fonti energetiche rinnovabili sono distinte in sostenibili e non sostenibili.
3. Si definiscono fonti rinnovabili sostenibili quelle il cui utilizzo non altera in modo significativo le dinamiche ambientali del territorio in cui sono realizzate, con particolare attenzione alla biodiversità; a tale scopo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
1. La produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili, che contribuisce alla riduzione delle emissioni inquinanti e di gas climalteranti, è riconosciuta di pubblica utilità ai fini della premialità e delle agevolazioni procedurali nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici esistenti e delle previsioni urbanistiche e relative varianti di comuni, province e regioni per l'attuazione dei piani di produzione delle energie da fonti rinnovabili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono gli obiettivi e le priorità della produzione di energia con carattere di pubblica utilità nel rispettivo ambito territoriale e le linee guida per l'inserimento degli impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili nel rispettivo territorio indicando le zone escluse, le zone in cui l'inserimento è possibile nel rispetto di prescrizioni preventive di tutela e le modalità con cui gli impianti devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA).
1. Tutti gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili sostenibili godono della priorità di allacciamento alle reti energetiche, elettrica, gas metano e calore per teleriscaldamento, e della priorità nel dispacciamento in attuazione dell'obbligo di utilizzo prioritario dell'energia prodotta con carattere di pubblica utilità.
2. Il Gestore della rete elettrica è obbligato al ritiro e alla remunerazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili immessa in rete secondo le modalità previste dalla presente legge.
1. Il riconoscimento di pubblica utilità della produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili comporta il diritto a un'equa e congrua remunerazione dell'energia prodotta.
2. La produzione di energia elettrica da ogni tipo di fonte rinnovabile sostenibile è remunerata attraverso il meccanismo del conto energia, inteso come tariffa minima garantita e onnicomprensiva. I valori della tariffa di ciascuna fonte rinnovabile sostenibile sono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, avvalendosi del parere degli istituti di ricerca di cui al comma 8 dell'articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:
a) diversificare la tariffa per tipo di fonte rinnovabile per coprire lo specifico differenziale di costo;
b) valutare la dimensione dell'impianto di produzione, prevedendo tariffe più favorevoli per gli impianti più piccoli, in modo da stimolare la piccola generazione distribuita nel territorio, fermo restando comunque quanto stabilito dal comma 3;
c) premiare l'innovazione tecnologica;
d) premiare la qualità ambientale degli interventi, compresi la rimozione e lo smaltimento dell'amianto;
e) distinguere gli impianti nuovi, i rifacimenti, gli ampliamenti e i potenziamenti;
f) concedere benefìci maggiori agli interventi effettuati in condizioni particolarmente disagiate come isole minori, zone isolate e aree montane.
3. La tariffa incentivata per ciascuna delle tipologie di intervento di cui al comma 2 è fissata dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sulla base del differenziale di costo con la produzione di energia elettrica nell'anno precedente.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, adottato previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, è definita la disciplina nazionale in materia di incentivi, certificati bianchi, agevolazioni fiscali, contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati, per realizzare l'efficienza energetica finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo, sia nel caso di edifici di nuova edificazione che nel caso di edifici da ristrutturare, attraverso l'utilizzo contemporaneo di sistemi passivi e di fonti rinnovabili;
b) applicazione della micro-cogenerazione e della trigenerazione;
c) applicazione di misure di efficienza energetica da parte delle amministrazioni pubbliche per il patrimonio immobiliare sia in proprietà che in gestione;
d) applicazione delle tecnologie informatiche per scopi di efficienza energetica;
e) miglioramento dell'efficienza dei sistemi di illuminazione pubblica;
f) sostituzione di elettrodomestici e di macchine per uffici subordinata all'acquisto di dispositivi di classe di massima efficienza;
g) sostituzione di motori elettrici più efficienti nell'industria e nell'uso civile;
h) applicazione di azionamenti a frequenza variabile;
i) attuazione di interventi di efficientamento negli impianti ad aria compressa, nei sistemi di pompaggio, di ventilazione e di produzione del freddo;
l) ottimizzazione energetica nell'industria dei fluidi di processo, vapore, acqua surriscaldata e forni;
m) riutilizzo delle aree di precedenti siti industriali dismessi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in quanto non destinate a verde pubblico;
n) pianificazione urbana nell'ottica della riduzione della domanda di mobilità e dell'ottimizzazione energetica;
o) modifiche alla normativa vigente in materia di amministrazione condominiale per favorire le decisioni in materia di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili, nel rispetto dei diritti della proprietà individuale dei singoli condomini.
2. In sede di Conferenza Stato-regioni sono adottate le linee guida per gli enti locali per la pianificazione del territorio nell'ottica della riduzione della domanda di mobilità e dell'ottimizzazione dell'uso di energia.
1. Il sistema di incentivazione del calore e del freddo prodotto da fonti rinnovabili sostenibili è basato su agevolazioni fiscali, finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale, differenziati per fonte e per dimensione, in modo da premiare
a) solare termico;
b) biomasse, compresi legna da ardere, briquette, pellet, cippato, solo se la materia prima è munita di certificazione di sostenibilità;
c) geotermico per riscaldamento.
