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PDL 3978

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3978



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAZZOLA, VIGNALI, VERSACE, BONINO, ANTONINO FOTI, GAVA, GOLFO, LORENZIN, MAZZUCA, MOFFA, MOTTOLA, PELINO, POLI, POLIDORI

Delega al Governo per la disciplina dell'assunzione di lavoratori con contratto di dirigente temporaneo (temporary manager) e per il riconoscimento di agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese che vi fanno ricorso

Presentata il 20 dicembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Il nostro Paese ha attraversato una crisi economica internazionale i cui effetti hanno indebolito il tessuto produttivo generale e – con particolare incidenza, per diverse ragioni derivanti anche dal contesto territoriale in cui operano – quello delle piccole e medie imprese.
      Gli interventi posti in essere dal Governo hanno permesso una sostanziale tenuta dei conti pubblici e, con azioni mirate sul fronte degli ammortizzatori sociali, è stato garantito il contenimento degli effetti della crisi internazionale sui livelli dell'occupazione.
      Ora, in una visione prospettica e di ampio respiro, appare necessario e urgente mettere a disposizione del tessuto produttivo del Paese nuovi strumenti, capaci di liberarne le energie positive per contribuire alla ripresa economica e produttiva, in logica continuità rispetto alle iniziative già attuate dal Governo.
      La presente proposta di legge, anche al fine di incidere positivamente sul mercato del lavoro temporaneo, individua quindi princìpi di incentivazione fiscale nei confronti delle imprese che necessitano di dotarsi di risorse umane aggiuntive e temporanee, finalizzate a migliorare le capacità di gestione e i risultati.
      Per la determinazione di tali risorse umane aggiuntive e temporanee, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro temporaneo e a progetto, non può che mutuarsi la nozione di temporary management, con la quale si intende l'affidamento della gestione di
 

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un'impresa o di una sua parte a manager altamente qualificati e motivati, al fine di garantire continuità all'organizzazione, accrescendone le competenze dirigenziali già esistenti e superando altresì alcuni passaggi critici, siano essi negativi, come nei casi di riorganizzazione e riassestamento economico e finanziario, o positivi, come nei casi di crescita, di innovazione, di internazionalizzazione e di sviluppo di nuovi settori di attività. Il temporary management rappresenta di fatto una terza via che, accanto alla consulenza e alla dirigenza tradizionale, permette all'azienda di dotarsi di risorse e di competenze specifiche finalizzate a migliorarne le capacità di gestione e i risultati.
      Con l'articolo 1 della proposta di legge, è conferita al Governo la delega legislativa per la disciplina del contratto di dirigente temporaneo (temporary manager), nonché per il riconoscimento di agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese nel caso di assunzione di lavoratori con tale contratto, e sono definiti i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega medesima.
      L'articolo 2 contiene la disciplina procedurale per l'adozione dei decreti legislativi, previa espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
      All'articolo 3, non risultando possibile procedere in sede di conferimento della delega, a causa della complessità della materia trattata, all'esatta determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni delegate e alla loro conseguente copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quantificazione degli oneri è rinviata alla fase di adozione dei decreti legislativi e l'individuazione dei relativi mezzi di copertura è condizionata all'adozione di specifici provvedimenti legislativi. Si dispone, pertanto, che i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che non trovino compensazione, anche incrociata nell'ambito di altri decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge, siano emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo deve essere a questo fine allegata una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per la disciplina dell'assunzione di lavoratori con contratto di dirigente temporaneo e per il riconoscimento di agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese che vi fanno ricorso).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme volte a riconoscere e a disciplinare l'uso e lo sviluppo dei contratti di lavoro relativi alla figura professionale del dirigente temporaneo (temporary manager), come definita al comma 2, da parte delle imprese che necessitano di dotarsi, in forma temporanea e per periodi non inferiori a sei mesi, di risorse umane aggiuntive esclusivamente finalizzate a migliorare le capacità di gestione e i risultati, nonché ad introdurre forme di agevolazione fiscale e contributiva in favore delle medesime imprese.
      2. Ai fini della presente legge, si intende per «dirigente temporaneo» (temporary manager) un lavoratore dipendente, con qualifica di dirigente o quadro, nell'ambito degli inquadramenti previsti nei rispettivi contratti nazionali, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero con contratto di lavoro a progetto ai sensi del capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, al quale è affidata la gestione di tutta l'azienda o di un ramo dell'azienda stessa o di una struttura ovvero di una funzione. I lavoratori assunti con contratto di dirigente temporaneo non devono avere avuto, nei tre anni precedenti la stipulazione del contratto, rapporti di dipendenza o di collaborazione durevole con l'impresa medesima o con

