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PDL 3909-C

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3909-C



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 21 dicembre 2010 (v. stampato Senato n. 2507)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 19 gennaio 2011

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 19 gennaio 2011

(Relatore: GHIGLIA)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia) e VI (Finanze) sul disegno di legge n. 3909-B
La Commissione permanente VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 20 gennaio 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A. C. n. 3909-B
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3909/B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

            ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 2 dicembre 2010;

            rilevato che, sia in sede di esame del provvedimento presso la Camera dei deputati – nell'ambito del quale sono stati integralmente recepiti i rilievi espressi dal Comitato per la legislazione nel parere espresso il 2 dicembre scorso – sia nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del provvedimento è stato parzialmente modificato;

            osservato che, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, risulta ulteriormente ampliato l'impianto derogatorio del provvedimento rispetto al diritto vigente: in particolare, l'articolo 1, comma 7-bis, che attribuisce al Presidente della regione Campania la potestà di provvedere «con una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» introduce una disposizione derogatoria di una norma che già consente di agire in deroga alle disposizioni vigenti nel rispetto, tuttavia, di talune condizioni (quali, ad esempio, il termine di efficacia delle ordinanze, l'indicazione delle norme cui le ordinanze intendono derogare, l'obbligo di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente e alcuni obblighi di comunicazione degli atti adottati), facendo così venir meno l'obbligo, in capo al Presidente della Regione, di rispettare le anzidette condizioni;

            rilevato che il comma 7-ter dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, dispone l'applicabilità, nelle aree geografiche interessate dal decreto in esame e sino al 31 dicembre 2011, dell'articolo 6 del decreto-legge 172/2008 che qualifica come vere e proprie fattispecie penali condotte già punite dal codice ambientale con sole sanzioni amministrative, ove le stesse siano poste in essere nelle aree geografiche in cui era stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, che risulta tuttavia cessato in data 31 dicembre 2009;

            osservato che il nuovo comma 2-bis dell'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, nel modificare l'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo n.152/2006 (Norme in materia ambientale), non effettua un adeguato coordinamento con la predetta normativa, che risulta oggetto di una modifica non testuale, secondo una modalità di produzione normativa che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che il decreto legislativo in questione dovrebbe configurarsi come una disciplina organica e unitaria in materia ambientale;

 

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            evidenziato, infine, che il nuovo comma 2-bis dell'articolo 1, nel disciplinare la fattispecie della realizzazione di impianti destinati al recupero, produzione e fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, laddove dispone l'applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008, si limita a richiamare la suddetta norma senza procedere nel contempo all'inserimento della stessa – previa riformulazione – nel testo e ricordato che analoga disposizione era contenuta al comma 2 del medesimo articolo 1 del testo originario del decreto-legge, modificato nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati proprio al fine di recepire i rilievi espressi da questo Comitato;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 7-bis, – laddove si attribuisce al Presidente della regione Campania la potestà di provvedere «con una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» – sia precisato l'ambito della deroga all'anzidetto articolo 191, con particolare riferimento al vincolo del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, tenuto conto, peraltro, che già la suddetta disposizione consente al Presidente della regione Campania di adottare ordinanze contingibili e urgenti anche in deroga alle disposizioni vigenti;

        il Comitato osserva altresì:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 2-bis, nella parte in cui prevede l'applicabilità dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 90 del 2008, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, inserendo nel testo - previo adattamento - la norma richiamata;

            all'articolo 1 comma 7-ter, laddove si dispone l'applicabilità, nelle aree geografiche interessate dal decreto in esame e sino al 31 dicembre 2011, dell'articolo 6 del decreto-legge 172/2008 che qualifica come vere e proprie fattispecie penali condotte già punite dal codice ambientale con sole sanzioni amministrative, ove le stesse siano poste in essere nelle aree geografiche in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, la Commissione dovrebbe valutare la congruità della suddetta disposizione, atteso che lo stato di emergenza risulta cessato in data 31 dicembre 2009;

            all'articolo 3, comma 2-bis, che prevede una riduzione, per le imprese in possesso di alcune certificazioni di qualità, dell'ammontare delle garanzie richieste per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dovrebbe valutarsi

 

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l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella all'articolo 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo n. 152 del 2006;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 2-bis – laddove si prevede che «i termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà» – si dovrebbe precisare che tale riduzione di termini concerne il conseguimento delle autorizzazioni, certificazioni e nulla osta pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del comma 2-bis del medesimo articolo 1.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3909-B Governo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti», limitatamente alle modifiche apportate dal Senato;

            rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e che, tuttavia, «quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l'uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l'intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall'altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi» (sentenza n. 62/2005);

            considerato che vengono in rilievo anche la materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi delle lettere g) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

 

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            considerato che la formulazione dell'articolo 1, comma 2-bis – che prevede che il Presidente della Regione costituisca un'apposita struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni attribuite dal provvedimento in esame – implica in capo alla Regione un obbligo di tipo organizzativo, laddove le regioni, nella materia della propria organizzazione amministrativa e di quella degli enti pubblici regionali, devono ritenersi titolari di competenza legislativa residuale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

            rilevato che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto nell'articolo 1 il nuovo comma 7-bis, il quale, in considerazione della perdurante situazione di criticità e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, autorizza il Presidente della regione Campania ad adottare una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale), per l'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovraprovinciali;

            ricordato che il predetto articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 detta la disciplina per l'adozione, da parte del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della provincia ovvero del Sindaco, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, di ordinanze contingibili e urgenti e l'esercizio dei poteri sostitutivi;

            considerato che il richiamato articolo 191 detta già una disciplina in deroga alla normativa generale, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, occorrerebbe chiarire la portata dell'ulteriore deroga disposta dalla norma in commento,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazione:

            a) al comma 2-bis dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la costituzione di un'apposita struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni attribuite dal provvedimento in esame sia un potere del Presidente della Regione, e non – come nella formulazione attuale della disposizione – un obbligo;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare la disposizione di cui al comma 7-bis dell'articolo 1, considerato che l'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 detta già una disciplina, derogatoria rispetto a quella generale, in materia di

 

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adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della provincia ovvero del Sindaco, facendo tuttavia salve le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3909-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 196 del 2010, recante «Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti»,

        esprime

NULLA OSTA


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