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PDL 2326-C

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2326-C



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 19 gennaio 2010 (v. stampato Senato n. 1969)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 27 ottobre 2010

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

dal ministro della giustizia
(ALFANO)

e dal ministro per le pari opportunità
(CARFAGNA)

di concerto con il ministro della difesa
(LA RUSSA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)


NOTA: Le Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), il 22 dicembre 2010, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)

con il ministro della gioventù
(MELONI)

e con il ministro dell'interno
(MARONI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 3 novembre 2010

(Relatori: ANGELA NAPOLI, per la II Commissione;
MECACCI, per la III Commissione)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato, limitatamente alle modifiche apportate dal Senato e dalla Commissione di merito in seconda lettura, il nuovo testo del disegno di legge C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

            considerato che vengono principalmente in rilievo le seguenti materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, contemplate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione: politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lettera a)); giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale (lettera l));

            rilevato che:

                — a seguito delle modifiche apportate dal Senato, il testo prevede – articolo 4, comma 1, lettera u), n. 1), che modifica l'articolo 609-nonies, primo comma, del codice penale – che l'interdizione dai pubblici uffici (per una durata peraltro non specificata) consegua alla condanna per i reati ivi previsti (violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, adescamento di minorenne) soltanto a condizione che il condannato abbia abusato della propria funzione;

                — tale disciplina in materia di interdizione dai pubblici uffici, che sembra avere carattere speciale e derogatorio rispetto alla disciplina codicistica generale (articolo 29 del codice penale), appare meno severa di quest'ultima: in base alla disciplina generale, infatti, l'interdizione dai pubblici uffici consegue ad ogni condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a un certo numero di anni (cinque anni per l'interdizione perpetua, tre anni per l'interdizione temporanea) senza che debbano ricorrere condizioni specifiche;

                — tra l'altro il codice penale prevede già (articolo 31) l'interdizione (temporanea) dai pubblici uffici in caso di qualsivoglia condanna per un delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una funzione pubblica o a un pubblico servizio;

                — inoltre l'interdizione dai pubblici uffici è prevista dal testo in esame – articolo 4, comma 1, lettera m), non modificata dal Senato, che inserisce nel codice penale il nuovo articolo 600-septies.2 – anche nel caso di condanna per i delitti contro la personalità individuale (articoli 600 ss. del codice penale): in tali ipotesi (che comprendono anche fattispecie di reato punite con le stesse pene o con pene inferiori rispetto ai reati di cui all'articolo 609-nonies) l'interdizione dai pubblici uffici opera (per un periodo di cinque anni) a prescindere dal presupposto dell'abuso della funzione;

 

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                — andrebbe pertanto verificata l'effettiva volontà di prevedere, per i soggetti condannati per i delitti di natura sessuale di cui al testo in esame, una disciplina speciale in materia di interdizione dai pubblici uffici meno severa di quella generale e, in ogni caso, andrebbe verificata la proporzionalità tra l'interdizione dai pubblici uffici prevista in caso di delitti contro la personalità individuale (che è per cinque anni e prescinde dall'abuso della funzione) e l'interdizione dai pubblici uffici prevista in caso dei delitti di natura sessuale di cui al testo in esame (per la quale non è specificata la durata e che opera solo in caso di abuso della funzione);

            rilevato altresì che:

                a seguito delle modifiche apportate dal Senato il testo in esame – articolo 4, comma 1, lettera u), n. 3), che modifica l'articolo 609-nonies del codice penale – prevede l'applicazione di specifiche misure di sicurezza personali (restrizioni della libera circolazione, divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, divieto di svolgere lavori a contatto con i minori, obbligo di informare gli organi di polizia sulla residenza e sugli eventuali spostamenti) nei confronti del condannato per reati di natura sessuale, dopo l'esecuzione della pena, per una durata fissa predeterminata di cinque anni;

                le predette misure sono disposte a prescindere dall'accertamento della persistente pericolosità sociale del condannato, nonostante la Corte costituzionale sia più volte intervenuta in materia, dichiarando l'illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedevano presunzioni di pericolosità sociale;

                per le misure di sicurezza personali, il codice penale attualmente prevede solo durate minime: le misure non possono infatti essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose (articolo 207);

                conseguentemente il giudice, alla scadenza del periodo minimo della misura di sicurezza, procede a un nuovo esame della pericolosità sociale della persona che vi è sottoposta al fine di verificarne la persistenza o meno (articolo 208);

                pertanto, da una parte, appare necessario subordinare l'applicazione delle misure di sicurezza personali di cui al nuovo terzo comma all'articolo 609-nonies del codice penale all'accertamento, da parte del giudice, della persistente pericolosità sociale del condannato; dall'altra parte, occorrerebbe verificare l'opportunità di prevedere una durata fissa per le nuove misure di sicurezza personali, anziché, come nel modello attuale, una durata minima che il giudice può prorogare, potenzialmente senza limite, alla luce della valutazione della pericolosità sociale attuale della persona;

            considerato, ancora, che:

                a seguito delle modifiche apportate dal Senato il sopra richiamato articolo 4, comma 1, lettera u), n. 3) – che modifica l'articolo 609-nonies del codice penale – configura come reato la