1. I biocarburanti come biodiesel, bio-oil, bio-etanolo ed ETBE concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e in particolare all'obiettivo per il 2020 di utilizzare nei trasporti una quota del 10 per cento di energia da fonti rinnovabili, comprendendo anche biogas, bio-metano, idrogeno ed elettricità verde utilizzata da ferrovie, metropolitane, tram, filobus e auto elettriche.
2. Ai fini del comma 1, devono essere previsti prescrizioni per la miscelazione di carburanti di origine fossile e incentivi per lo sviluppo di filiere locali per la loro produzione, con priorità per gli scarti di lavorazione agro-industriali e da coltivazioni, e quando la materia prima è munita di certificazione di sostenibilità con le modalità previste dalla presente legge.
1. La programmazione dell'adeguamento e dello sviluppo della rete elettrica deve essere finalizzata a favorire l'allaccio della generazione distribuita e in particolare delle fonti rinnovabili. È favorito in particolare lo sviluppo delle cosiddette «reti intelligenti», dei «contatori intelligenti» e dei «sistemi d'utenza intelligenti», delle «stazioni di ricarica intelligente»
1. È favorito lo sviluppo della telefornitura del riscaldamento e del raffreddamento attraverso incentivi per lo sviluppo delle reti di calore e di freddo alimentate da impianti cogenerativi o trigenerativi, partendo da piani calore elaborati dalle regioni nell'ambito dei loro piani energetici e tenendo conto della mappatura della domanda di calore e dell'offerta di fonti di calore refluo proveniente da processi industriali e da produzioni termoelettriche. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, emana norme per garantire il recupero degli investimenti, in particolare prevedendo la certezza dell'allaccio, anche utilizzando incentivi, per gli utenti servibili dalla rete, da attuare entro due anni dalla data di disponibilità dell'allaccio.
1. Per lo sviluppo di sistemi di accumulo di energia sono previsti incentivi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome. Lo sviluppo e l'incremento di sistemi di accumulo energetico consentono di bilanciare la domanda e l'offerta energetiche. In particolare, devono essere incentivati:
a) i sistemi idroelettrici di pompaggio, ove possibile e comunque senza danno ambientale derivante dalla nuova costruzione o dall'espansione significativa di invasi esistenti;
b) i sistemi di accumulo energetico ad aria compressa;
c) i sistemi a batteria;
d) le altre apparecchiature di accumulazione elettriche;
e) i sistemi di accumulo di calore.
1. Gli interventi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti e climalteranti nel settore dei trasporti devono prevedere:
a) la riduzione della domanda di mobilità automobilistica attraverso una pianificazione urbana integrata e moderna, improntata a ridurre le distanze che i cittadini devono percorrere per soddisfare le proprie esigenze quotidiane;
b) in generale in tutte le scelte urbanistiche, l'assegnazione di precedenza alla mobilità pedonale e ciclistica rispetto a quella automobilistica;
c) la chiusura alla circolazione privata di parti crescenti dei centri urbani, l'adozione di percorsi preferenziali per i mezzi pubblici e l'ottimizzazione della circolazione attraverso l'applicazione delle tecnologie informatiche;
d) un piano dei trasporti articolato per regioni;
e) la sostituzione dei mezzi di trasporto con mezzi di trasporto meno inquinanti, con minori consumi e minori emissioni di anidride carbonica (CO2);
f) l'incentivazione commisurata all'effettivo beneficio climatico-ambientale dei mezzi di trasporto ibridi;
g) l'incentivazione di mezzi di trasporto a emissioni zero quali i mezzi elettrici e ad idrogeno, pubblici e privati, prevedendo un bonus aggiuntivo per l'utilizzo o per l'acquisto di energia prodotta da fonti rinnovabili certificate sostenibili;
h) un programma infrastrutturale per l'incremento e per il miglioramento di un'offerta di trasporto pubblico efficiente e programmi di incentivazione per stimolare l'uso dei trasporti pubblici;
i) un programma per il recupero delle ferrovie dismesse e per lo sviluppo del trasporto ferroviario, in particolare mirato a favorire il trasporto delle merci intermodale e il trasporto dei pendolari su scala locale e regionale;
l) programmi di incentivazione per lo sviluppo dell'uso delle biciclette e per la realizzazione di reti capillari di piste ciclabili adatte a garantire la sicurezza degli utenti ciclisti, compresi i minorenni, di posteggi di scambio per biciclette e relativi sistemi di sorveglianza, di ascensori e di sistemi di sollevamento pubblici per agevolare la fruizione ciclistica e pedonale su percorsi caratterizzati da salite e da dislivelli, nonché per la realizzazione di sistemi di bike sharing e per la predisposizione di modalità per il trasporto delle biciclette sui mezzi di trasporto pubblici;
m) un programma per lo sviluppo delle autostrade del mare e del cabotaggio lungocosta, in grado di offrire un'alternativa credibile e conveniente alla viabilità ordinaria su strada delle merci, per attuare collegamenti tra il nord e il sud dell'Italia e con gli altri Stati europei che si affacciano sul mar Mediterraneo.
