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PDL 3861

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3861



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI STANISLAO

Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di accesso dei congiunti di appartenenti alle Forze di polizia vittime del dovere al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato

Presentata il 15 novembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La legge n. 93 del 2009 aveva apportato modifiche all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82 del 2001 che per l'accesso alla carriera militare da parte dei congiunti delle vittime del dovere fissava, in deroga alla normativa vigente, il limite di statura in 1,50 metri (unico sia per gli uomini sia per le donne). Tali norme sono state poi abrogate dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, che però ha confermato, con l'articolo 705, il citato limite di altezza.
      La ratio di tale norma è da rinvenire in motivi di giustizia sostanziale, ovvero consentire pari accesso al beneficio, attenuando sensibilmente l'incidenza del requisito minimo di statura dell'aspirante. Peraltro la previsione di tale limite non ha arrecato alcun pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare in termini di idoneità all'impiego del singolo, come può ricavarsi agevolmente dal fatto che un analogo limite è previsto anche per i militari di leva.
      La precedente disciplina sull'accesso alla carriera militare da parte dei congiunti del personale delle Forze armate vittima del dovere, infatti, pregiudicava l'accesso alla carriera militare a tutti coloro che, pur essendo intenzionati a onorare la memoria dei propri congiunti e a servire onorevolmente il Paese prestando servizio nelle Forze armate, vantavano un'altezza inferiore a quanto previsto dalla legge ma comunque tale da non pregiudicare la funzionalità dello strumento
 

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militare (prevedendo appunto la normale applicazione dei limiti minimi di 1,65 metri per gli uomini e di 1,61 metri per le donne quali requisiti di statura).
      Com’è noto, il limite attualmente fissato è stato un intervento che si è reso doveroso sulla spinta di quanto accaduto alla figlia di un nostro militare caduto in Afghanistan, Giusy Pezzulo, il cui desiderio era quello di onorare la memoria e il sacrificio del padre con la richiesta di arruolamento, negata a causa della sua statura, inferiore rispetto al limite di 1,61 metri richiesto per l'ammissione nelle Forze armate dei congiunti dei militari deceduti o divenuti permanentemente inabili nell'espletamento del proprio servizio.
      Il nuovo limite di altezza pari a 1,50 metri ha portato all'integrazione dei requisiti necessari ai fini dell'arruolamento dei congiunti delle vittime del dovere, che sono armonizzati con quelli previsti per i volontari in ferma prefissata quadriennale: in particolare si richiede il godimento dei diritti civili e politici, l'assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, l'esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcol o per l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
      Tuttavia, in considerazione del fatto che la norma prevede l'applicazione dei criteri per l'ammissione nelle sole Forze armate e a seguito di molte segnalazioni e proteste dei familiari di vittime del dovere appartenenti alla Polizia di Stato e alle forze di pubblica sicurezza, che per tale motivo si sentono discriminati, va segnalata tale disparità di trattamento nei loro confronti. Si rende quindi necessario, ed è lo scopo precipuo dell'unico articolo della presente proposta di legge, operare una modifica all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, al fine di consentire l'accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato anche ai congiunti di appartenenti alle Forze di polizia vittime del dovere.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti dell'accertamento dell'idoneità fisica, il limite di altezza per i soggetti di cui al presente comma è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50».


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