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PDL 3909-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3909-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Presentato il 26 novembre 2010

(Relatore: GHIGLIA)


NOTA: L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 15 dicembre 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3909 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, in quanto prevede interventi unificati dalla finalità di garantire il subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti dotandole di adeguati poteri e strumenti operativi;

                la gestione dell'emergenza rifiuti in Campania è una materia che, nel corso della XVI legislatura, è stata oggetto di provvedimenti di decretazione d'urgenza e, in particolare, dei decreti-legge n. 90 del 2008, n. 172 del 2008 e n. 195 del 2009, tutti caratterizzati per l'impianto derogatorio rispetto alla normativa vigente;

                in ragione della situazione di elevata criticità da fronteggiare, il provvedimento si caratterizza pertanto come disciplina per alcuni versi derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate (ad esempio, all'articolo 2, comma 1, ove si proroga transitoriamente l'efficacia di una norma derogatoria introdotta con il decreto-legge n. 195 del 2009 in materia di ammortizzatori sociali); in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori (ad esempio, l'articolo 1, comma 2, stabilisce che «i termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà», e, prevedendo espressamente l'applicabilità dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008, consente ai commissari straordinari nominati dal Presidente della Regione di procedere, in materia di valutazione d'impatto ambientale, in deroga al codice ambientale ed alla «pertinente legislazione regionale in materia»);

                nel consentire tale ampia facoltà di deroga, il provvedimento, all'articolo 3, comma 1, espressamente autorizza la regione Campania ad adottare «le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente»;

                nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in parte oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra, in particolare, nelle seguenti norme: al comma 1 dell'articolo 2, che proroga il termine di efficacia delle disposizioni contenute all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 senza novellare la norma modificata e al comma 2 del medesimo articolo che modifica la disciplina concernente l'esercizio delle funzioni del Consorzio unico di bacino di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge n. 90 del 2008, senza novellare l'anzidetta disposizione; inoltre, il già menzionato comma 2

 

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dell'articolo 1, laddove dispone l'applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008, si limita a richiamare la suddetta norma senza procedere nel contempo all'inserimento della stessa – previa riformulazione – nel testo;

                il provvedimento, all'articolo 1, comma 2, sembrerebbe conferire le facoltà di deroga dallo stesso previste (ricorso alle procedure negoziate di affidamento degli appalti ai sensi dell'articolo 57 del codice dei contratti pubblici in deroga alla disciplina ordinaria dettata dal codice e ricorso alle procedure in deroga al codice ambientale ed alla «pertinente legislazione regionale» ai fini della valutazione d'impatto ambientale) ai soli commissari straordinari nominati dal Presidente della Regione (in numero peraltro non precisato) e non anche a quest'ultimo, nel caso di mancata nomina dei primi;

                inoltre, il decreto-legge, al comma 2 dell'articolo 3, laddove richiama l'Accordo di programma dell'8 aprile 2009, avrebbe dovuto fare riferimento all'atto modificativo in data 8 aprile, intervenuto a modifica dell'Accordo di programma del 18 luglio 2008;

                infine, il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1, comma 2, nella parte in cui prevede l'applicabilità dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, inserendo nel testo – previo adattamento – la norma richiamata;

                all'articolo 2, comma 1, che proroga al 31 dicembre 2011 l'applicazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente in favore del personale non collocato nell'ambito della dotazione organica dei Consorzi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009;

                all'articolo 2, comma 2, che modifica la disciplina concernente l'esercizio delle funzioni del Consorzio unico di bacino di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge n. 90 del 2008, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al suddetto articolo 11;

                all'articolo 3, comma 1, che espressamente autorizza la regione Campania ad adottare «le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente», si dovrebbe valutare l'opportunità di indicare quale sia la normativa statale e regionale vigente che autorizza l'esercizio del potere sostitutivo della Regione;

 

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        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 2 – laddove si prevede che «i termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà» – si dovrebbe precisare che tale riduzione di termini concerne il conseguimento delle autorizzazioni, certificazioni e nulla osta pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del comma 2 del medesimo articolo 1.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3909 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti»;

        considerato che:

            secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

            la Corte costituzionale ha peraltro evidenziato che «quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l'uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l'intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall'altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi» (sentenza n. 62 del 2005);

        considerato che:

            l'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità, per il presidente della regione Campania, sentiti le province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari per consentire la realizzazione urgente nel territorio campano di impianti destinati al recupero e al trattamento termico dei rifiuti con produzione di energia;

            non è chiaro se i poteri assegnati ai commissari straordinari possano essere esercitati autonomamente dal presidente della regione Campania;

 