1. Anche in attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, ogni settore della pubblica amministrazione deve approntare un piano che entro cinque anni preveda la totale messa in sicurezza, il risparmio e l'efficienza energetici, l'uso delle energie rinnovabili negli edifici, attuando quanto previsto dalla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e i conseguenti piani concertati. Entro tre anni sono adeguate le strutture scolastiche. Gli interventi sono realizzati attraverso l'intervento di un fondo di rotazione istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa.
2. Gli obblighi e le facilitazioni del presente articolo sono estesi alle aziende controllate da enti pubblici o da concessionarie di servizi pubblici. Le aziende devono provvedere a utilizzare le sostanze organiche oggetto di trattamento per la generazione di biogas. Le autorità locali che sovraintendono alla concessione di queste attività devono adeguare i relativi contratti a questi vincoli pena la decadenza del contratto.
1. È previsto un programma per l'incentivazione di audit energetici nel settore residenziale, industriale e del terziario per fornire all'utenza informazioni qualificate e imparziali sulle potenzialità di efficientamento delle strutture e a supporto delle
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, è regolamentato il settore delle società di servizi energetici (ESCO). Le agenzie competenti per l'energia degli enti locali esercitano nei territori di competenza il ruolo di guida e di orientamento per il settore e possono svolgere servizi di arbitrato qualificato tra operatori e utenti.
1. In materia di autorizzazioni per interventi di efficientamento e di realizzazione di impianti a fonti rinnovabili si deve procedere a una semplificazione normativa e procedurale, in particolare per gli impianti di piccola dimensione come definiti dalle linee guida di cui all'articolo 3, comma 3. A tale fine devono essere adeguati i regolamenti comunali e le procedure degli altri organi pubblici. In assenza di vincoli per gli impianti solari termici e fotovoltaici di piccola dimensione installati sui tetti è sufficiente una comunicazione al comune di appartenenza. Gli impianti di piccola dimensione, inoltre, non sono soggetti alla
1. Sono aboliti gli incentivi a interventi dannosi per l'ambiente e per il clima, e, in particolare, gli incentivi disposti in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, a favore delle fonti assimilate e dei termovalorizzatori (CIP 6).
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti incentivi per la ricerca, azioni di accompagnamento, programmi di formazione finalizzati all'attuazione della presente legge a partire dalle scuole di ogni ordine e grado, nonché campagne di informazione a favore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, è definito un programma per la realizzazione di una rete capillare di agenzie regionali o locali e di sportelli energetici degli enti locali per i cittadini e per le piccole imprese, per favorire la soluzione dei contenziosi, per fornire assistenza tecnica qualificata agli enti locali nella pianificazione e nella contabilizzazione
1. Per garantire un sistema di controlli e di verifiche dotato di risorse adeguate e, in particolare, per assicurare l'effettiva attuazione da parte degli organi e degli operatori preposti, è predisposto dal Ministro dello sviluppo economico un apposito progetto, d'intesa con le regioni.
1. La Conferenza Stato-regioni definisce un sistema di sanzioni efficaci e adeguate per gli operatori che violano o non adempiono alle disposizioni della presente legge.
2. Il Governo, le regioni e gli enti locali, con propri atti, recepiscono le deliberazioni della Conferenza Stato-regioni di cui al comma 1.
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, un sistema di verifiche periodiche con cadenza annuale sull'attuazione della presente legge, i cui risultati sono trasmessi alla Conferenza Stato-regioni.
2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 è sottoposto a un dibattito pubblico allo scopo di proporre alla Conferenza Stato-regioni di adottare o di proporre, ove non ne abbia direttamente i poteri, le misure correttive per garantire la realizzazione degli obiettivi della presente legge.
1. È istituita un'imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari all'1 per mille del valore delle transazioni effettuate. Dall'imposta sono esenti le operazioni relative a: transazioni tra Governi e tra Paesi membri dell'Unione europea, esportazione o importazione di beni, manufatti, semilavorati e servizi e operazioni di cambio effettuate da persone fisiche entro il limite di 12.500 euro. Il Governo promuove un'azione a livello europeo e internazionale per realizzare i necessari accordi al fine dell'adozione di una legislazione unitaria in materia. Per le transazioni con gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (black list) l'aliquota dell'imposta di bollo è decuplicata. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con proprio decreto, le disposizioni necessarie per l'imposizione dell'imposta di bollo.
2. Il gettito derivante dall'imposta di bollo di cui al comma 1 è versato a un fondo nazionale istituito nello stato di
1. È istituita una cabina di regia per l'attuazione della presente legge. La cabina di regia è composta da Stato, regioni ed enti locali e si avvale del contributo delle associazioni ambientaliste, dei consumatori, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative su base nazionale, nonché delle università e dei centri di ricerca per questioni di specifica rilevanza tecnico-scientifica.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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