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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3965 |
1. È istituita presso ogni sede centrale di tribunale una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, cui è devoluta la cognizione degli affari e delle controversie indicati nella presente legge.
2. È istituita presso ogni corte d'appello e presso ogni sezione di corte d'appello una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, la quale giudica sull'appello avverso le decisioni delle sezioni specializzate dei tribunali di cui al comma 1.
1. Le competenze attribuite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori costituito presso la procura della Repubblica.
2. Le competenze attribuite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate in grado d'appello, di cui all'articolo 1,
1. La sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile.
2. La sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso la corte d'appello è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale di tre membri.
3. I giudici della sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale esercitano le relative funzioni in via esclusiva.
1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali sono competenti per i reati commessi da minori di anni diciotto, ai sensi delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché per i procedimenti concernenti i seguenti reati:
a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale;
b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e delitti di cui agli articoli da 609-bis a 609-octies e 609-decies del codice penale, commessi in danno dei minori;
c) delitti di percosse, lesioni personali e volontarie, ingiuria, diffamazione, sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, filiazione o tutela;
d) delitti previsti dagli articoli 591, 593, primo e terzo comma, e 600-octies del codice penale;
e) contravvenzioni previste dagli articoli 716 e 731 del codice penale;
f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli;
g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, se commessi in danno di minori di anni diciotto.
1. In caso di concorso, nel medesimo reato o in reati connessi, di maggiorenni e di minorenni, resta di competenza della sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale la sola cognizione dei reati commessi da minorenni. Gli imputati maggiorenni sono deferiti al giudizio di altre sezioni del tribunale in osservanza dei criteri tabellari.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli organi o le sezioni procedenti possono comunque scambiarsi i verbali degli atti compiuti e le copie delle decisioni adottate.
1. La competenza per territorio negli affari penali è regolata dalle norme del codice di procedura penale anche nel caso di connessione.
1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali sono competenti:
a) per i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli IV, VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV del libro primo del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;
b) per i procedimenti previsti dalla legge 1o dicembre 1970, n. 898, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;
c) per il procedimento previsto dall'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, relativamente ai minori.
2. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali sono altresì competenti per le cause connesse a quelle di cui al comma 1.
1. La competenza per territorio, ove non sia diversamente disposto, è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento. Se tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del luogo dove risiede chi richiede il provvedimento.
1. La sezione specializzata per la famiglia e per i minori istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, presso la corte d'appello o presso la sezione di corte d'appello, è competente a conoscere dell'appello avverso le sentenze civili e penali emesse in primo grado dalla sezione specializzata per la famiglia e per i minori di cui all'articolo 3, comma 1.
1. Il giudice tutelare svolge le funzioni sue proprie nell'ambito della sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale ed è designato tra i magistrati assegnati a tale sezione.
2. Il giudice tutelare, oltre alle funzioni attribuitegli dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è competente ad adottare, su istanza di parte, tutti i provvedimenti opportuni e necessari a rendere effettivi i provvedimenti della sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale emessi nei confronti di minori, interdetti e inabilitati e rimasti inadempiuti. L'istanza può essere avanzata anche dal minore che ha compiuto il quattordicesimo anno di età. Il giudice tutelare, prima di adottare i provvedimenti concernenti un minore che ha compiuto il dodicesimo anno di età, deve sentire quest'ultimo, a meno che circostanze o esigenze particolari rendano pregiudizievole per il minore la sua audizione.
3. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori
1. Per l'adempimento dei propri compiti, le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello possono avvalersi dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati.
2. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello possono altresì avvalersi della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale e periferica e, in particolare, degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di organismi privati o di persone idonee a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti attribuiti alle medesime sezioni.
3. Fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedono direttamente gli enti pubblici nell'ambito dei loro compiti istituzionali, per i compensi dovuti ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali o quelle riguardanti le convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia.
1. Alle dipendenze delle procure della Repubblica presso i tribunali nei quali è istituito l'ufficio specializzato per la famiglia
1. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti di minorenni sottoposti a misure penali fino al compimento della maggiore età, dalla sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione stessa.
1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello e degli uffici specializzati per la famiglia e per i minori delle procure della
1. In sede di prima attuazione della presente legge, ai fini della copertura dei posti di organico presso le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello e presso l'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori della procura della Repubblica, hanno la precedenza i magistrati che hanno acquisito una particolare competenza in materia. Costituiscono indici della particolare competenza richiesta:
a) il precedente esercizio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio di funzioni di giudice o di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni o di giudice presso la sezione per i minorenni della corte d'appello;
b) il precedente esercizio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in via esclusiva o prevalente, delle funzioni di giudice tutelare;
c) il precedente esercizio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in via esclusiva o prevalente, delle funzioni giudicanti o requirenti nelle materie del diritto della famiglia o dei minori.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'attivazione di appositi corsi di formazione per i magistrati, al fine dell'eventuale assegnazione alle sezioni e agli uffici specializzati di cui al comma 1. La partecipazione ai corsi è requisito necessario per l'assegnazione, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura nella valutazione di ulteriori requisiti concernenti le attitudini personali dei magistrati e la loro formazione tecnico-giuridica.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dell'attività di formazione permanente dei magistrati, organizza incontri di studio, di approfondimento e di aggiornamento, con frequenza annuale, ai quali i magistrati che compongono le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello sono tenuti a partecipare.
4. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e dell'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori delle procure della Repubblica si provvede mediante assegnazione del personale in servizio che ne ha fatto richiesta nei medesimi organi giudiziari; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.
1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede in base alle seguenti disposizioni:
a) gli affari penali e gli affari contenziosi civili pendenti presso i tribunali
b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono trasmesse alle sezioni specializzate per la famiglia e per minori presso il tribunale del luogo di residenza dei richiedenti a meno che i coniugi non richiedano, entro il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da un altro tribunale;
c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali competenti per territorio.
1. Ai magistrati titolari dei posti di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente di sezione presso il tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica ovvero di procuratore aggiunto delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni rispettivamente dettate, per i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale ovvero di procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio, dall'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.
1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali, presso le corti d'appello e presso le sezioni
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