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PDL 3944

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3944



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RIA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 2 dicembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si prefigge di modificare la disciplina in vigore per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: ciò si rende necessario dopo l'esperienza negativa maturata con l'applicazione della normativa vigente.
      La legge 21 dicembre 2005, n. 270, di modifica del sistema elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha infatti profondamente modificato il quadro e l'assetto previgente, come definito dal cosiddetto «Mattarellum». Essa ha segnato una netta discontinuità rispetto al passato, trasformando il sistema da «maggioritario corretto» a «proporzionale con clausola di sbarramento e premio di maggioranza».
      Approvata nella XIV legislatura, dopo appena due mesi di discussione parlamentare e con i voti della sola maggioranza, la legge di riforma elettorale è stata, fin dall'inizio, oggetto di numerosi rilievi critici, tanto in sede scientifica quanto in sede di confronto politico-parlamentare.
      Peraltro, le perplessità e le critiche sollevate durante il dibattito parlamentare hanno trovato in larga misura conferma dopo la prima applicazione della disciplina, con le elezioni politiche del 2006: alla sua prima prova il nuovo sistema elettorale ha mostrato tutti i suoi punti di debolezza.
      A ben vedere la legge elettorale in vigore ha manifestato un grave difetto che si è evidenziato già nella fase della definizione
 

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delle liste: l'effetto congiunto della sostituzione dei collegi uninominali con circoscrizioni elettorali di grandi dimensioni, senza facoltà per l'elettore di scegliere i suoi rappresentanti attraverso l'espressione della preferenza, e della possibilità di candidature plurime ha fortemente indebolito il rapporto dei parlamentari con i territori di cui sono espressione.
      In sostanza, il nuovo sistema ha compresso significativamente la riconoscibilità dei candidati da parte dell'elettore, facendo aumentare la distanza tra la base elettorale e la sua rappresentanza parlamentare.
      È bene, infatti, sottolineare che comprimere la rappresentanza in un momento di generale «scollamento» fra le istituzioni e la società civile rischia di amplificare ulteriormente la distanza tra elettori ed eletti e la sfiducia dei cittadini per la politica e per le istituzioni, accrescendo l'apatia e la disaffezione al voto.
      Alla luce di quanto delineato, la proposta di legge in esame intende, dunque, modificare l'attuale sistema elettorale nel tentativo di correggere alcune evidenti e profonde storture.
      L'articolato proposto si pone, inoltre, la precipua finalità di individuare un sistema che rispecchi il maggior grado possibile di condivisione, senza sacrificare la coerenza e la funzionalità di un testo legislativo che rappresenta un elemento cruciale e determinante del nostro ordinamento.
      La presente proposta di legge, all'articolo 1, modifica puntualmente, per tutti i profili coinvolti, la disciplina per l'elezione della Camera dei deputati, prevista dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera di deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
      Nella fattispecie, il disposto letterale della norma introduce il limite alle candidature plurime, prevedendo che solo tre siano le liste circoscrizionali in cui è possibile trovare lo stesso candidato.
      Sulla modalità di espressione del voto da parte degli elettori, si è compiuta la scelta di prevedere la possibilità, per l'elettore, di esprimere uno o due voti di preferenza per candidati presenti nella lista circoscrizionale da lui votata.
      La scelta della preferenza è fondata sull'esigenza di restituire al cittadino la possibilità di riconoscere e di scegliere direttamente i parlamentari, così abiurando l'intero sistema attuale basato solo sulle scelte oligarchiche dei partiti.
      Il sistema elettorale che si prevede, inoltre, risulta essere fondato sulla formula proporzionale senza premio di maggioranza. La volontà di abolire il premio di maggioranza deriva dalla constatazione che questo sistema, figlio dell'illusione bipolare, costringe le forze politiche a mettersi insieme anche al di là della reale omogeneità politica, così che le coalizioni sono in grado di vincere ma non di governare. Resta, invece, la soglia di sbarramento, che consente di limitare la frammentazione politica, così come resta la facoltà di rendere noti preventivamente, dinanzi agli elettori, l'alleanza di riferimento, il nome del candidato alla carica di premier e il programma comune tra più forze politiche.
      Una puntuale disposizione è stata, inoltre, prevista per garantire la rappresentanza di genere: innanzitutto ciascuna lista circoscrizionale, a pena di inammissibilità, non può contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso in misura superiore ai due terzi dei componenti l'intera lista. Inoltre, nel caso di espressione di due preferenze da parte dell'elettore, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Un sistema, questo, che garantirà l'effettiva parità nella rappresentanza di genere in Parlamento.
      La proposta di legge novella poi – all'articolo 2 – le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
      Anche per il sistema di elezione del Senato della Repubblica si prevede la possibilità di esprimere la preferenza, il
 