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            la disposizione non prevede nulla in relazione al numero e alla durata in carica dei commissari straordinari, né all'eventuale riparto di competenze tra gli stessi;

        rilevato che:

            l'articolo 2, comma 2-bis, prevede l'obbligo delle società provinciali delle province campane di riassorbire il personale dei disciolti consorzi operanti nel settore dei rifiuti, secondo le esigenze prospettate nei piani industriali; nonché l'obbligo delle pubbliche amministrazioni, in deroga al blocco del turn over, di riassorbire il personale in esubero o in sovrannumero rispetto alle esigenze dei suddetti piani industriali, secondo un piano predisposto dalla regione Campania di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

            l'obbligo di assunzione – a tempo indeterminato, a quanto sembra, anche se il termine «riassorbimento» è generico – da parte delle società provinciali appare in contrasto con il principio della libertà dell'iniziativa economica privata riconosciuto dall'articolo 41 della Costituzione, oltre che con l'autonomia costituzionalmente garantita alle province;

            l'obbligo di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni deve a sua volta essere valutato alla luce del principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e, in particolare, del terzo comma del medesimo articolo, ai sensi del quale agli impieghi delle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;

            secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere «delimitata in modo rigoroso» e può essere ammessa, tra l'altro, solo quando ricorrano «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 2, sia soppresso il comma 2-bis;

        e con la seguente osservazione:

            all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire se, in caso di mancata nomina dei commissari straordinari, il potere ivi previsto in capo a questi ultimi possa essere esercitato direttamente dal presidente della regione e di attribuire espressamente al presidente della regione stesso la decisione in merito al numero e alla durata in carica dei commissari straordinari, oltre che all'eventuale riparto di competenze tra gli stessi.

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            preso atto positivamente degli interventi di carattere generale contenuti nel testo, che si pongono il condivisibile obiettivo di assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania, anche attraverso l'accelerazione della realizzazione di impianti di termovalorizzazione e l'incremento dei livelli della raccolta differenziata;

            visto il comma 1 dell'articolo 2, che prevede che continui l'applicazione, non oltre il 31 dicembre 2011, delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in favore del personale dei consorzi di bacino campani, risultante in esubero rispetto alla definizione delle piante organiche;

            preso atto che la Commissione di merito ha inserito un nuovo comma all'articolo 2, che definisce un percorso di progressiva copertura della dotazione organica dei consorzi di bacino delle province della regione Campania, con assorbimento del relativo personale nelle società provinciali e anche nelle pubbliche amministrazioni di riferimento;

            rilevata la preoccupazione di non inserire nel testo disposizioni che possano creare discrasie rispetto ad analoghe situazioni presenti in altri settori lavorativi o in altre aree territoriali;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            valuti la Commissione di merito, con la massima attenzione possibile, se le disposizioni di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 2 non rischino di operare in un quadro di difficile sostenibilità, sia sotto il profilo economico sia sotto quello dell'equità di opportunità occupazionali; a tal fine, occorre comunque evitare che le relative norme di copertura finanziaria vadano ad intaccare la capienza del Fondo sociale occupazione e formazione.

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3909 Governo, di conversione del decreto-legge n. 196 del 2010 recante «Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti»;

            considerato che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania presenta tuttora profili problematici;

            preso atto che la Corte di giustizia ha giudicato inadempiente l'Italia con sentenza 4 marzo 2010 per non aver creato una rete adeguata di impianti di smaltimento di rifiuti nella regione Campania;

            valutato quanto richiesto dalla Commissione europea all'Italia in ordine alla necessità che le autorità della Campania adottino con urgenza un nuovo piano di gestione dei rifiuti;

            valutato che il provvedimento in esame è volto a rispondere alle questioni sollevate in sede europea, favorendo in particolare il subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

            considerato che è stata avviata la procedura per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento, segnatamente a Napoli e Salerno, e che è stato definito l'accordo in merito al nuovo piano di gestione dei rifiuti;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera;

            considerato che il provvedimento inerisce alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che il «governo del territorio» è riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            preso atto che appare non aver fornito utili e soddisfacenti risultati il regime dei commissari preposti alla gestione del ciclo dei rifiuti in Campania;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una più equa distribuzione tra le province della regione delle complessive risorse destinate dal decreto-legge all'emergenza rifiuti in Campania.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

      1. Il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1, comma 2:

            al primo periodo, le parole: «Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, produzione o fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti,» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti destinati al recupero, alla produzione o alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti nella regione Campania,» e dopo le parole: «nomina di commissari straordinari che» sono inserite le seguenti: «abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche i quali»;

            al secondo periodo, le parole da: «Si applicano le disposizioni» fino a: «predetto decreto-legge,» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,»;

            al terzo periodo, dopo le parole: «di nulla osta» sono inserite le seguenti: «, pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del presente comma,».

        Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
      «Art. 1-bis. – (Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale). – 1. All'articolo 11 del decreto-legge 30

 

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dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2-ter, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011”;

          b) al comma 5-bis, le parole: “Per l'anno 2010” e le parole: “30 settembre 2010” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “Per gli anni 2010 e 2011” e “30 settembre 2011”;

          c) al comma 5-ter, le parole: “Per l'anno 2010” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2010 e 2011”;

          d) al comma 5-quater, le parole: “A decorrere dal 1o gennaio 2011” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1o gennaio 2012”.

