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PDL 2774-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2774-A



RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

presentata alla Presidenza il 2 dicembre 2010

(Relatore: BARBIERI)

sulla
 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BARBIERI, CIOCCHETTI, GIORGIO MERLO, MILO, BARBARO, CALABRIA, CARLUCCI, CASTELLANI, CENTEMERO, DELLA VEDOVA, DIONISI, PERINA, PICCHI, PIZZOLANTE, SIMEONI, VIGNALI

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo

Presentata il 6 ottobre 2009
 

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Onorevoli Deputati! — La presente proposta di legge, sottoscritta da deputati di gruppi sia di maggioranza sia di opposizione, nel testo elaborato e approvato dalla VII Commissione il 2 dicembre 2010, è volta a sostenere la ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo.
      Si tratta di un settore molto vasto, di crescente importanza nel panorama internazionale degli studi e anche nell'interesse del pubblico. Superata la visione del medioevo come «età oscura», tale epoca è infatti ormai generalmente riconosciuta come un passaggio fondamentale nella formazione dell'identità culturale e istituzionale dell'Europa.
      Dalla fusione delle tradizioni greco-romana, ebraico-cristiana e germanica si forma infatti allora una civiltà nuova, i cui tratti sono ancora riconoscibili nel mondo di oggi. Grazie all'unità linguistica garantita dalla lingua latina, che permette una vasta circolazione di idee e di conoscenze, quest'età ricostruisce le categorie intellettuali, dopo gli sconvolgimenti che avevano segnato la fine dell'evo antico, iniziando il recupero della tradizione greca, mediata dalla cultura araba o conosciuta direttamente attraverso nuove traduzioni latine, fino alle grandi sintesi filosofico-scientifiche dei pensatori della Scolastica. Costruisce istituzioni politiche che caratterizzano le sue fasi storiche in una pluralità articolata su livelli molteplici: l'Impero, le autonomie cittadine, gli Stati nazionali. Elabora la tradizione giuridica romana in moderne forme – sotto la spinta di eventi epocali come il confronto fra due poteri con aspirazioni universali, l'Impero e la Chiesa – dando nuova configurazione ai rapporti interstatuali e creando la distinzione, ignota al mondo antico, tra la sfera civile e quella religiosa. Realizza duraturi progressi in molteplici campi delle attività economiche e della produzione: le tecniche commerciali e bancarie, la navigazione, l'utilizzazione della forza idraulica, le applicazioni dell'ottica, l'architettura. Dimostra aperture talora sorprendenti verso le culture diverse con le quali viene a contatto – pur in una realtà conflittuale – non solo nei rapporti diplomatici e commerciali, ma anche nel campo della conoscenza: gli scritti latini dell'ebreo spagnolo Pietro Alfonsi diffondono in Occidente i motivi della tradizione favolistica araba, persiana e indiana; a Cluny, nel XII secolo, su impulso dell'abate Pietro il Venerabile, si traduce il Corano.
      Il medioevo è altresì uno dei momenti storici nei quali la cultura italiana ha avuto più profondi legami con il resto d'Europa, anche come centro di relazioni con l'Oriente bizantino e con l'intero mondo mediterraneo. Le opere di Giovanni da Pian di Càrpine e di Marco Polo testimoniano la proiezione di tali rapporti fino alle lontane regioni del regno mongolo e della Cina.
      Nello studio delle discipline medievistiche, l'Italia ha meritato una posizione di primo piano, collocandosi a fianco di Paesi – come la Germania e la Francia – che vantano in questo settore istituzioni pubbliche di ricerca dotate di mezzi finanziari ben più cospicui. Anche per tale motivo, questa realtà merita l'attenzione del legislatore, nei limiti consentiti dalle ristrettezze in cui versa attualmente il bilancio dello Stato.
      È un intero settore di studi che la presente proposta di legge intende sostenere sia sul piano economico, sia attraverso misure organizzative e di promozione della ricerca, con oneri finanziari complessivamente modesti, la cui efficacia verrà moltiplicata dalla serietà scientifica
 