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divieto di candidature plurime e l'obbligo della seconda preferenza a un candidato di genere diverso rispetto a quello della prima. Restano in vigore le norme in materia di soglia di sbarramento per l'accesso alla ripartizione dei seggi, mentre è soppresso, anche al Senato della Repubblica, l'attuale premio di maggioranza pari al 55 per cento dei seggi.
      In conclusione, per dare effettiva parola al cittadino-elettore occorre, dunque, superare l'attuale sistema e approvare nella legislatura in corso la nuova legge elettorale, all'esito di un ampio dibattito parlamentare, condiviso in maniera quanto più ampia possibile dalle forze parlamentari e al di là degli schieramenti, affinché si ponga non quale irrealizzabile riforma di tutti, ma come riforma che riesca a coniugare, in un connubio virtuoso, le esigenze della rappresentanza, della stabilità di governo nonché di un efficiente funzionamento delle istituzioni parlamentari con le peculiarità del sistema politico italiano, più e prima ancora che della sua componente più in crisi, qual è il sistema dei partiti.
      È per i motivi evidenziati che si auspica l'esame della presente proposta di legge nei tempi più rapidi possibili.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 1, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», le parole: «con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza» sono soppresse.
      2. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Egli ha facoltà di attribuire una preferenza, per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente testo unico».
      3. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «3-bis. Ciascuna lista circoscrizionale, a pena di inammissibilità, non può, all'atto della presentazione, contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso in misura superiore ai due terzi dei componenti della lista medesima. I nomi dei candidati nelle liste sono elencati e contrassegnati con numeri progressivi in modo che non vi siano più di due candidati dello stesso sesso in successione immediata».

      4. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nessuno può essere candidato in più di tre

 

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liste circoscrizionali, con il medesimo contrassegno, pena la nullità della sua elezione».
      5. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo il numero 2) è inserito il seguente:
      «2-bis) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;».

      6. All'articolo 31, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con uno spazio per l'attribuzione di un voto di preferenza».
      7. L'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 59, 59-bis e 59-ter. Sono vietati altri segni o indicazioni».

      8. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «L'elettore può manifestare uno o due voti di preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
      Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
      Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

      9. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del

 

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1957, come da ultimo modificato dal comma 8 del presente articolo, è inserito il seguente:
      «Art. 59-bis. – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
      2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
      3. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
      4. La preferenza per un candidato compreso in liste di altre circoscrizioni è inefficace.
      5. Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
      6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una preferenza per un candidato compreso nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato preferito».

      10. Dopo l'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dal comma 9 del presente articolo, è inserito il seguente:
      «Art. 59-ter. – 1. L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito; tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.
      2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante il numero nello spazio

 

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posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo».

      11. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza»;

          b) al comma 3-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i voti di preferenza».

      12. All'articolo 76, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «le disposizioni degli articoli 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 59-ter, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;».
      13. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il numero 2) è sostituito dai seguenti:

              «2) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi;

          2-bis) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

          2-ter) comunica all'Ufficio centrale nazionale a mezzo di estratto di verbale:

              a) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista;

              b) il totale dei voti validi della circoscrizione, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3);

              c) la cifra individuale di ogni candidato e la graduatoria dei candidati di ciascuna lista».

