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PDL 3921

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3921



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIANCARLO GIORGETTI, GIOACCHINO ALFANO, BARETTA, BITONCI, LO PRESTI, CICCANTI, CAMBURSANO, COMMERCIO

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

Presentata il 1° dicembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Il Consiglio Ecofin del 7 settembre 2010, in attuazione di un indirizzo espresso dal Consiglio europeo nel mese di giugno, sulla base di una Comunicazione della Commissione europea, ha stabilito in via definitiva l'introduzione di un meccanismo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche nazionali e ha deciso l'avvio, a partire da gennaio 2011, del «semestre europeo», approvando contestualmente le conseguenti modifiche al Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita predisposte dal Comitato economico e finanziario.
      Il «semestre europeo» si sostanzia nell'introduzione di una procedura organica volta al coordinamento ex ante delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri. Ciò comporta la necessità di prevedere una discussione preventiva in sede europea sulle politiche nazionali e sui principali interventi di riforma con effetti economico-finanziari. La Commissione europea raccomanda che a questa governance economica rafforzata dell'Unione europea siano strettamente associati, in una fase precoce, i Parlamenti nazionali e che sia inoltre rafforzato il dialogo con il Parlamento europeo. Il «semestre europeo» coprirà tutti gli aspetti della sorveglianza economica, comprese le politiche intese a garantire la disciplina di bilancio e la stabilità macro-economica e a favorire la crescita e la competitività, conformemente alla strategia Europa 2020 per una
 

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crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, di cui alla comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 del 3 marzo 2010. A tale fine, nell'ambito del «semestre europeo», sono previste la presentazione contestuale da parte degli Stati membri e la valutazione simultanea da parte della Commissione europea dei programmi di stabilità o di convergenza (PSC) e dei programmi nazionali di riforma (PNR). Le richiamate modifiche al codice di condotta predisposte dal Comitato economico e finanziario definiscono in maniera dettagliata i nuovi contenuti dei PSC che dovranno contenere una molteplicità di dati e di informazioni.
      Sotto il profilo procedurale, il «semestre europeo» si articolerà annualmente come segue:

          gennaio: la Commissione europea presenta al Parlamento europeo l'indagine annuale sulla crescita;

          febbraio: il Consiglio europeo elabora le linee guida trasversali di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione che gli Stati membri devono prendere in considerazione nella predisposizione dei PSC e dei PNR;

          aprile: gli Stati membri sottopongono contestualmente i PNR e i PSC;

          giugno: sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri;

          luglio: il Consiglio Ecofin e, per la parte che gli compete, il Consiglio occupazione e affari sociali approvano le raccomandazioni della Commissione europea;

          nella seconda metà dell'anno, gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni espresse dal Consiglio europeo. Nell'indagine annuale sulla crescita dell'anno successivo, la Commissione europea dà conto dei progressi conseguiti dai Paesi membri nell'attuazione delle raccomandazioni.

      Le raccomandazioni dovranno essere esplicite e concrete e, nell'ambito delle politiche di bilancio, sarà chiaramente indicato se gli obiettivi previsti e le misure individuate per conseguirli risultino congrui. Per quanto riguarda le politiche volte a promuovere la crescita e a fronteggiare i rischi finanziari, le raccomandazioni si concentreranno su un numero limitato di riforme chiave, fissando termini precisi per la loro attuazione.
      Il «semestre europeo» fornisce l'opportunità di realizzare una piena coincidenza tra programmazione europea e programmazione nazionale. I PSC e i PNR possono, infatti, a questo punto agevolmente divenire gli atti fondamentali della programmazione economico-finanziaria degli Stati membri. In particolare, per l'Italia, il PSC, da atto predisposto sulla base dei documenti di programmazione nazionali – dei quali, se necessario, venivano aggiornati gli obiettivi e gli interventi previsti – e finalizzato a consentire la verifica in sede europea delle politiche di bilancio, diviene il principale atto di programmazione nazionale definito sulla base di orientamenti e perfezionato sulla base di raccomandazioni espresse dalle istituzioni europee.
      Il PNR, rispetto ai programmi per l'attuazione della Strategia di Lisbona, dovrebbe, invece, essere configurato in termini assai più pragmatici, dare conto in maniera puntuale degli obiettivi perseguiti e dei risultati raggiunti, nonché risultare strettamente associato alle politiche di bilancio, al fine di garantire un più elevato profilo economico-finanziario agli interventi di carattere strutturale da esso previsti.
      Occorre inoltre considerare come la Commissione europea, il 29 settembre 2010, abbia presentato un pacchetto di sei proposte legislative (cinque regolamenti e una direttiva), volte al rafforzamento della governance europea in due ulteriori ambiti di intervento individuati dal Consiglio europeo nel giugno scorso. In particolare, il Consiglio europeo aveva deliberato:

