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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4005 |
1) conseguire con il termine di «entrata», e quindi di corrispettivo, un margine di utile economico dallo svolgimento delle prestazioni di servizi convenzionati (tale utile è obbligatoriamente da reinvestire nelle attività statutarie), ciò che è precluso dalla legge sul volontariato (legge n. 266 del 1991) che si limita al riconoscimento di contributi;
2) svolgere attività di tipo commerciale (seppur in modo ausiliario e sussidiario), ampliando significativamente il tenore di quanto già previsto dalla legge sul volontariato, ma lì ristretto a «entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali»;
3) ampliare l'attività di autofinanziamento.
Deve sottolinearsi, comunque, che l'iscrizione ai registri è condizione necessaria per poter usufruire di tutti i benefìci previsti dalla proposta di legge.
Come si evince la proposta di legge rappresenta un'evoluzione del modo di operare delle associazioni, rispetto a quanto previsto, ad esempio, dalla legge sul volontariato. È una proposta di legge pensata per dare riconoscimento formale ad associazioni che non potevano eleggere la propria identità né solo sul piano del volontariato né sul piano dell'impresa sociale. A distanza di anni dalla legge sul volontariato e dalla legge sulla cooperazione sociale (n. 381 del 1991), dalla legge n. 383 del 2000, dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003 (ratificata dall'Italia ai
1. La Repubblica riconosce, ai sensi degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, il valore sociale dell'associazionismo e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e sussidiarietà; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali e salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in aggiunta a quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, di seguito denominata «Convenzione UNESCO», e dalla Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dello Stato. Stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nonché i criteri cui devono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
b) assicurare il rispetto del patrimonio culturale immateriale da parte delle comunità, degli individui interessati e dei gruppi;
c) assicurare che il patrimonio culturale immateriale sia valorizzato, apprezzato e promosso, coinvolgendo gli enti e i soggetti preposti a livello locale, regionale e nazionale.
1. Sono considerate associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale tutte le associazioni riconosciute e non riconosciute, le pro loco, compresi i loro coordinamenti, costituite, al fine di svolgere attività senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, per conseguire prevalentemente i seguenti obiettivi:
a) custodire la storia delle proprie comunità con particolare attenzione a tutte quelle particolarità che la caratterizzano negli usi e nei costumi, nel linguaggio, nelle attività umane, nelle tradizioni scritte e non scritte;
b) tutelare e sviluppare la memoria storica di fonti e di eventi di valenza locale, con particolare risalto alla facilitazione del dialogo intergenerazionale e interculturale, alle pari opportunità e alla diffusione di buone pratiche di genere;
c) ricercare, salvaguardare, promuovere e trasmettere le conoscenze, le tipicità e l'artigianato tradizionale, per la valorizzazione di forme espressive e di saperi tecnici e naturalistici appartenenti alle comunità locali;
d) svolgere una fattiva opera per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico-monumentale, ambientale e folkloristico dell'artigianato e dei vecchi mestieri;
e) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati, iniziative quali: visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, sagre, mostre, laboratori artigianali, manifestazioni rievocative ed enogastronomiche;
f) promuovere azioni di solidarietà sociale, percorsi di educazione e di sensibilizzazione dei giovani, delle istituzioni scolastiche e universitarie, volte al recupero ambientale, al restauro e alla gestione di monumenti e al restauro dei macchinari, degli attrezzi e degli utensili dei vecchi mestieri, che servono alla salvaguardia, alla conoscenza e alla tutela della cultura locale;
g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale in favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, per i giovani, per le famiglie e per i disabili; progettare e realizzare spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori; promuovere iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione; organizzare itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici;
h) valorizzare il ruolo sociale del turismo, in base al principio della sussidiarietà riconoscendo alle associazioni il ruolo di soggetto operante sul territorio nazionale in convenzione con gli enti e con le istituzioni statali, regionali e locali;
i) consentire l'apertura al pubblico di musei prevalentemente orientati alla salvaguardia delle tradizioni e della cultura locali;
l) svolgere opera fattiva nel campo della tutela delle minoranze linguistiche.
