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PDL 3903

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3903



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SIRAGUSA

Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché abrogazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali trasferito nei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali

Presentata il 25 novembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Per effetto delle disposizioni della legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre 70.000 lavoratori ausiliari, tecnici ed amministrativi (ATA) e insegnanti tecnico-pratici (ITP) sono transitati, con decorrenza dal 1o gennaio 2000, dalle competenze degli enti locali a quelle dell'allora Ministero della pubblica istruzione. In particolare, l'articolo 8 della citata legge ha previsto che «1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. (...). 2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. (...) A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto». Al comma 3 dello stesso articolo si prevede che «Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico
 

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o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici».
      Ad oggi tali lavoratori non vedono riconosciuti i propri diritti per quanto attiene all'inquadramento economico e contributivo. A seguito di importanti tavoli di discussione, l'allora Ministro della pubblica istruzione, con l'articolo 3 dell'accordo di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001, ha stabilito le procedure per il nuovo inquadramento riconoscendo al personale ATA e ITP l'anzianità corrispondente al solo trattamento economico maturato presso l'ente di provenienza (cosiddetto «maturato economico»), creando, in tal modo, i presupposti per un diffuso contenzioso giudiziario poiché è riconosciuta soltanto la posizione economica e non quella relativa all'anzianità di servizio dei lavoratori. Il comma 1 dell'articolo 3 dell'accordo prevede infatti che: «(...) Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegata tabella B, d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità (...)».
      Le numerose sentenze, sia di primo che di secondo grado, succedutesi negli anni sono state, nella quasi totalità, favorevoli ai ricorrenti.
      Anche la Corte di cassazione nel 2005 si è pronunciata con una serie di sentenze favorevoli ai lavoratori. Dopo queste sentenze alcuni lavoratori hanno visto riconoscersi il giusto inquadramento economico, già maturato nell'ente locale di provenienza, ma con l'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) l'allora Governo, con un'interpretazione autentica, ha sancito la restituzione delle somme percepite ribadendo la correttezza del metodo del «maturato economico» come sistema di computo dell'anzianità dei lavoratori transitati, facendo salvi gli effetti delle sole sentenze definitive e bloccando l'immediata esecutività dei dispositivi giudiziari di primo e di secondo grado. Difatti il comma 218 afferma: «Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento (...)». Tale comma, peraltro esclude dalla sua interpretazione gli ITP e gli assistenti di cattedra di cui al comma 3 del citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999.
      Gli esiti della cosiddetta «interpretazione autentica» sono stati disastrosi dal punto di vista della tutela dei diritti dei lavoratori, sia perché si è creata una disparità di trattamento economico tra lavoratori con identici anzianità e profilo professionale, sia perché molti dei cosiddetti «transitati» sono costretti a restituire le somme percepite, decurtando oltre il sopportabile le loro già basse retribuzioni.
      Questi lavoratori attendono dal 1999 un proprio riconoscimento economico e giuridico, soprattutto ai fini del godimento della pensione di anzianità, ma dopo dieci anni non è stata ancora proposta una razionale soluzione della controversia creata dalla legge n. 124 del 1999 e dal contrapposto accordo di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 5 aprile 2001. Pertanto la presente proposta di legge intende abrogare l'interpretazione autentica data dal Governo con il comma 218 dell'articolo 1 della
 

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legge n. 266 del 2005, chiarendo, con una più corretta disposizione interpretativa, il significato della norma e rimuovendo gli effetti del citato accordo, affinché i lavoratori ATA e gli ITP possano godere dei diritti e dei requisiti pienamente goduti tramite l'esercizio delle proprie mansioni.
      Si vuole quindi evitare che lo Stato sia condannato a inquadrare correttamente, ma forzatamente, il personale ATA e gli ITP solo in seguito a sentenze della magistratura, con la conseguenza economica di dover pagare notevoli somme per le spese giudiziarie previste per la parte soccombente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che al personale dei ruoli amministrativo, tecnico ed ausiliario e degli insegnanti tecnico-pratici spetta il riconoscimento dei diritti giuridici ed economici maturati per quanto attiene alla posizione stipendiale e alla contribuzione relativi alla pensione di anzianità, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

      1. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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