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PDL 3856

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3856



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUSSANA, ALLASIA, BITONCI, CHIAPPORI, COMAROLI, DI VIZIA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FUGATTI, GIDONI, GRIMOLDI, MAGGIONI, LAURA MOLTENI, PINI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI

Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione

Presentata l'11 novembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Sempre più di frequente, le notizie riportate dagli organi di stampa riferiscono episodi di violenza perpetrati da parte di familiari nei confronti di giovani donne che osano ribellarsi di fronte alla pratica di un matrimonio combinato imposto dalla famiglia. Ricordiamo a tal proposito la donna pakistana Begm Shnez, uccisa per aver preso le difese della giovane figlia, costretta a contrarre un matrimonio contro la sua volontà.
      Tali episodi di violenza, che stanno assumendo una visibilità crescente per la profonda indignazione e sconcerto che suscitano, sono riconducibili a un fenomeno piuttosto radicato nel Paese, che vede protagonisti, quasi sempre, cittadini immigrati da India, Bangladesh, Pakistan e da alcuni Paesi nordafricani (in particolare Marocco e Tunisia), un fenomeno che coinvolge spesso ragazze minorenni, costrette dalle famiglie a sposare uomini molto più anziani e a volte malati. I fatti di sangue, che hanno visto donne straniere residenti in Italia vittime di una violenza e di una sottomissione irragionevole a costumi e a regole non accettabili da parte di uno Stato moderno e democratico, meritano dovuta attenzione per evitare che
 

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continuino a ripetersi quei tristi episodi di allarmante crudeltà dimostrata nei confronti di quelle donne che osano ribellarsi alla prospettiva di un matrimonio combinato contro la loro volontà.
      Per citare qualche dato, secondo studi condotti nel 2003, erano oltre 51 milioni nel mondo le giovani donne costrette a sposarsi, con la prospettiva del raggiungimento della ragguardevole cifra di 100 milioni di donne entro i futuri dieci anni.
      Se valutiamo che secondo l'ultimo rapporto della Caritas sono circa 5 milioni gli stranieri presenti in Italia e che negli ultimi quindici anni la componente straniera è triplicata – al punto che se questo tasso di crescita dovesse mantenersi la prospettiva è quella di una duplicazione della popolazione straniera circa ogni tre anni – comprendiamo appieno come sia necessaria una risposta puntuale da parte dello Stato per garantire il rispetto della legge da parte delle comunità straniere presenti sul territorio italiano. Infatti, molte regole della nostra società continuano a essere percepite come ostili dalle culture che ospitiamo, pervicacemente chiuse nella conservazione di se stesse.
      Sotto questo punto di vista, uno Stato è tenuto a eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne, sia che si sostanzino nell'esercizio dei diritti civili, sia che si sostanzino nei diritti sociali e culturali, realizzando le condizioni necessarie per il raggiungimento di una piena e sostanziale uguaglianza fra donne e uomini.
      Pertanto non è accettabile che il desiderio di possesso e di controllo da parte del genere maschile su quello femminile possa incidere anche sul libero e pieno consenso a contrarre matrimonio, costringendo giovani donne a sposarsi contro la loro volontà.
      È necessario inviare un segnale chiaro contro questa pratica e contrastare la concezione erronea secondo cui si tratterebbe di una tradizione tollerabile in quanto ricollegabile a culture diverse.
      Inoltre, alcuni Paesi europei, tra cui Germania, Inghilterra e Francia, hanno lanciato un allarme legato all'impossibilità di rintracciare le ragazze scomparse, che erano divenute schiave in seguito a matrimoni combinati.
      La proposta di legge introduce, pertanto, una fattispecie specifica di reato, diretta a punire i matrimoni combinati, o meglio forzati, con la reclusione fino a cinque anni, considerandoli casi di grave coercizione.
      Nella consapevolezza che si tratta di una fattispecie ampia, per la quale risulta fondamentale lasciare un notevole spazio di valutazione del giudice, si è preferito prevedere la sanzione edittale senza una predeterminazione del minimo della pena.
      La presente iniziativa legislativa si pone peraltro in linea con una recente legge tedesca che ha introdotto il reato di matrimonio forzato qualora l'unione rappresenti in realtà solo una forma di coercizione, punito con la pena della reclusione fino a cinque anni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 558 del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 558-bis. – (Induzione al matrimonio mediante coercizione). – Chiunque induce una persona al matrimonio mediante forme di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica è punito con la reclusione fino a cinque anni.
      La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto».


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