 

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violazione degli obblighi connessi alle misure di sicurezza personali, prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni;

            attualmente il codice penale non configura come reato l'inosservanza delle misura di sicurezza, di modo che anche la disciplina anzidetta avrebbe carattere speciale;

                in particolare, in caso di violazione delle misure di sicurezza non detentive – quali quelle previste per i casi in esame – le singole disposizioni codicistiche prevedono sanzioni non confrontabili per entità a quelle (reclusione da sei mesi a quattro anni) previste dal testo in esame: in particolare, in caso di violazione di misure di sicurezza non detentive si prevede di regola un nuovo decorso del termine minimo e la possibilità di applicare un'ulteriore misura di sicurezza (quale la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta);

                parimenti non confrontabili per entità sono le sanzioni previste per il reato di evasione, l'articolo 285 del codice penale commina la pena della reclusione da uno a tre anni; per il reato di inosservanza di pene accessorie, la pena è della reclusione da due a sei mesi (articolo 389 del codice penale);

                per il nuovo reato di adescamento di minorenni (che appare più grave della violazione delle misure di sicurezza personali) il testo in esame prevede (articolo 4, comma 1, lettera p), che introduce l'articolo 609-undecies del codice penale) una pena più mite (reclusione da uno a tre anni);

                la Corte costituzionale ha ribadito più volte la necessità della proporzionalità della sanzione ai contenuti della fattispecie incriminatrice, sotto il duplice profilo della esistenza di una proporzione tra fatto commesso e sanzione e della uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) l'applicazione delle misure di sicurezza personali di cui al nuovo terzo comma dell'articolo 609-nonies del codice penale sia subordinata all'accertamento, da parte del giudice, della pericolosità sociale del condannato;

            b) sia prevista per le misure di sicurezza personali, anziché una durata fissa predeterminata, una durata minima – in conformità all'attuale modello codicistico – che il giudice può prorogare, potenzialmente senza limite, alla luce della valutazione dell'attualità della pericolosità sociale della persona;

        e con le seguenti osservazioni:

            1) le Commissioni di merito verifichino l'opportunità di prevedere, per i soggetti condannati per i delitti di natura sessuale di cui al

 

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testo in esame, una disciplina speciale in materia di interdizione dai pubblici uffici meno severa di quella generale vigente (articolo 4, comma 1, lettera u), n. 1), che modifica l'articolo 609-nonies, primo comma, del codice penale);

            2) in ogni caso, le Commissioni di merito verifichino la proporzionalità tra l'interdizione dai pubblici uffici prevista dal testo in esame in caso di delitti contro la personalità individuale (che è per cinque anni e prescinde dall'abuso della funzione) e l'interdizione dai pubblici uffici prevista in caso dei delitti di natura sessuale di cui al testo in esame stesso (per la quale non è specificata la durata e che opera solo in caso di abuso della funzione);

            3) le Commissioni di merito verifichino l'opportunità di configurare come reato la violazione delle misure di sicurezza personali e, in ogni caso, si valuti la congruità delle sanzioni previste per tale reato alla luce del principio sancito dalla Corte costituzionale della necessaria proporzionalità della sanzione alla fattispecie criminosa, sotto il duplice profilo dell'esistenza di una proporzione tra il fatto commesso e la sanzione e della uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno», quale risultante dagli emendamenti approvati,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
approvato dalla Camera dei deputati

TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

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TESTO
delle Commissioni

Capo I
RATIFICA ED ESECUZIONE

Capo I
RATIFICA ED ESECUZIONE

Capo I
RATIFICA ED ESECUZIONE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

      Identico.

      Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della Convenzione stessa.

      Identico.

      Identico.

Art. 3.
(Autorità nazionale).

Art. 3.
(Autorità nazionale).

Art. 3.
(Autorità nazionale).

      1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia designa come autorità nazionale responsabile al

      Identico.

      Identico.


