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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3921 |
gennaio: la Commissione europea presenta al Parlamento europeo l'indagine annuale sulla crescita;
febbraio: il Consiglio europeo elabora le linee guida trasversali di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione che gli Stati membri devono prendere in considerazione nella predisposizione dei PSC e dei PNR;
aprile: gli Stati membri sottopongono contestualmente i PNR e i PSC;
giugno: sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri;
luglio: il Consiglio Ecofin e, per la parte che gli compete, il Consiglio occupazione e affari sociali approvano le raccomandazioni della Commissione europea;
nella seconda metà dell'anno, gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni espresse dal Consiglio europeo. Nell'indagine annuale sulla crescita dell'anno successivo, la Commissione europea dà conto dei progressi conseguiti dai Paesi membri nell'attuazione delle raccomandazioni.
Le raccomandazioni dovranno essere esplicite e concrete e, nell'ambito delle politiche di bilancio, sarà chiaramente indicato se gli obiettivi previsti e le misure individuate per conseguirli risultino congrui. Per quanto riguarda le politiche volte a promuovere la crescita e a fronteggiare i rischi finanziari, le raccomandazioni si concentreranno su un numero limitato di riforme chiave, fissando termini precisi per la loro attuazione.
Il «semestre europeo» fornisce l'opportunità di realizzare una piena coincidenza tra programmazione europea e programmazione nazionale. I PSC e i PNR possono, infatti, a questo punto agevolmente divenire gli atti fondamentali della programmazione economico-finanziaria degli Stati membri. In particolare, per l'Italia, il PSC, da atto predisposto sulla base dei documenti di programmazione nazionali – dei quali, se necessario, venivano aggiornati gli obiettivi e gli interventi previsti – e finalizzato a consentire la verifica in sede europea delle politiche di bilancio, diviene il principale atto di programmazione nazionale definito sulla base di orientamenti e perfezionato sulla base di raccomandazioni espresse dalle istituzioni europee.
Il PNR, rispetto ai programmi per l'attuazione della Strategia di Lisbona, dovrebbe, invece, essere configurato in termini assai più pragmatici, dare conto in maniera puntuale degli obiettivi perseguiti e dei risultati raggiunti, nonché risultare strettamente associato alle politiche di bilancio, al fine di garantire un più elevato profilo economico-finanziario agli interventi di carattere strutturale da esso previsti.
Occorre inoltre considerare come la Commissione europea, il 29 settembre 2010, abbia presentato un pacchetto di sei proposte legislative (cinque regolamenti e una direttiva), volte al rafforzamento della governance europea in due ulteriori ambiti di intervento individuati dal Consiglio europeo nel giugno scorso. In particolare, il Consiglio europeo aveva deliberato:
1) la creazione di una più forte sorveglianza macro-economica, che includa meccanismi di allerta e di sanzione,
2) l'applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita (cui si riferiscono le altre tre proposte di regolamento e la proposta di direttiva).
Le proposte presentate dalla Commissione europea prospettano modifiche dei due regolamenti vigenti relativi all'attuazione del Patto di stabilità e crescita e introducono vincoli, procedure di coordinamento e meccanismi sanzionatori completamente nuovi.
Una prima proposta mira a modificare il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio, nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche: COM(2010)526 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 settembre 2010.
La Commissione intende rafforzare il braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, in contro tendenza rispetto alla prassi del passato, basata su un atteggiamento di compiacenza in periodi di congiuntura favorevole. Gli Stati membri, al fine di assicurare la convergenza verso l'obiettivo a medio termine del pareggio di bilancio, dovrebbero realizzare un miglioramento annuale dei saldi pari ad almeno lo 0,5 per cento; per i Paesi con alto livello di debito o con squilibri macro-economici eccessivi il Consiglio europeo potrebbe peraltro richiedere un aggiustamento superiore allo 0,5 per cento. La Commissione europea e il Consiglio dovrebbero valutare (e decidere di sanzionare) non solo le situazioni di disavanzo eccessivo, ma anche le deviazioni significative da una politica di bilancio prudente, identificate in uno scostamento dello 0,5 per cento rispetto al processo di raggiungimento dell'obiettivo di medio termine.