          1) la creazione di una più forte sorveglianza macro-economica, che includa meccanismi di allerta e di sanzione,

 

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per affrontare gli squilibri di competitività e di crescita (a questo profilo si riferiscono due delle cinque proposte di regolamento);

          2) l'applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita (cui si riferiscono le altre tre proposte di regolamento e la proposta di direttiva).

      Le proposte presentate dalla Commissione europea prospettano modifiche dei due regolamenti vigenti relativi all'attuazione del Patto di stabilità e crescita e introducono vincoli, procedure di coordinamento e meccanismi sanzionatori completamente nuovi.
      Una prima proposta mira a modificare il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio, nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche: COM(2010)526 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 settembre 2010.
      La Commissione intende rafforzare il braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, in contro tendenza rispetto alla prassi del passato, basata su un atteggiamento di compiacenza in periodi di congiuntura favorevole. Gli Stati membri, al fine di assicurare la convergenza verso l'obiettivo a medio termine del pareggio di bilancio, dovrebbero realizzare un miglioramento annuale dei saldi pari ad almeno lo 0,5 per cento; per i Paesi con alto livello di debito o con squilibri macro-economici eccessivi il Consiglio europeo potrebbe peraltro richiedere un aggiustamento superiore allo 0,5 per cento. La Commissione europea e il Consiglio dovrebbero valutare (e decidere di sanzionare) non solo le situazioni di disavanzo eccessivo, ma anche le deviazioni significative da una politica di bilancio prudente, identificate in uno scostamento dello 0,5 per cento rispetto al processo di raggiungimento dell'obiettivo di medio termine.
      Una seconda proposta è volta a modificare il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per accelerare e chiarire le modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi: COM(2010)522 del Consiglio, del 29 settembre 2010. La proposta prevede – tra le altre cose – che l'andamento del debito venga monitorato con più attenzione e trattato alla stessa stregua dell'andamento del disavanzo ai fini dell'adozione delle decisioni nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi. In particolare, gli Stati membri il cui debito supera il 60 per cento del prodotto interno lordo (PIL) dovrebbero dunque adottare misure per ridurlo ad un ritmo soddisfacente, definito come una riduzione di un ventesimo della differenza rispetto alla soglia del 60 per cento nel corso degli ultimi tre anni.
      Una terza proposta – che segue la procedura legislativa ordinaria – reca un nuovo regolamento sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro: COM(2010)524 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2010. Il nuovo regolamento introdurrebbe una serie di sanzioni finanziarie progressive a carico degli Stati membri dell'area dell'euro che violino le regole sopra esposte della parte sia preventiva sia correttiva del Patto di stabilità e crescita. Per quanto riguarda la parte preventiva, deviazioni significative da una «politica di bilancio prudente» comporterebbero per lo Stato membro interessato l'obbligo di costituire un deposito fruttifero pari allo 0,2 per cento del PIL. Il deposito, con gli interessi maturati, verrebbe restituito una volta che il Consiglio abbia verificato che la situazione di bilancio sia stata risanata. Per quanto riguarda la parte correttiva, ai Paesi che registrano un disavanzo eccessivo si applicherebbe un deposito non fruttifero pari allo 0,2 per cento del PIL. Esso verrebbe convertito in un'ammenda in caso di non osservanza della raccomandazione di correggere il disavanzo eccessivo. La decisione di comminare le sanzioni è proposta dalla Commissione europea e si considera approvata dal Consiglio a meno che esso non la respinga con voto a maggioranza qualificata («maggioranza inversa») degli Stati membri dell'area dell'euro (non si tiene conto del voto dello Stato interessato). In caso di mancata restituzione le entrate