      2. A decorrere dal 1o gennaio 2011, la regione Campania, su richiesta della provincia, può deliberare la cessazione, nel territorio provinciale, del regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo».

        All'articolo 2:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano non oltre il termine del 31 dicembre 2011”»;

            il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “A decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio unico di cui al precedente periodo sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato”»;

            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        “3-bis. Al fine di preservare un adeguato livello occupazionale, nel rispetto di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con specifico riferimento alla possibilità di attivare, per il necessario periodo di transizione, ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive

 

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modificazioni, proroghe e integrazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2011, le società provinciali delle province della regione Campania devono provvedere a riassorbire il personale proveniente dai disciolti consorzi in linea con le esigenze prospettate nei rispettivi piani industriali, secondo la contrattazione collettiva di categoria. Le pubbliche amministrazioni provvedono nel contempo, in deroga a quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, al riassorbimento del personale che dovesse risultare in esubero, nonché di quello in sovrannumero rispetto alle esigenze dei citati piani industriali delle rispettive società provinciali, secondo un piano predisposto dalla regione Campania di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”».
 

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DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2010, N. 196
 

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Decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2010.
 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 
        Considerato che il permanere di una situazione di elevata criticità nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania impone di definire con urgenza misure atte ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani senza soluzione di continuità;  
        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare la realizzazione di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti ed incrementare i livelli della raccolta differenziata;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;  

emana
 

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1.
(Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti).

Articolo 1.
(Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti).

        1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: «Andretta (AV) – località Pero Spaccone (Formicoso)», «e località Cava Vitiello» e «; Serre (SA) – località Valle della Masseria» sono soppresse.

        1. Identico.


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        2. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, produzione o fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, può procedere, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina di commissari straordinari che, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed, a tale fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti alla metà.         2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti destinati al recupero, alla produzione o alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, può procedere, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina di commissari straordinari che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche i quali, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del presente comma, sono ridotti alla metà.
        3. In considerazione degli interventi tecnici praticati presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e volti a conseguire idonei livelli di biostabilizzazione dei rifiuti, all'articolo 6-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:         3. Identico.
            a) dopo le parole: «CER 19.05.01» sono inserite le seguenti: «, CER 19.05.03»;  

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            b) è infine aggiunto il seguente periodo: «I rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.».  

        4. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-ter del citato decreto-legge n. 90 del 2008, è inserito il seguente: «1-bis. Presso gli impianti di cui al comma 1 è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti.».

        4. Identico.

        5. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente: «2. La provincia di Napoli assicura la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria società provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria società, conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza.».         5. Identico.
        6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come certificati dalla regione Campania, il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.».         6. Identico.
        7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come modificato dal presente decreto, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         7. Identico.

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Articolo 1-bis.
(Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale).
 

        1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;

            b) al comma 5-bis, le parole: «Per l'anno 2010» e le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010 e 2011» e «30 settembre 2011»;

            c) al comma 5-ter, le parole: «Per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2010 e 2011»;

            d) al comma 5-quater, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2012».

        2. A decorrere dal 1o gennaio 2011, la regione Campania, su richiesta della provincia, può deliberare la cessazione, nel territorio provinciale, del regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

Articolo 2.
(Consorzi operanti nel settore dei rifiuti).

Articolo 2.
(Consorzi operanti nel settore dei rifiuti).

        1. Al personale non collocato nell'ambito della dotazione organica dei Consorzi operanti nella regione Campania nel settore dei rifiuti, determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano ad applicarsi, non oltre il termine del 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 13, in vista del loro reimpiego.

        1. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano non oltre il termine del 31 dicembre 2011»;

        2. Le funzioni del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione del presente comma non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.         2. Al comma 8 dell’articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio unico di cui al precedente periodo sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato»;

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          2-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Al fine di preservare un adeguato livello occupazionale, nel rispetto di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con specifico riferimento alla possibilità di attivare, per il necessario periodo di transizione, ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2011, le società provinciali delle province della regione Campania devono provvedere a riassorbire il personale proveniente dai disciolti consorzi in linea con le esigenze prospettate nei rispettivi piani industriali, secondo la contrattazione collettiva di categoria. Le pubbliche amministrazioni provvedono nel contempo, in deroga a quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, al riassorbimento del personale che dovesse risultare in esubero, nonché di quello in sovrannumero rispetto alle esigenze dei citati piani industriali delle rispettive società provinciali, secondo un piano predisposto dalla regione Campania di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Articolo 3.
(Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale).

Articolo 3.
(Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale).

        1. Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, nonché per assicurare comunque l'attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la regione Campania è autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attività di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualità 2007/2013.

        Identico.

        2. Il comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente: «12. Agli interventi di compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro, a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1 del  

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6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, che viene corrispondentemente ridotta e, per la parte di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse che, per il corrispondente importo, vengono immediatamente trasferite alla stessa Regione.».  

Articolo 4.
(Entrata in vigore).
 
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 26 novembre 2010.

 

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei ministri.
Maroni, Ministro dell'interno.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

 


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