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PDL 3923

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3923



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, STUCCHI, COMAROLI, CONSIGLIO, GOISIS, GRIMOLDI, PIROVANO, VANALLI

Modifica all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzione per violazione dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli

Presentata il 1o dicembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — In Italia sono stimati in 3 milioni i veicoli che circolano senza assicurazione, un fenomeno in continuo aumento, soprattutto nel sud del Paese, e una piaga strettamente collegata con quella delle truffe ai danni delle compagnie assicurative.
      Le tariffe per la responsabilità civile (RC) in meno di un decennio sono aumentate del 140 per cento a fronte di un aumento dei prezzi al consumo del 39 per cento. Il meccanismo bonus-malus, le nuove tabelle di risarcimento dei danni fisici e l'aumento dei costi di riparazione sono alcuni dei fattori che hanno contribuito all'esponenziale aumento dei premi assicurativi e che hanno alimentato un fenomeno deprecabile: la circolazione senza assicurazione. La crescita di utenti della strada con scarso senso civico e sociale e la percezione che con la crisi economica il premio assicurativo supera il livello di sopportabilità sociale hanno incentivato l'evasione dell'obbligo assicurativo.
      La normativa oggi prevede che a coloro che circolano senza assicurazione si applica (comma 2 dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, di seguito «codice della strada») la sanzione amministrativa da 779 a 3.119 euro, ridotta a un quarto se l'assicurazione torna operativa nei quindici giorni successivi al termine di cui al secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile (tale norma prevede che, se alle
 

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scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza). Si procede anche al sequestro del veicolo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La suddetta sanzione è altresì ridotta a un quarto se l'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei relativi documenti esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo, previo versamento, presso l'organo accertatore, di una cauzione pari all'importo della sanzione minima. Ad avvenuta demolizione, certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (citato articolo 193, comma 3, del codice della strada). L'organo accertatore ordina che la circolazione su strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che lo stesso sia depositato in un luogo non soggetto a pubblico passaggio; luogo che, in caso di particolari condizioni, può essere concordato con il trasgressore. Se l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta (ossia nella misura minima prevista dalla norma), corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Se invece, nei termini previsti, non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto e il veicolo è sottoposto a confisca. Il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa prevista e per le spese di procedimento.
      Nel caso in cui l'automobilista fosse vittima di un incidente provocato da un veicolo privo di assicurazione è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, disciplinato dall'articolo 285 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al quale contribuiscono tutte le compagnie di assicurazione mediante il versamento di una piccola quota delle loro assicurazioni per la RC-auto. Il Fondo interviene per risarcire i danni alle persone, ma non alle cose, quando il veicolo responsabile del sinistro non viene identificato. Quando invece il veicolo che ha causato il danno è privo di assicurazione il Fondo è obbligato a risarcire i danni alle persone e anche quelli alle cose, ma solo se sono superiori a 500 euro. Il Fondo provvede, inoltre, a risarcire i danni provocati anche da veicoli assicurati presso compagnie di assicurazione in dissesto finanziario. Come evidenziato in precedenza, la disciplina attuale non appare un deterrente sufficiente per scongiurare il proliferare di casi di automobilisti che guidano senza assicurazione e a tale fine si prevede l'introduzione della pena dell'arresto da tre mesi a un anno.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'arresto da tre mesi a un anno».


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