 

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      14. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) il numero 5) è abrogato;

              2) al numero 7), le parole: «qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo,» sono soppresse;

              3) ai numeri 8) e 9), le parole: «salvo quanto disposto dal comma 2,» sono soppresse;

          b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

      15. All'articolo 84, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine della graduatoria dei candidati di ciascuna lista di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2-bis)».
      16. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 1, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», le parole: «, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale» sono soppresse.
      2. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ciascuna lista circoscrizionale, a pena di inammissibilità, non può, all'atto della presentazione, contenere un numero complessivo di candidati

 

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dello stesso sesso in misura superiore ai due terzi dei componenti della lista medesima. I nomi dei candidati nelle liste sono elencati e contrassegnati con numeri progressivi in modo che non vi siano più di due candidati dello stesso sesso in successione immediata».
      3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, le parole: «in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga» sono sostituite dalle seguenti: «in linea verticale, su un'unica colonna».
      4. All'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «1-bis. Ogni elettore può manifestare uno o due voti di preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
      1-ter. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
      1-quater. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

      5. Al titolo IV del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo l'articolo 14, come da ultimo modificato dal comma 4 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente:
      «Art. 14-bis. – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, devono essere scritti sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
      2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione

 

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deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
      3. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
      4. La preferenza per un candidato compreso in liste di altre circoscrizioni è inefficace.
      5. Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
      6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una preferenza per un candidato compreso nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato preferito.
      7. L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito; tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.
      8. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante il numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo».

      6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:

          a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione

 

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di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;

          b) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi;

          c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

          d) comunica all'Ufficio centrale nazionale a mezzo di estratto di verbale:

              1) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista;

              2) il totale dei voti validi della circoscrizione, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

              3) la cifra individuale di ogni candidato e la graduatoria dei candidati di ciascuna lista;

          e) individua, quindi:

              1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

              2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi».

      7. All'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è abrogato;

 

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          b) al comma 3, le parole: «Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo,» sono soppresse;

          c) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;

          d) al comma 7, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine della graduatoria dei candidati di ciascuna lista di cui all'articolo 16».

      8. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, le parole: «nell'ordine progressivo di lista» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ordine della graduatoria dei candidati».

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ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 16)

«Tabella A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

  Province della Circoscrizione

Sede Ufficio centrale circoscrizionale
I Torino, Novara, Vercelli, Biella, Verbano-Cusio-Ossola

Torino
II Cuneo, Alessandria, Asti

Cuneo
III Genova, Imperia, La Spezia, Savona

Genova
IV Milano, Monza, Pavia, Lodi

Milano
V Como, Sondrio, Varese, Lecco

Como
VI Brescia, Bergamo

Brescia
VII Mantova, Cremona

Mantova
VIII Trento, Bolzano

Trento
IX Verona, Padova, Vicenza, Rovigo

Verona
X Venezia, Treviso

Venezia
XI Udine, Belluno, Gorizia, Pordenone

Udine
XII Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini

Bologna
XIII Parma, Modena, Piacenza, Reggio Emilia

Parma
XIV Firenze, Pistoia, Prato

Firenze
XV Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara

Pisa
XVI Siena, Arezzo, Grosseto

Arezzo
XVII Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo

Ancona
XVIII Perugia, Terni, Rieti

Perugia
XIX Roma, Viterbo, Latina, Frosinone

Roma
XX L'Aquila, Pescara, Chieti, Teramo

L'Aquila
XXI Campobasso, Isernia

Campobasso
XXII Napoli, Caserta

Napoli
XXIII Benevento, Avellino, Salerno

Benevento
XXIV Bari, Foggia, Barletta-Trani

Bari
XXV Lecce, Brindisi, Taranto

Taranto
XXVI Potenza, Matera

Potenza
XXVII Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia

Catanzaro
XXVIII Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna

Catania
XXIX Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta

Palermo
XXX
    
Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano; Carbonia-Iglesias;
Medio Campidano; Ogliastra; Carbonia-Iglesias; Olbia-Tempio

Cagliari
XXXI Valle d'Aosta

Aosta
XXXII Trieste

Trieste

».


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