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PDL 3837

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3837



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ARACRI, GASBARRA, CALABRIA

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in materia di tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o per altri fini scientifici

Presentata il 4 novembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Il problema della sperimentazione animale acquisisce sempre maggiore rilevanza in molti settori dell'opinione pubblica, degli ambienti scientifici e delle autorità di controllo.
      Sono decenni che le associazioni animaliste si battono con ogni mezzo e in ogni modo consentito per sensibilizzare sempre di più la popolazione sulla problematica della tutela degli animali.
      Proprio per questo è importante intervenire per garantire un'effettiva ed efficace protezione degli animali, favorendo lo sviluppo di una ricerca eticamente e scientificamente attendibile e lo studio di metodi alternativi.
      Pertanto, lo scopo della presente proposta di legge è proprio quello di regolamentare in modo dettagliato la sperimentazione animale stabilendone il divieto quando esistono metodi alternativi validi e garantendo controlli al fine di evitare ogni tipo di abuso.
      Una regolamentazione severa e rigorosa per monitorare e per rendere difficile ogni tipo di violazione. È una questione delicata ma che deve essere affrontata e risolta: dobbiamo incoraggiare la ricerca a sviluppare tecniche alternative.
      La proposta di legge vieta l'utilizzazione degli animali per la fabbricazione dei cosmetici, dei detersivi, dei pesticidi, delle armi e a scopo didattico; settori estranei alla ricerca in quanto tale.
      Una legge è valida quando si è capaci di farla rispettare ed è a questo scopo che si prevede l'istituzione a livello regionale su tutto il territorio nazionale di comitati ispettivi che garantiscano l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
      «d-bis) “metodo alternativo”: ogni metodo che esclude l'utilizzo degli animali negli esperimenti o che riduce il numero di quelli utilizzati o che impiega lo stesso numero di animali per ottenere un numero maggiore di informazioni ovvero che raffina l'esecuzione delle procedure diminuendo la sofferenza imposta all'animale;»;

          b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

              «e) “autorità responsabile del controllo degli esperimenti”: Ministero della salute e comitati ispettivi regionali»;

          c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

              «f) “persona competente”: chiunque sia in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria, in scienze biologiche e naturali o in chimica e tecnologie farmaceutiche;».

Art. 2.

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono inseriti i seguenti:
      «3-bis. L'utilizzazione degli animali non è consentita per la fabbricazione di cosmetici, di detersivi, di pesticidi e di armi.
      3-ter. Non è altresì consentita la sperimentazione allo scopo di conseguire l'abilità manuale o a scopo didattico.

 

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      3-quater. Gli esperimenti sui cani, sui gatti e sui primati sono vietati.
      3-quinquies. L'utilizzazione degli animali non è consentita nelle procedure didattiche, nell'insegnamento superiore e nella formazione».

Art. 3.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la parola: «eseguiti» è sostituita dalla seguente: «consentiti» e le parole: «non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi» sono sostituite dalle seguenti: «non esistano metodi alternativi riconosciuti idonei che non implichino»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto redige l'elenco di tutti i tipi di sperimentazione sugli animali che possano essere sostituiti con metodi di sperimentazione alternativi validi, nonché l'elenco dettagliato dei relativi metodi alternativi già esistenti e convalidati, aggiornandolo ogni sei mesi»;

          c) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.

      2. Il decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti

 

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parole: «, nonché al comitato ispettivo della regione di appartenenza di cui all'articolo 7-bis».

Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, come modificato dall'articolo 4 della presente legge è inserito il seguente:
      «Art. 7-bis. – 1. Le regioni, con propri provvedimenti, istituiscono i comitati ispettivi regionali.
      2. I comitati ispettivi sono presieduti da ispettori regionali scelti tra i funzionari, laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in biologia o in scienze naturali che svolgono la propria attività presso l'assessorato della regione competente in materia di salute, nominati dall'assessore, e sono costituiti:

          a) da due laureati in medicina veterinaria e da due laureati in medicina e chirurgia, designati dai rispettivi ordini professionali;

          b) da due rappresentanti designati dalle associazioni riconosciute aventi come finalità la protezione degli animali.