 

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imprese da essa controllate o ad essa comunque collegate, e devono rispondere ai requisiti di professionalità e onorabilità eventualmente previsti dalla legge.
      3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) promuovere, con particolare riferimento alle piccole imprese, anche il reinserimento dei lavoratori disoccupati da almeno sei mesi, o in mobilità, e, in particolare, l'occupazione delle donne che tornano al lavoro dopo un periodo di assenza per maternità, cura ed educazione dei figli o per altri motivi;

          b) promuovere il reinserimento dei lavoratori che hanno interrotto l'attività lavorativa, anche a seguito di iniziative di piano sabbatico, purché effettuate con finalità di formazione e di crescita lavorativa e sostenute dalle aziende, con la garanzia della tutela dei diritti fondamentali, compresi quelli previdenziali e pensionistici;

          c) individuare strumenti pluriennali di agevolazione fiscale e contributiva in favore delle imprese che assumono lavoratori con contratto di lavoro dipendente di dirigente temporaneo, in particolare:

          1) esenzione graduale, inversamente proporzionale alla durata del rapporto di lavoro, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo massimo iniziale pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito rispetto al reddito del periodo d'imposta precedente a quello in cui è effettuata l'assunzione di lavoratori con contratto di dirigente temporaneo. Qualora i lavoratori siano disoccupati da almeno sei mesi, o in mobilità, l'esenzione si applica nella misura iniziale del 60 per cento. In caso di donne che tornano al lavoro dopo un periodo di assenza per maternità, cura ed educazione dei figli o per altri motivi, l'esenzione si applica nella misura iniziale del 65 per cento;

              2) esenzione graduale, direttamente proporzionale alla durata del rapporto di

 

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lavoro, dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti esclusivamente dall'assunzione di lavoratori con contratto di dirigente temporaneo per la durata massima di cinque annualità, anche non consecutive;

          d) limitare l'applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive alle imprese che hanno sede o stabile organizzazione nel territorio nazionale, secondo le risultanze del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e che, all'atto dell'assunzione del lavoratore con contratto di dirigente temporaneo, sono dotate di un progetto imprenditoriale finalizzato all'introduzione o all'attuazione di processi gestionali innovativi, volti, ad esempio:

              1) alla crescita dimensionale dell'impresa;

              2) all'internazionalizzazione dell'impresa;

              3) alla razionalizzazione degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa;

              4) a regolare la successione generazionale nella proprietà dell'impresa;

              5) ad attuare processi di ricapitalizzazione o di riordino degli assetti di governo societario, anche attraverso la partecipazione di soggetti terzi alla proprietà dell'impresa;

              6) al trasferimento di conoscenze tecniche e di competenze dirigenziali.

Art. 2.
(Procedura per l'emanazione dei decreti legislativi).

      1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le organizzazioni sindacali dei

 

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lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 2, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si pronunziano entro un mese dalla data della trasmissione.
      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative degli stessi, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo 1 e con la procedura di cui al presente articolo.
      4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, dai quali derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che non trovino compensazione anche nell'ambito di altri decreti legislativi delegati adottati ai sensi della presente legge, sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
      2. Allo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 è allegata una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che rende conto della neutralità finanziaria delle disposizioni del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esse derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.


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