 

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derivanti da queste ammende verrebbero distribuite, sulla base dei rispettivi PIL, tra i Paesi membri dell'area dell'euro non sottoposti ad alcuna procedura.
      La proposta di direttiva concerne invece i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri: COM(2010)523 del Consiglio, del 29 settembre 2010. La proposta fissa, in particolare, i requisiti minimi che dovrebbero essere rispettati dagli Stati membri nella raccolta, redazione e trasmissione dei dati di bilancio. Si propone inoltre l'introduzione di una pianificazione pluriennale (almeno triennale) del bilancio nazionale, con una indicazione di entrate e spese programmate e degli aggiustamenti richiesti per realizzare l'obiettivo di finanze pubbliche solide. Infine, si prevede l'obbligo, per il quadro di bilancio nazionale, di comprendere l'intero sistema di finanza pubblica, in particolare nei Paesi con assetti decentrati: l'assegnazione delle responsabilità di bilancio tra i diversi livelli di governo dovrebbe essere chiaramente definita e soggetta ad adeguate procedure di controllo.
      Una quinta proposta reca un nuovo regolamento sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macro-economici: COM(2010)527 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2010. La proposta prevede che la Commissione proceda periodicamente ad una valutazione dei rischi derivanti dagli squilibri macro-economici in ciascuno Stato membro, basata su un quadro di riferimento composto da indicatori economici, in esito alla quale può stabilire di avviare un riesame approfondito riguardante gli Stati membri a rischio per individuare i problemi sottostanti. Per gli Stati membri che presentano gravi squilibri, il Consiglio adotterebbe raccomandazioni e avvierebbe una procedura per gli squilibri eccessivi. Uno Stato membro nei confronti del quale sia stata avviata una procedura di questo genere dovrebbe presentare un piano di azione correttivo da sottoporre all'esame del Consiglio, il quale fisserebbe un termine per l'adozione di misure correttive. La ripetuta mancata adozione di misure correttive esporrebbe lo Stato membro dell'area dell'euro interessato a sanzioni.
      La sesta proposta reca un nuovo regolamento sulle misure per la correzione degli squilibri macro-economici eccessivi nell'area dell'euro: COM(2010)525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2010. La proposta prevede che lo Stato membro dell'area dell'euro che ometta ripetutamente di dare seguito alle raccomandazioni del Consiglio formulate nel quadro della procedura per gli squilibri eccessivi al fine di porre fine ad una situazione di squilibrio, paghi un'ammenda annua pari allo 0,1 per cento del suo PIL. L'applicazione dell'ammenda è disciplinata in modo analogo a quanto previsto dalla proposta di regolamento (COM(2010)524) in precedenza esaminata.
      Tali proposte legislative verranno esaminate nelle prossime settimane dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Fino al 13 dicembre, essendo in corso la procedura per la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali, le proposte non potranno essere poste formalmente all'ordine del giorno del Consiglio. In merito si è tuttavia già sviluppata un'ampia discussione tra gli Stati membri, in particolare la Germania, l'Olanda e la Svezia, che vorrebbero rendere ancora più rigoroso il contenuto delle proposte, ed altri Stati membri, in particolare l'Italia, il Belgio e la Spagna, che sono invece favorevoli ad una maggiore flessibilità e chiedono di integrare i parametri di valutazione degli squilibri finanziari. Non vi sono in ogni caso dubbi circa l'evoluzione del Patto di stabilità e crescita verso un rafforzamento della sorveglianza sulle posizioni di bilancio nonché delle procedure in materia di prevenzione e di correzione degli squilibri macro-economici, che non potranno non avere effetti anche sulle politiche di bilancio adottate a livello nazionale. Ai singoli Paesi membri sarà in ogni caso richiesta una rigorosa disciplina fiscale e di accelerare la riduzione del deficit e, in particolare, del debito pubblico entro i limiti previsti dal Trattato di Maastricht.
 