      3. I comitati ispettivi hanno una funzione di vigilanza e di controllo sugli stabilimenti autorizzati ad effettuare gli esperimenti sugli animali.
      4. I componenti dei comitati ispettivi possono accedere separatamente e senza preavviso ai locali dove si svolgono esperimenti sugli animali, prendere visione dei registri e della documentazione relativa agli esperimenti, nonché dei permessi e delle autorizzazioni; hanno altresì facoltà di accedere a tutti gli stabilimenti di allevamento e di fornitura di animali di laboratorio.
      5. I comitati ispettivi comunicano al Ministero della salute le irregolarità e le violazioni alle disposizioni del presente decreto, riscontrate durante le loro ispezioni. Possono diffidare il titolare dell'autorizzazione

 

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a conformarsi alle disposizioni stesse entro il termine di un mese.
      6. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nei casi di sua competenza, può disporre, in caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, la sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può disporre la revoca dell'autorizzazione stessa.
      7. I comitati ispettivi pubblicano ogni anno un rapporto sull'attività svolta relativamente alla regione di competenza.
      8. I componenti dei comitati ispettivi durano in carica un anno e non possono essere riconfermati per più di due volte consecutive».

      2. I provvedimenti delle regioni, di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono emanati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

      1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) alla lettera a), le parole: «oppure a verifiche medicobiologiche essenziali purché la specie considerata si riveli, eccezionalmente, l'unica adatta allo scopo» sono soppresse;

              2) la lettera b) è abrogata;

          b) il comma 3 è abrogato.

Art. 7.

      1. L'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è abrogato.

 

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Art. 8.

      1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, dopo la parola: «regione» sono inserite le seguenti: «, al comitato ispettivo regionale di cui all'articolo 7-bis».

Art. 9.

      1. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «Ogni cane, gatto o primate non umano» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni animale da esperimento»;

          b) al comma 2, le parole: «i cani, i gatti o i primati non umani» sono sostituite dalle seguenti: «Gli animali da esperimento»;

          c) ai commi 3 e 4, le parole: «i cani, i gatti o i primati non umani» sono sostituite dalle seguenti: «gli animali da esperimento».

Art. 10.

      1. Al capo III del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, come modificato dalla presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
      «Art. 13-bis.1. Il Ministero della salute e gli assessorati competenti in materia di salute delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che gli stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori siano ispezionati, senza preavviso, con cadenza annuale per verificare la loro conformità alle disposizioni del presente decreto.
      2. Per le attività di cui al comma 1, le amministrazioni interessate si avvalgono dell'opera di personale medico veterinario dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, di medici veterinari liberi professionisti, degli organi di polizia giudiziaria

 

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e delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
      3. Le ispezioni di cui al comma 1 sono rivolte all'accertamento dei seguenti elementi:

          a) la corrispondenza tra i dati contenuti nei registri e gli animali effettivamente presenti negli stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori;

          b) la congruità tra le procedure autorizzate e i procedimenti effettivamente eseguiti;

          c) la corrispondenza tra il livello e la durata della sofferenza prevista e quella effettivamente subita dagli animali;

          d) il rispetto delle condizioni di stabulazione indicate nella raccomandazione 2007/526/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che sono rese obbligatorie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per gli stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori».

Art. 11.

      1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è inserito il seguente:
      «Art. 15-bis. – 1. Al fine di garantire la condivisione dei dati delle sperimentazioni, il Ministero della salute istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati telematica nazionale, che raccoglie i dati relativi all'utilizzo degli animali in sperimentazioni e nella quale sono annotati:

          a) il numero dei progetti autorizzati e respinti in riferimento ad ogni anno;

          b) le informazioni e le pubblicazioni, su base nazionale e internazionale, relative all'impiego di metodi alternativi;

          c) l'elenco delle strutture di accoglienza per il reinserimento degli animali;

 

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          d) il collegamento in rete delle strutture di accoglienza per il reinserimento degli animali;

          e) l'elenco dei metodi alternativi validati e di quelli in corso di validazione;

          f) l'elenco degli stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori presenti in Italia e nei Paesi membri dell'Unione europea.

      2. Il Ministero della salute controlla l'esattezza dei dati di cui al comma 1, ne cura l'aggiornamento ed è garante della riservatezza dei dati personali contenuti nella banca dati».


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