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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3878 |
a) l'istituzione dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero (articoli 1 e 3) per rendere possibile una reale supervisione su tutte le operazioni preliminari e successive al voto stesso, nei consolati;
b) una nuova definizione dei criteri di ineleggibilità (articoli 3 e 4), allo scopo di evitare che si verifichino condizioni di abuso di posizione dominante per chi ricopra un incarico di carattere diplomatico e assimilato;
c) l'introduzione (articolo 5) dell'obbligo dell'effettiva e continuativa residenza all'estero, per almeno i tre anni precedenti alle consultazioni elettori, affinché non venga meno uno dei fondamenti alla base della legge n. 459 del 2001 stessa, ossia il criterio di rappresentatività del candidato delle realtà e delle istanze dei cittadini residenti all'estero.
1. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria è istituito presso ciascuna circoscrizione consolare presente in ogni Stato estero un comitato di controllo dello svolgimento delle elezioni, di seguito denominato «comitato di controllo».
1. Fanno parte di diritto dei comitati di controllo:
a) il console;
b) il presidente del Comitato degli italiani all'estero (Comites) locale;
c) i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) rappresentanti del territorio, ove presenti.
2. I comitati di controllo sono integrati, qualora il delegato della lista presente alla competizione elettorale lo ritenga necessario, dai rappresentanti di lista scelti tra gli iscritti nelle liste elettorali consolari. I delegati di lista sono autorizzati a designare direttamente, o tramite persone da essi autorizzate mediante atto pubblico, i rappresentanti della lista medesima nella circoscrizione Estero.
3. I componenti dei comitati di controllo non possono essere candidati alle elezioni.
1. Allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, i membri dei comitati di controllo hanno diritto, individualmente o collegialmente, a:
a) assistere a tutte le operazioni svolte nel consolato, o svolte dal consolato relative al voto, comprese le operazioni preliminari all'assegnazione del contratto di appalto per la stampa delle schede elettorali, nonché per la preparazione e la spedizione dei plichi elettorali;
b) chiedere di verificare il numero dei plichi inviati, non consegnati ai destinatari e restituiti al consolato, senza prendere annotazioni private sui nominativi di coloro che, per tale motivo, non partecipano alle consultazioni elettorali e referendarie;
c) mettere a verbale eventuali osservazioni;
d) comunicare tempestivamente al Ministero dell'interno eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle operazioni di cui al presente comma.
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. – 1. Non sono altresì eleggibili alla carica di deputato nella circoscrizione Estero:
a) i diplomatici, i consoli e i vice-consoli;
b) gli ufficiali, retribuiti o no e gli addetti alle ambasciate, alle legazioni o ai consolati esteri, residenti in Italia o all'estero;
c) tutti coloro che sono impiegati presso Governi esteri;
d) i consoli onorari e i viceconsoli onorari, a meno di espressa rinuncia all'incarico fatta almeno sei mesi prima della data dell'indizione delle elezioni»;
b) l'articolo 9 è abrogato.
2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Sono eleggibili alla carica di senatore nella circoscrizione Estero gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dall'articolo 7-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo la parola: «residenti» sono inserite le seguenti: «da almeno tre anni».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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