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      Il nuovo sistema di coordinamento delle politiche economiche nell'Unione europea dovrebbe, in ogni caso, tenere conto del Rapporto finale della Task force appositamente costituita, approvato dal Consiglio europeo il 28 e 29 ottobre scorso, che individua cinque pilastri per il rafforzamento della governance economica dell'Unione europea: la disciplina di bilancio, da perseguire in particolare attraverso un Patto di stabilità e crescita più forte ed efficace; l'ampliamento del campo di applicazione dei meccanismi di sorveglianza economica, includendovi anche gli squilibri macro-economici e di competitività; un coordinamento delle politiche economiche più ampio e profondo; un consolidamento dei meccanismi di risoluzione delle crisi finanziarie; istituzioni più forti ed inserite in un processo decisionale più efficace.
      Il quadro che è stato brevemente tratteggiato suggerisce di provvedere tempestivamente – come evidenziato dalle Assemblee delle Camere nelle risoluzioni sullo schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 – ai necessari adeguamenti della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica. È interesse del Parlamento adeguare quanto prima le procedure nazionali in modo da potere utilmente interagire con le dinamiche europee che si prospettano come altamente innovative delle forme e dei contenuti delle fondamentali decisioni in materia economica e finanziaria. Solo fornendo una risposta rapida e mirata sarà possibile contrastare i rischi di esclusione delle Assemblee parlamentari dai processi istituzionali avviati nell'Unione europea in seguito alla crisi economica. L'impianto complessivo della legge n. 196 del 2009 conserva, tra l'altro, una piena validità e ciò conferma l'opportunità di limitarsi ad introdurre limitate modifiche volte a tenere conto delle nuove procedure europee e a consentire un pieno controllo dei conti pubblici.
      La proposta di legge si compone di cinque articoli. L'articolo 1, alla luce delle ricadute procedurali e di merito del «semestre europeo», inserisce tra i princìpi fondamentali della legge n. 196 del 2009, la coerenza della programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche con le procedure ed i criteri stabiliti dall'Unione europea.
      L'articolo 2 reca tutte le previsioni normative che rappresentano una diretta conseguenza dell'introduzione del «semestre europeo». Si provvede in primo luogo a sostituire l'articolo 7 della legge n. 196 del 2009 in materia di ciclo e strumenti della programmazione di bilancio, prevedendo la presentazione alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di economia e finanza, nel quale incorporare lo schema del Programma di stabilità e lo schema di PNR. È inoltre prevista la presentazione, entro il 25 settembre, di una Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. È previsto che entrambi i documenti siano oggetto di deliberazioni parlamentari. Non figurano, invece, più tra gli strumenti della programmazione la Decisione di finanza pubblica e la Relazione sull'economia e sulla finanza pubblica, i cui contenuti sono interamente assorbiti dal Documento di economia e finanza. L'articolo 9 della legge n. 196 del 2009 è completamente novellato (articolo 1, comma 2, della proposta di legge) ed è adesso volto a chiarire che, in attuazione del Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, il Programma di stabilità e il PNR devono essere presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile. Le modifiche più rilevanti riguardano l'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e sono relative ai contenuti del Documento di economia e finanza che vengono articolati in tre sezioni. La prima sezione reca il Programma di stabilità che dovrà contenere tutti gli elementi e le informazioni previsti dalle norme dell'Unione europea. Vengono, quindi, indicati i principali contenuti della sezione in linea con quanto previsto dal codice di condotta. In tal modo al Parlamento sarà sottoposto il medesimo documento destinato alle istituzioni europee. La seconda sezione del Documento di economia e finanza contiene invece una serie di dati e di informazioni che in
 