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fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell'interno.    
      2. Le attività di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformità al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.    

Capo II
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO

Capo II
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO

Capo II
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO

Art. 4.
(Modifiche al codice penale).

Art. 4.
(Modifiche al codice penale).

Art. 4.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

      1. Identico:

          a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: «589, secondo, terzo e quarto comma,» sono inserite le seguenti: «e, quando il fatto è commesso in danno           a) all'articolo 157, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui           a) identica;

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di un minore di anni quattordici, 609-bis, 609-octies, 609-quater, salvo che risulti la sussistenza della circostanza attenuante dallo stesso contemplata,»; all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater»;  
          b) dopo l'articolo 414 è inserito il seguente:           b) identico:           b) identico:
      «Art. 414-bis. – (Pedofilia e pedopornografia culturale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da tre a cinque anni.       «Art. 414-bis. – (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 e 600-quinquies, nonché dagli articoli 609-quater e 609-quinquies e, nel caso in cui il fatto sia commesso in danno di minore degli anni diciotto, dagli articoli 609-bis e 609-octies.       «Art. 414-bis. – (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
      Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma»;       Identico.       Identico.
        Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.       Identico»;
        La pena è aumentata se il fatto è compiuto con il mezzo della stampa, in via telematica o con l'impiego di strumenti informatici»;       Soppresso.

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          c) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:       c) identica;       c) identica;
      «Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»;    
            d) l'articolo 572 è sostituito dal seguente:           d) identica;
        «Art. 572. – (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.  
        La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.  
        Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva

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  la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»;  
          d) il numero 5) del primo comma dell'articolo 576 è sostituito dal seguente:           e) all’articolo 576:           e) identica;
            1) il numero 5) del primo comma è sostituito dal seguente:  
      «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»;       «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»;  
            2) nella rubrica, le parole: «pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «ergastolo»;  
            f) all'articolo 583-bis, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:           f) identica;
        «La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:  
            1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;  
            2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno»;  
          e) l'articolo 600-bis è sostituito dal seguente:           g) identico:           g) identica;
      «Art. 600-bis. – (Prostituzione minorile). – È punito con la reclusione da sei       «Art. 600-bis. – (Prostituzione minorile). – Identico.

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a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:    
          1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;  
          2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.    

      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000».

 
      Se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante di cui al presente comma, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa.       Soppresso  
      Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l'autore del fatto non può invocare,       Soppresso  

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a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.    
      Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore degli anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi»;       Soppresso  
          f) all'articolo 600-ter, il primo comma è sostituito dal seguente:           h) all'articolo 600-ter:           h) identica;
        1) il primo comma è sostituito dal seguente:  
      «È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:       «Identico»;  
          1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;    
          2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»;    
            2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:  
        «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.  
        Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto  

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  in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»;  
          g) all'articolo 600-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:           i) l’articolo 600-sexies è abrogato;           i) identica;
              1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze aggravanti»;    
              2) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da una terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore»;    
              3) i commi quarto e quinto sono abrogati;    
          h) l'articolo 600-septies è abrogato;           l) l'articolo 600-septies è sostituito dal seguente:           l) identica;
[Si veda la lettera i), capoverso Art. 600-septies.2, terzo comma]       «Art. 600-septies. – (Confisca) – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo  

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(Si veda l'articolo 8, comma 2). 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter»;  
          i) dopo l'articolo 600-septies sono inseriti i seguenti:           m) identico:           m) identica;
      «Art. 600-septies.1. – (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero       «Art. 600-septies.1. – (Circostanza attenuante). – Identico.  

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aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.    
      Art. 600-septies.2. – (Pene accessorie). – Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:       Art. 600-septies.2. – (Pene accessorie). – Identico.  
          1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;    
          2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;    
          3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.    

      La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio

      Identico.

 

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o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.    
      Nei casi di cui al primo e al secondo comma, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità»;       Soppresso  
        In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»;  
            n) l'articolo 602-bis è abrogato;           n) identica;
            o) all'articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:           o) identica;
        «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.  
        Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter,  

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  primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.  
        Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.  
        Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.  
        Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione  

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  di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.  
        Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti»;  
            p) dopo l'articolo 602-ter, è inserito il seguente:           p) identica;
        «Art. 602-quater. – (Ignoranza dell'età della persona offesa). – Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»;  
            q) all'articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»;           q) identica;
          l) all'articolo 609-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:           r) all'articolo 609-quater:           r) identica;
                1) il secondo comma è sostituito dal seguente:  
      «Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis,       «Identico»;  