Una seconda proposta è volta a modificare il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per accelerare e chiarire le modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi: COM(2010)522 del Consiglio, del 29 settembre 2010. La proposta prevede – tra le altre cose – che l'andamento del debito venga monitorato con più attenzione e trattato alla stessa stregua dell'andamento del disavanzo ai fini dell'adozione delle decisioni nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi. In particolare, gli Stati membri il cui debito supera il 60 per cento del prodotto interno lordo (PIL) dovrebbero dunque adottare misure per ridurlo ad un ritmo soddisfacente, definito come una riduzione di un ventesimo della differenza rispetto alla soglia del 60 per cento nel corso degli ultimi tre anni.
Una terza proposta – che segue la procedura legislativa ordinaria – reca un nuovo regolamento sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro: COM(2010)524 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2010. Il nuovo regolamento introdurrebbe una serie di sanzioni finanziarie progressive a carico degli Stati membri dell'area dell'euro che violino le regole sopra esposte della parte sia preventiva sia correttiva del Patto di stabilità e crescita. Per quanto riguarda la parte preventiva, deviazioni significative da una «politica di bilancio prudente» comporterebbero per lo Stato membro interessato l'obbligo di costituire un deposito fruttifero pari allo 0,2 per cento del PIL. Il deposito, con gli interessi maturati, verrebbe restituito una volta che il Consiglio abbia verificato che la situazione di bilancio sia stata risanata. Per quanto riguarda la parte correttiva, ai Paesi che registrano un disavanzo eccessivo si applicherebbe un deposito non fruttifero pari allo 0,2 per cento del PIL. Esso verrebbe convertito in un'ammenda in caso di non osservanza della raccomandazione di correggere il disavanzo eccessivo. La decisione di comminare le sanzioni è proposta dalla Commissione europea e si considera approvata dal Consiglio a meno che esso non la respinga con voto a maggioranza qualificata («maggioranza inversa») degli Stati membri dell'area dell'euro (non si tiene conto del voto dello Stato interessato). In caso di mancata restituzione le entrate
1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica».
2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. – (Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica). – 1. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita».
1. L'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio). – 1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.
a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 25 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;
g) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. I documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), entro i termini ivi indicati, sono inviati per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alle medesime lettere a) e b)».
2. L'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – (Documento di economia e finanza). – 1. Il DEF è composto da tre sezioni.
a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;
b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;
c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;
d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 3, lettere b) e c);
e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del
f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;
g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;
h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;
i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.
3. La seconda sezione del DEF contiene:
a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento;
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti
c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;
d) le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;
e) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.
4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b).
5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare la terza sezione indica:
a) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;
b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;
c) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti.
6. In allegato al DEF o alla Nota di aggiornamento sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.
7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.
8. In apposito allegato al DEF, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, ad integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni».
3. Dopo l'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. – (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza). – 1. La Nota di aggiornamento al DEF contiene:
a) l'eventuale aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;
b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;
c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;
d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.
2. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.
3. Alle relazioni di cui al comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le
1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 6, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, disposte dalla medesima legge» e il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le maggiori entrate correnti rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»;
c) all'articolo 40, comma 2, lettera h), primo periodo, le parole: «spese rimodulabili del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'articolo 21, comma 6».
1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. – (Relazione generale sulla situazione economica del Paese). – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente».
1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, le parole: «alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «dalla Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nella Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis»;
3) al comma 3, le parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del DEF»;
4) al comma 4, le parole: «la Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis»;
c) all'articolo 11:
1) al comma 3, lettera m), le parole: «10, comma 2, lettera f),» sono sostituite dalle seguenti: «10-bis, comma 1, lettera d),»;
2) al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
3) al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla nota» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da una nota tecnico-illustrativa»;
d) all'articolo 14, comma 1, lettera b), le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
e) all'articolo 17, comma 3, terzo periodo, le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
f) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
g) all'articolo 21, comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF»;
h) all'articolo 22, comma 1:
1) all'alinea, primo periodo, le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
2) alla lettera b), le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
i) all'articolo 40, comma 2, lettera h), le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
l) all'articolo 52, comma 2, le parole: «alla Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza».
2. L'articolo 4-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è abrogato.
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