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massima parte il Governo, nell'ambito della Relazione sull'economia e la finanza pubblica o della Decisione di finanza pubblica, era già tenuto a fornire alle Camere. La terza sezione del Documento conterrà invece lo schema del PNR di cui sono enunciati i contenuti principali che, in ogni caso, potranno essere adeguati all'evoluzione della disciplina dell'Unione europea. Anche in questo caso al Parlamento risulterà sottoposto il medesimo programma che sarà inviato a Bruxelles. Il Documento, entro il 10 aprile, oltre che alle Camere sarà trasmesso alla Conferenza unificata che dovrà esprimere il proprio avviso in tempo utile, in data quindi antecedente al 30 aprile, per l'invio dello stesso alle Camere e al Governo. Nel corso dell'esame parlamentare, dovranno essere meglio specificate ed articolate le modalità attraverso le quali realizzare il coinvolgimento delle autonomie territoriali nelle procedure di bilancio, con particolare riferimento agli impegni da assumere nell'ambito dell'Unione europea, con l'obiettivo di confermare una partecipazione al processo decisionale di pari livello rispetto a quella attualmente prevista dalla legge n. 196 del 2009.
      L'articolo 10-bis, introdotto dal comma 3 dell'articolo 2, disciplina il contenuto della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. La presentazione della Nota non è quindi eventuale ma necessaria e la stessa dovrà contenere, oltre all'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e alle eventuali modifiche del Documento di economia e finanza conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al PNR, l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale. La Nota dovrà inoltre recare gli eventuali aggiornamenti del patto di stabilità interno, nonché il contenuto del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009. Alla Nota di aggiornamento dovranno essere allegate le relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa che vanno attualmente allegate alla Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009. Si dispone inoltre che, ogniqualvolta si intendano aggiornare gli obiettivi definiti dal Documento di economia e finanza e dalla Nota di aggiornamento del medesimo, ovvero scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rendano necessari interventi correttivi, il Governo trasmetta una relazione al Parlamento al fine di motivare le ragioni dell'aggiornamento o degli scostamenti e di illustrare gli interventi correttivi.
      L'articolo 3 reca disposizioni idonee ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica favorendo il contenimento della spesa e la riduzione del debito pubblico. Viene, in particolare, sostituito il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, che consente di utilizzare, purché presenti un valore positivo, il risparmio pubblico per la copertura finanziaria della legge di stabilità, prevedendo che le maggiori entrate correnti rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente siano invece obbligatoriamente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
      Un'altra limitata, ma significativa, modifica riguarda la correzione di un principio della delega legislativa per la revisione della struttura del bilancio di cui all'articolo 40, comma 2, lettera h), della legge n. 196 del 2009, volta ad estendere alle spese non rimodulabili la facoltà, attualmente prevista solo per le spese rimodulabili, di fissare in linea di massima con la Decisione di economia e finanza e di adottare poi con la legge di bilancio tetti di spesa coerenti con la programmazione triennale delle risorse. Tale previsione dovrebbe consentire una più efficace programmazione di medio termine che fornisca alle amministrazioni maggiori certezze in ordine alle risorse disponibili. La fissazione di tetti di spesa pluriennali consentirebbe, inoltre, di introdurre elementi top-down nella programmazione delle risorse, mutuando un approccio diffuso in ambito internazionale, con l'obiettivo di contenere le dinamiche della spesa e di incrementare al contempo la qualità della stessa.
 

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      L'articolo 4 sostituisce l'articolo 12 della legge n. 196 del 2009 che reca i contenuti della relazione sull'economia e sulla finanza pubblica, non più necessaria alla luce del nuovo quadro degli strumenti di programmazione, e fa salvo esclusivamente l'ultimo comma di tale articolo che prevede la presentazione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, della relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente. Anche tale documento, tuttavia, necessita di essere aggiornato e snellito al fine di fornire al Parlamento uno strumento conoscitivo effettivamente utile e mirato a completare un corredo informativo già assai corposo. A tal fine, attraverso una modifica dell'articolo 52 della legge n. 196 del 2009, è disciplinata la nomina di una Commissione tecnica con il compito di ridefinire i contenuti della predetta relazione.
      L'articolo 5, da ultimo, reca, a fini di coordinamento con i precedenti articoli della proposta di legge, una serie di modifiche di carattere formale a diverse disposizioni della legge n. 196 del 2009. È inoltre prevista l'abrogazione dell'articolo 4-ter della legge n. 11 del 2005, introdotto dalla legge comunitaria per il 2010, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee sono tenuti ad assicurare la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei PNR per l'attuazione in Italia della strategia per la crescita e l'occupazione, nonché delle relazioni annuali di attuazione. L'articolo in questione stabilisce inoltre che il progetto di programma nazionale di riforma venga trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni e adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei Regolamenti parlamentari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica).