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l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni»;    
            2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»;  
          m) all'articolo 609-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:           s) l’articolo 609-quinquies è sostituito dal seguente:           s) identica;
        «Art. 609-quinquies. – (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.  
      «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.       Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.  
      La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore,       Identico»;  

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ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza»;    
            t) l'articolo 609-sexies è sostituito dal seguente:           t) identica;
        «Art. 609-sexies. – (Ignoranza dell'età della persona offesa). – Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»;  
          n) all'articolo 609-nonies sono apportate le seguenti modificazioni:           u) all'articolo 609-nonies:           u) identica;
      1) al primo comma, alinea, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»;           1) il primo comma è sostituito dal seguente:  
        «La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:  
            1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o

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  circostanza aggravante del reato;  
            2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;  
            3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;  
            4) l'interdizione dai pubblici uffici nel caso in cui il condannato abbia abusato della propria funzione;  
            5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte»;  
      2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»;           2) identico;  
            3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:  
            «La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata di cinque anni, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:  
            1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi

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  frequentati abitualmente da minori;  
            2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;  
            3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.  
        Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a quattro anni»;  
          o) all'articolo 609-decies sono apportate le seguenti modificazioni:               v) all'articolo 609-decies:           v) identica;
              1) il primo comma è sostituito dal seguente:       1) identico;  
      «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni»;    
          2) il secondo comma è sostituito dal seguente:           2) identico;  
      «Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel    

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settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede»;    
          p) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:           z) identica.           z) identica.
      «Art. 609-undecies. – (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.      Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».    

Art. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale).

Art. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale).

Art. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

      1. Identico:

          a) al comma 3-bis dell'articolo 51, le parole: «416, sesto comma,» sono           a) al comma 3-quinquies dell'articolo 51, le parole: «600-bis, 600-ter,           a) al comma 3-bis dell'articolo 51, le parole: «416, sesto comma,» sono

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sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono soppresse; sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»;
          b) al comma 6 dell'articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»;           b) identica;           b) identica;
            c) all'articolo 351 è aggiunto, in fine, il seguente comma:           c) identica;
        «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»;  
            d) all'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma:           d) identica;
        «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»;  
            e) al comma 2 dell'articolo 380, dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente:           e) identico:
            «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di           «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di

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  cui all'articolo 609-quater, primo comma, del codice penale»; cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
            f) dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis è inserito il seguente:           f) identica;
        «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»;  
          c) al comma 1-bis dell'articolo 392, dopo la parola: «609-octies,» è inserita la seguente: «609-undecies,»;           g) all’articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:           g) identico:
        «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;       «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;
          d) al comma 5-bis dell'articolo 398, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 609-undecies»;           h) identica;           h) identica;
            i) all'articolo 407, comma 2, lettera a), al           i) identica;

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  numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»;  
          e) al comma 1-bis dell'articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis,».           l) identica.           l) identica.

Art. 6.
(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori).

Art. 6.
(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori).

Art. 6.
(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori).

      1. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, numero 3), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

      Identico.

      Identico.

Art. 7.
(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefìci ai detenuti per reati in danno di minori).

Art. 7.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefìci ai detenuti per reati in danno di minori).

Art. 7.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefìci ai detenuti per reati in danno di minori).

      1. Al comma 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,»

      1. Identico.

      1. Identico.


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e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».    
        2. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:       2. Identico:
        «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefìci ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 609-quater del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica».       «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefìci ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis ».
 

      3. Dopo l'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

      3. Identico:

        «Art. 13-bis. – (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, del       «Art. 13-bis. – (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-

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  codice penale, commessi in danno di un minore degli anni diciotto possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai fini della concessione dei benefìci previsti dall'articolo 4-bis, comma 1-quater». octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, ai fini della concessione dei benefìci previsti dalla medesima disposizione ».

Art. 8.
(Confisca).

Art. 8.
(Confisca).

Art. 8.
(Confisca).

      1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies,».

      1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

      Identico.

      2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies,       Soppresso  

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609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies del codice penale, si applica l'articolo 322-ter, primo e terzo comma, del medesimo codice.    

Art. 9.
(Disposizioni in materia di gratuito patrocinio).

Art. 9.
(Disposizioni in materia di gratuito patrocinio).

Art. 9.
(Disposizioni in materia di gratuito patrocinio).

      1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

      Identico.

      Identico.

      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».    

Art. 10.
(Clausola di invarianza).

Art. 10.
(Clausola di invarianza).

Art. 10.
(Clausola di invarianza).

      1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Identico.

      Identico.


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