Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3957

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3957



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF a diretta gestione statale al finanziamento di progetti di studio e ricerca sulle cellule staminali adulte

Presentata il 13 dicembre 2010


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — L'avanzamento tecnologico e scientifico nel campo delle metodiche di procreazione assistita ha raggiunto in breve tempo un'evoluzione tale da creare, paradossalmente, inquietudine e difficoltà di fronte a risultati che, se da un canto sono espressione di conquiste scientifiche, dall'altro coinvolgono e condizionano i momenti essenziali della vita umana, costituiti dalla nascita, dalla procreazione e dalla morte, ponendo problematiche dalle delicate implicazioni etiche.
      La legge 19 febbraio 2004, n. 40, ha colmato un vuoto legislativo che perdurava da quasi un ventennio, dato che fino a quel momento la materia era regolata dalla circolare del Ministro della sanità del 1o marzo 1985, concernente limiti e condizioni di legittimità di servizi per l'inseminazione artificiale, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, e da alcune successive circolari in materia di prevenzione dei rischi di diffusione dell'AIDS.
      Tale legge è stata ed è, purtroppo, oggetto di molte critiche. Essa è stata definita incostituzionale, confessionale, oscurantista, contro la donna, nemica della scienza e così via.
      Ma così non è. La scienza dice che fin dal concepimento un essere umano si sviluppa in modo continuo, autonomo e finalisticamente organizzato. I processi della fecondazione e dello sviluppo embrionale e fetale sono stati scoperti e descritti proprio dalla scienza moderna. Prima erano oggetto di fantasia, intuizione e ipotesi. Convenzioni internazionali e leggi sottopongono ormai a limiti rigorosi la sperimentazione sull'uomo, specialmente quando si tratta di bambini e di soggetti incapaci. Nessuno dice che questi limiti sono contro la scienza.
 

Pag. 2


      L'articolo 2 della Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e della biomedicina, fatta il 4 aprile 1997, resa esecutiva in Italia con la legge 28 marzo 2001, n. 145, stabilisce che «L'interesse e il bene dell'essere umano devono prevalere sul solo interesse della società e della scienza».
      Del resto, la Convenzione intende espressamente porre un argine, come si dichiara nel preambolo, contro «gli atti che possono mettere in pericolo la dignità umana mediante un uso improprio della biologia e della medicina».
      In effetti il divieto di distruggere l'embrione stabilito nella legge impegna:

          a riprendere la ricerca sulle cause della sterilità, che è stata del tutto abbandonata dopo la diffusione della FIVET (fecondazione in vitro ed embryo transfer) e che la legge n. 40 del 2004 esplicitamente stimola e finanzia (articolo 2);

          a rispettare sempre di più i cicli naturali della donna, senza iperstimolazioni ormonali selvagge, che sono dannose per la donna e producono ovociti meno capaci di essere fecondati.

      La legge n. 40 del 2004 è stata definita una legge confessionale; essa è invece una legge pienamente laica, laddove «laicità» non significa assenza di valori e di senso di responsabilità.
      È una legge che s'ispira a un principio assolutamente laico. Laicità non significa rinunciare a qualsiasi valore, non significa chiudersi nel dubbio insuperabile, non significa che lo Stato ha la sola funzione di garantire che ogni cittadino possa fare quello che vuole. Non a caso lo Stato moderno rifiuta la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, rinuncia alla pena di morte, punisce i reati, esige la solidarietà sociale. È evidente che dietro queste scelte vi sono valori etici.
      La laicità implica la possibilità di tutti i membri di una società di vivere e di lavorare insieme, indipendentemente dalle convinzioni religiose, perché, indipendentemente da esse, la ragione scopre un obiettivo comune: il valore dell'uomo. Uomo come fine, ragione come mezzo sono gli elementi costitutivi della laicità. Perciò quando si discute dello statuto dell'embrione umano e dei diritti dei bambini non si viola la laicità né si prefigura uno Stato etico e confessionale, ma si investiga sulla natura e sui finalismi stessi dello Stato laico.
      Tanto poco la legge n. 40 del 2004 è confessionale o «cattolica» che l'antropologia cristiana ha espresso chiaramente, nei documenti ufficiali della Chiesa (in particolare nell'enciclica Evangelium vitae del 1995, nell'istruzione Donum vitae del 1987 e in vari interventi di Giovanni Paolo II), una generale riserva verso la fecondazione in vitro, eterologa o omologa che sia.
      In conclusione, si può ricordare la celebre frase che il laicissimo filosofo Norberto Bobbio disse in un'intervista pubblicata da Il Corriere della Sera nel 1981: «Mi stupisco che i laici lascino ai cattolici il privilegio e l'onore di affermare che non si deve uccidere».
      Alla luce di queste premesse, l'obiettivo della presente proposta di legge è quello di prevedere un finanziamento per lo studio e la ricerca sulle cellule staminali adulte, quelle cellule non specializzate reperibili tra cellule specializzate di un tessuto specifico, che sono prevalentemente multipotenti. Queste sono tuttora già utilizzate in cure per oltre cento malattie e patologie. Sono dette più propriamente somatiche (dal greco σωμα sōma = corpo), perché non provengono necessariamente da adulti, ma anche da bambini o da cordoni ombelicali. Invece, ad oggi, non esiste una sola terapia applicata con l'utilizzo delle cellule staminali embrionali.
      Non intendiamo, dunque, finanziare la ricerca delle cellule staminali embrionali che sono ottenute a mezzo di coltura, ricavate dalle cellule interne di una blastocisti: fare ricerca con cellule umane di questo tipo per poter ottenere una linea cellulare (o stirpe, o discendenza) renderebbe necessaria la distruzione di una blastocisti, un embrione non ancora cresciuto sopra le centocinquanta cellule, ma che è già un potenziale essere umano.

 

Pag. 3


      La presente proposta di legge si propone, quindi, di aggiungere al novero delle destinazioni dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF assegnato allo Stato anche lo studio e la ricerca scientifici, e in particolare quella relativa ai progetti di ricerca sulle cellule staminali adulte.
      Non si tratta certamente di un provvedimento risolutivo e tanto meno sostitutivo dell'intervento pubblico ordinario, ma semplicemente di uno strumento di reperimento di risorse complementari per un settore che soffre di una strutturale carenza di investimenti pubblici.
      Se il contributo pubblico è imprescindibile, e quello privato è fondamentale per la ricerca scientifica sulle cellule staminali adulte, questa forma di apporto dei singoli potrebbe rappresentare il primo passo per l'avvio di una pratica di partecipazione dal basso nel finanziamento di questo comparto.
      La proposta di legge modifica l'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dove si stabilisce che, a decorrere dal 1990, una quota pari all'otto per mille del gettito dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, sia destinata in parte a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (nonché, a seguito delle successive modifiche, di altre confessioni religiose).
      La scelta relativa all'effettiva dichiarazione è effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
      La modifica proposta è finalizzata ad aggiungere al novero delle possibili destinazioni della quota riservata al diretto intervento statale anche «progetti di studio e di ricerca sulle cellule staminali adulte».
      Il provvedimento ha, tra l'altro, il vantaggio di non comportare alcun incremento di spesa a carico del bilancio dello Stato.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario» sono inserite le seguenti: «o scientifico».
      2. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, progetti di studio e di ricerca sulle cellule staminali adulte».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su