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PDL 3794

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3794



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAVALLARO, IANNUZZI, ANDREA ORLANDO, PICIERNO, ROSSOMANDO, TENAGLIA

Interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di termine per la costituzione dell'attore in caso di opposizione a decreto ingiuntivo

Presentata il 20 ottobre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si prefigge di regolare gli effetti della decisione assunta dalla Suprema Corte di cassazione a sezioni unite n. 19246 del 12010, la quale, attraverso un obiter dictum, ha stravolto l'interpretazione dell'articolo 645, secondo comma, del codice di procedura civile seguita dalla giurisprudenza di legittimità fin dalla metà degli anni cinquanta (a partire dalla sentenza della Corte di cassazione n. 3053 del 1955).
      Fino al recente arrêt, difatti, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente, ai sensi dell'articolo 645, secondo comma, del codice di procedura civile, è stata considerata una conseguenza della scelta (o anche solo dell'errore o della valutazione non meditata) dell'opponente di assegnare all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'articolo 163-bis del medesimo codice.
      Gli opponenti che, al contrario, avessero fissato un termine di comparizione pari o superiore a quello richiamato potevano utilmente costituirsi nel termine ordinario di dieci giorni.
      La citata pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 19246 del 2010 collega invece la riduzione dei termini
 

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di costituzione alla mera proposizione dell'opposizione, con dichiarato automatismo.
      Applicando tale soluzione ai procedimenti pendenti, le costituzioni in giudizio dell'opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell'opposizione, tempestive secondo il diritto vivente al tempo in cui sono avvenute, sarebbero da qualificare come tardive con conseguenti improcedibilità dell'opposizione e immutabilità del decreto ingiuntivo.
      In questo senso si stanno orientando taluni tribunali e l'effetto è la caducazione, con pronuncia di rito e non di merito, di un nutrito numero di cause di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti, con notevole danno per operatori economici e cittadini comuni e con evidente lesione del principio della certezza dei rapporti giuridici.
      Le conseguenze dell'applicazione immediata del mutamento di giurisprudenza ai giudizi pendenti appaiono inaccettabili e contrarie a consolidati princìpi processuali nonché gravemente lesive delle garanzie costituzionali del giusto processo, in quanto è senz'altro censurabile applicare in danno delle parti decadenze o preclusioni che non sussistevano al momento del compimento dell'atto e che siano conseguenza di un mutamento giurisprudenziale.
      Peraltro, sottoponendo la questione a una analisi puntuale, deve evidenziarsi che l'articolo 645, secondo comma, del codice di procedura civile fa riferimento testuale soltanto ai termini di comparizione della parte e non già a quelli di costituzione. Le due categorie di termini assolvono, inoltre, a finalità diverse e d'altronde sono assoggettate a un diverso trattamento processuale.
      L'abbreviazione del termine di comparizione accelera effettivamente la durata di un processo, mentre quello di costituzione non rileva a tale fine, essendo irrilevante che l'opponente si costituisca in un termine ordinario o in un termine ridotto.
      Si evidenzia poi in questa vicenda la problematica dell’overruling, cioè del mutamento di giurisprudenza, mentre sono pendenti dei procedimenti in cui le parti si sono attenute a regole mutuate dal precedente orientamento giurisprudenziale e in conformità a quanto affermato dalla Corte di cassazione in tre recenti ordinanze (nn. 14627, 15811 e 15812 del 2010): «l'overruling si risolve in un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata, in una somministrazione (...) del potere-dovere di giudicare dell'atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione dell'opposizione».
      Subito dopo tale pronuncia, difatti, si sono fatti strada due diversi percorsi interpretativi volti a evitare la conseguenza dell'improcedibilità dell'opposizione in base all'applicazione ai processi in corso del principio sancito dalla decisione n. 19246 del 2010. Entrambi «salvano» i giudizi di opposizione già promossi rispettando la cinquantennale giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine al termine di costituzione.
      Un primo orientamento, in linea con le ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione richiamate, applica l'articolo 153 del codice di procedura civile in materia di rimessione in termini, sostenendo che «la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa, perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell'errore in cui essa è incorsa». Questo orientamento è attualmente seguito, a quel che consta, dal tribunale di Torino, da quello di Livorno e da quello di Bari.
      Una seconda prospettazione, fondata su un'interpretazione costituzionalmente orientata e sui princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, applica il principio tempus regit actum sicché «in caso di overruling, non può operare l'efficacia retroattiva delle nuove regole interpretative in materia processuale e di accesso alla giustizia».
      La nuova interpretazione nomofilattica deve trovare applicazione, dunque, dalla pubblicazione della sentenza che ha modificato il precedente costante orientamento.
 

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In questo senso si è espresso il tribunale di Varese.
      Deve in ogni caso essere precisato che l'eventuale provvedimento che, applicando il nuovo orientamento, dichiari l'improcedibilità per tardiva costituzione dovrebbe essere assunto con sentenza, atteso che l'articolo 647 del codice di procedura civile fa riferimento soltanto alla «mancata costituzione» e non a quella avvenuta oltre il termine.
      L'utilizzo della forma della sentenza, oltretutto, consente una più compiuta esposizione delle proprie ragioni alle parti e garantisce il pieno controllo del provvedimento attraverso la proposizione dell'appello. Ciò non toglie che altri giudici possano o direttamente ritenere applicabile anche ai procedimenti in corso la richiamata pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione, o deliberare la questione con provvedimenti non aventi forma o natura di sentenza.
      Al fine di evitare soluzioni applicative differenti e variegate con patente violazione del principio di eguaglianza tra parti processuali che si trovano in identica situazione, si rende necessaria l'approvazione di una norma interpretativa che, per sua natura ed ex professo, sia applicabile, pertanto, ai giudizi in corso.
      Va tenuto conto che la natura delle opposizioni di cui si tratta comporta effetti patrimoniali che possono essere assai significativi e l'applicazione della pronuncia novativa produrrebbe incertezza anche temporanea sulla validità e sull'efficacia come titoli esecutivi dei decreti ingiuntivi oggetto delle opposizioni. Tale è l'orientamento del Consiglio nazionale forense che lo ha messo a punto previo approfondito esame della materia da parte di un'apposita commissione scientifica e ad esso si ispira la presente proposta di legge.
      Fra le due ipotesi prospettate dal Consiglio nazionale forense, quella di intervenire sulla disciplina generale dell'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, o quella di enunciare la posizione interpretativa dell'articolo 645 del medesimo codice appare opportuno ai proponenti di scegliere quella più completa di intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione, consacrando legislativamente la soluzione interpretativa finora consolidata. Sarà poi opportuno in sede di approfondimento nel percorso parlamentare valutare se sia opportuno inserire espressa declaratoria che, trattandosi di norme interpretative, esse si applicano a tutti i giudizi in corso alla data di pubblicazione della più volte richiamata decisione n. 19246 del 2010 (9 settembre 2010).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 165 del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 645 del medesimo codice, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, dello stesso codice.


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