1. I soggetti di cui all'articolo 2 sono a tutti gli effetti giuridici associazioni di promozione sociale e oltre ai requisiti necessari per tale riconoscimento devono:
a) garantire una presenza capillare, diretta oppure tramite un organismo rappresentativo, in tutte le regioni;
b) disporre di addetti adeguatamente preparati per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 2;
c) avere un'adeguata struttura organizzativa e radicata sul territorio;
d) stabilire un rapporto organico con l'ente pubblico locale di riferimento;
e) essere dotati di un coordinamento composto da un'articolazione nazionale, regionale e provinciale, in grado di svolgere e di supportare funzioni di rete e di sistema rappresentativo e organizzativo adeguate;
f) possedere un'anzianità operativa documentabile di almeno cinque anni.
2. Con regolamento sono definiti le modalità per il riconoscimento formale delle associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1 nonché i contenuti, le materie e le modalità di formazione degli addetti delle associazioni.
1. Le associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale si conformano puntualmente
a) atto costitutivo e statuto;
b) risorse economiche;
c) donazioni ed eredità;
d) rappresentanza;
e) iscrizione nei registri nazionali, regionali e provinciali;
f) ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni.
1. Le associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale si conformano puntualmente alle specifiche indicazioni contenute nella legge 7 dicembre 2000, n. 383, in materia di:
a) prestazioni degli associati;
b) flessibilità nell'orario di lavoro;
c) prestazioni in favore dei familiari degli associati e imposta sugli intrattenimenti;
d) erogazioni liberali;
e) tributi locali;
f) accesso al credito agevolato e privilegi;
g) messaggi di utilità sociale;
h) diritto all'informazione e accesso ai documenti amministrativi;
i) tutela degli interessi sociali e collettivi;
l) accesso al fondo sociale europeo;
m) strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche;
n) strutture per lo svolgimento delle attività sociali.
1. Alle associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, regolarmente iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è riservato il trattamento tributario più favorevole, per attività assimilabili, tra quelli vigenti per le varie tipologie di associazioni di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale sono considerate ai fini fiscali quali enti non commerciali e non sono soggette a perdere tale qualifica.
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa. Ciascuna regione e provincia autonoma:
a) adotta i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio;
b) individua e definisce i vari elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti.
1. Al fine di provvedere all'individuazione e alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ai sensi dell'articolo 7, ciascuna regione e provincia autonoma, conformemente alla sua situazione, compila uno o più inventari del medesimo patrimonio presente sul suo territorio. Gli inventari sono regolarmente aggiornati.
1. Per garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, ciascuna regione e provincia autonoma, in applicazione dell'articolo 15 della Convenzione UNESCO in materia di partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui, favorisce:
a) una politica generale volta a promuovere la funzione del patrimonio culturale immateriale nella società e a integrare la salvaguardia di tale patrimonio nei programmi di pianificazione;
b) la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio;
c) la promozione di studi scientifici, tecnici e artistici, nonché di metodi di ricerca, per una salvaguardia efficace del patrimonio culturale immateriale e, in particolare, del patrimonio culturale immateriale a rischio;
d) l'adozione di misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte a:
1) favorire il potenziamento delle pro loco e dei relativi coordinamenti per la gestione del patrimonio culturale immateriale e la sua divulgazione nell'ambito di spazi designati alla sua rappresentazione o alla sua espressione;
2) garantire l'accesso al patrimonio culturale immateriale, comunque rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l'accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio;
3) creare presso le sedi funzionali della associazione di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale idonei centri di documentazione facilitando l'accesso agli stessi.
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni e con le pro loco, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni e le pro loco che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. Per quanto compatibili sono applicabili i meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive adottate per le associazioni di promozione sociale e la relativa disciplina dei controlli.
5. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale è stipulata la convenzione medesima.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o
1. Il finanziamento delle associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale è assicurato delle disposizioni degli articoli 13 e 33 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
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