|
CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3926 |
1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti provenienti da Paesi non membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nel settore degli accessori per l'abbigliamento, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.
2. Nell'etichettatura dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'impresa deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione e dei materiali impiegati alle norme vigenti in materia di lavoro, salute e ambiente, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi europei e internazionali in materia ambientale.
3. L'impiego dell'indicazione «Made in Italy» è consentito esclusivamente per prodotti finiti, per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto prevalentemente luogo nel territorio nazionale, ai sensi di quanto stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per poter utilizzare l'indicazione «Made in
Pag. 4
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dell'interno, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «Made in Italy» di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti locali.
2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti nel settore degli accessori per l'abbigliamento in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, con cui provvede, in particolare:
a) all'individuazione delle autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza sulla qualità dei prodotti nel settore degli accessori per l'abbigliamento in commercio, anche attraverso l'effettuazione di analisi chimiche, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;
b) al riconoscimento attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità dei prodotti per i consumatori, anche al fine della produzione nazionale nel settore degli accessori per l'abbigliamento;
c) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli, da effettuare anche tramite prelievi a campione sulla rete di distribuzione al dettaglio, e delle relative modalità di esecuzione;
d) a stabilire l'obbligo della rintracciabilità dei prodotti nel settore degli accessori per l'abbigliamento destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.
4. All'attuazione dei controlli di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci. L'autorità giudiziaria procede, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate.
2. L'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.
3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da due a quattro
|