      1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica».

      2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
      «Art. 9. – (Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica). – 1. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita».

Art. 2.
(Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo).

      1. L'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
      «Art. 7. – (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio). – 1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.

 

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      2. Gli strumenti della programmazione sono:

          a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

          b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 25 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

          c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

          d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

          e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;

          f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;

          g) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

      3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. I documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), entro i termini ivi indicati, sono inviati per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alle medesime lettere a) e b)».

      2. L'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
      «Art. 10. – (Documento di economia e finanza). – 1. Il DEF è composto da tre sezioni.

 

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      2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita. In particolare, la prima sezione contiene:

          a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;

          b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;

          c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;

          d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 3, lettere b) e c);

          e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del

 

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conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a);

          f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;

          g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;

          h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;

          i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

      3. La seconda sezione del DEF contiene:

          a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento;

          b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti

 

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tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a);

          c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

          d) le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;

          e) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.

      4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b).
      5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare la terza sezione indica:

          a) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

          b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

 

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          c) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti.

      6. In allegato al DEF o alla Nota di aggiornamento sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.
      7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.
      8. In apposito allegato al DEF, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, ad integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni».

 

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      3. Dopo l'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:
      «Art. 10-bis. (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza).1. La Nota di aggiornamento al DEF contiene:

          a) l'eventuale aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;

          b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

          c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;

          d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.

      2. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.
      3. Alle relazioni di cui al comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le

 

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leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.
      4. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 3, è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali sono indicati lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.
      5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, ogniqualvolta intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.
      6. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è presentato il
 

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programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati di cui all'articolo 10, comma 6».

Art. 3.
(Disposizioni in materia di stabilità finanziaria).

      1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 6, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, disposte dalla medesima legge» e il secondo periodo è soppresso;

          b) all'articolo 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Le maggiori entrate correnti rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»;

          c) all'articolo 40, comma 2, lettera h), primo periodo, le parole: «spese rimodulabili del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'articolo 21, comma 6».

Art. 4.
(Aggiornamento dei contenuti della Relazione generale sulla situazione economica del Paese).

      1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
      «Art. 12. – (Relazione generale sulla situazione economica del Paese). – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente».

 

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      2. Il comma 3 dell'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
      «3. Al fine di procedere all'aggiornamento del contenuto della Relazione di cui all'articolo 12, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione composta da tre esperti in discipline economiche e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Le proposte della commissione in ordine ai criteri per la redazione della Relazione di cui all'articolo 12 sono inviate alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Nell'anno 2011, la relazione di cui all'articolo 12 è presentata successivamente alla conclusione dell'attività della commissione di cui al presente comma ed è predisposta secondo criteri e modalità stabiliti dalla medesima commissione».

Art. 5.
(Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

      1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, le parole: «alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»;

          b) all'articolo 8:

              1) al comma 1, le parole: «dalla Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»;

              2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nella Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis»;

              3) al comma 3, le parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del DEF»;

 

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              4) al comma 4, le parole: «la Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis»;

          c) all'articolo 11:

              1) al comma 3, lettera m), le parole: «10, comma 2, lettera f),» sono sostituite dalle seguenti: «10-bis, comma 1, lettera d),»;

              2) al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

              3) al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla nota» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da una nota tecnico-illustrativa»;

          d) all'articolo 14, comma 1, lettera b), le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

          e) all'articolo 17, comma 3, terzo periodo, le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

          f) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

          g) all'articolo 21, comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF»;

          h) all'articolo 22, comma 1:

              1) all'alinea, primo periodo, le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

              2) alla lettera b), le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

              i) all'articolo 40, comma 2, lettera h), le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

              l) all'articolo 52, comma 2, le parole: «alla Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza».

      2. L'articolo 4-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è abrogato.    


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