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e dalla buona amministrazione che hanno caratterizzato finora le istituzioni destinatarie dei contributi qui previsti. Il provvedimento intende dare riconoscimento alle capacità e alla passione di studiosi, anche giovani, che hanno lavorato e lavorano per costruire e consolidare questa posizione di eccellenza a livello internazionale.
      In un momento nel quale si lamenta la scarsità delle risorse disponibili per la cultura, quest'iniziativa non sottrae un solo euro al bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali, e quindi al suo impegno sui diversi versanti della salvaguardia del patrimonio artistico, bibliografico e archivistico nazionale: al contrario, accresce, sia pure di un modesto importo, le risorse finanziarie da esso erogate per il funzionamento delle istituzioni culturali.
      Gli articoli 1, 2 e 3 prevedono il conferimento di contributi annui alle quattro principali istituzioni italiane, pubbliche e private, operanti nell'ambito degli studi medievali.
      In particolare, l'articolo 1 riguarda la Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL) e la Fondazione Ezio Franceschini, attive da oltre trent'anni nel settore della ricerca filologica e bibliografica sul medioevo latino europeo. Con una biblioteca di circa 152.000 volumi e riviste, aperta agli studiosi, la pubblicazione di varie collane editoriali e di cinque riviste specializzate nonché una significativa attività didattica, comprendente anche un corso equipollente al dottorato di ricerca, esse hanno ormai acquisito reputazione scientifica non minore di quella di più antiche istituzioni estere operanti nel medesimo settore, come ad esempio i Monumenta Germaniae historica di Monaco di Baviera o l’Institut de recherche et d'histoire des textes di Parigi, pur non avendone la natura giuridica pubblica né comparabili dotazioni finanziarie.
      La SISMEL è infatti un'associazione senza scopo di lucro, costituita su iniziativa di Claudio Leonardi, eminente studioso della cultura e della spiritualità medievali, scomparso nel maggio di quest'anno. Essa è composta da studiosi italiani e stranieri delle discipline medievistiche e opera soprattutto nei campi della storia letteraria e culturale e della documentazione bibliografica, anche con strumenti informatici, continuamente aggiornati e recentemente organizzati in un apposito portale (www.mirabileweb.it). Tale specificità la distingue dalle altre istituzioni italiane attive in questo settore, l'Istituto storico italiano per il medio evo, che cura gli studi sulla storia medievale italiana, e il Centro italiano di studi sull'alto medioevo, particolarmente impegnato nella storia istituzionale dei primi secoli del medioevo. La Fondazione Ezio Franceschini – intitolata allo studioso che si può considerare il fondatore degli studi di letteratura latina medievale nell'università italiana, essendone stato il primo docente di ruolo presso l'università cattolica di Milano dal 1939 al 1976 – è stata riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990. Essa promuove gli studi sulla civiltà medievale, latina e volgare (in questo settore, ha acquisito e conserva fra l'altro la biblioteca e l'archivio di Gianfranco Contini), anche attraverso convenzioni e rapporti di collaborazione con altri istituti scientifici italiani ed esteri, tra cui le università degli studi di Firenze e di Lecce, la Freie Universität di Berlino, l’École Française di Roma, le edizioni del «Corpus Christianorum» di Turnhout (Belgio), l’Institut de recherche et d'histoire des textes di Parigi.
      L'articolo 2 riguarda l'Istituto storico italiano per il medio evo (ISIME), ente pubblico istituito nel 1883, attualmente sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Alle collane editoriali, attraverso le quali esso svolge il compito istituzionale di pubblicare le fonti relative alla storia d'Italia, si sono aggiunti nel tempo altri importanti strumenti di ricerca storica, tra cui la pubblicazione del «Bullettino» e il grandioso Repertorium fontium historiae medii aevi, opera recentemente portata a compimento con il concorso di studiosi italiani e stranieri, riuniti in una trentina di comitati nazionali. L'Istituto possiede una biblioteca specializzata
 

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di oltre 100.000 volumi, aperta agli studiosi; presso di esso è altresì istituita la Scuola nazionale per la ricerca e lo studio delle fonti per la storia d'Italia e la loro pubblicazione.
      L'articolo 3 riguarda la Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo (CISAM). Il Centro italiano di studi sull'alto medioevo è stato fondato nel 1952 per iniziativa di Giuseppe Ermini, poi costituito come ente di diritto pubblico con legge 20 dicembre 1957, n. 1232, e ora trasformato in fondazione ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Esso promuove convegni annuali e studi interdisciplinari sulla storia e sulla cultura dell'alto medioevo (secoli V-XI). Accanto alla tradizionale attività nello studio delle fonti e della storia istituzionale, ha sviluppato recentemente un nuovo impegno nel campo dell'archeologia medievale. Oltre alla pubblicazione degli atti dei convegni internazionali, svolge una vasta attività editoriale con collane e periodici (tra cui la rivista «Studi medievali» fondata nel 1904 da Francesco Novati).
      Sia l'ISIME sia il CISAM intrattengono importanti e fruttuosi rapporti di collaborazione scientifica con analoghe istituzioni straniere e con gli organismi internazionali di promozione e coordinamento della ricerca storica.
      L'organizzazione delle attività descritte richiede una programmazione di lungo periodo. A questo fine, i tre articoli attribuiscono ai suddetti enti contributi annui destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività istituzionale e soggetti a rendiconto. Questi contributi – che ovviamente non precludono il ricorso ad altre possibilità di finanziamento – sono volti a fornire una base finanziaria costante e prevedibile per tale programmazione.
      Per analoghe finalità, l'articolo 4 istituisce l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI), nella quale dovranno essere pubblicate le principali opere latine composte in Italia tra il V e il XV secolo. Essa succederà all'esistente Edizione nazionale dei testi mediolatini, istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 16 gennaio 2001, che in dieci anni ha già pubblicato venticinque opere per complessivi ventotto volumi.
      L'opportunità di provvedere in via legislativa deriva dal fatto che quest'iniziativa, diversamente dalla maggior parte delle edizioni nazionali disciplinate dalla legge 1o dicembre 1997, n. 420, non riguarda le opere di un solo autore, bensì un complesso di testimonianze letterarie e culturali la cui edizione, per l'ampiezza del compito e la difficoltà dei problemi critici, deve essere organizzata e realizzata progressivamente in una prospettiva pluriennale, coinvolgendo l'impegno di filologi esperti e talvolta di gruppi di studiosi. La preparazione di ogni volume può richiedere diversi anni e non può venire programmata efficacemente in un quadro finanziario variabile stabilito soltanto anno per anno, come avviene per le edizioni regolate dalla citata legge n. 420 del 1997.
      L'articolo disciplina gli organi, il funzionamento, la predisposizione e l'aggiornamento del programma di edizione, nonché il conferimento dei relativi incarichi scientifici. L'ENTMI è organizzata da una commissione scientifica i cui membri parteciperanno, come già attualmente avviene, a titolo gratuito (anche per questa ragione non si è ritenuto necessario prevedere un numero fisso di componenti). Rimane quindi assicurata l'integrale destinazione del finanziamento, stabilito in 70.000 euro annui, alle attività istituzionali di predisposizione e pubblicazione dei testi.
      La normativa proposta rispecchia, nella sostanza, quella già positivamente sperimentata nel decennio di funzionamento dell'esistente Edizione nazionale. In adempimento delle condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali, sono stati regolati più dettagliatamente alcuni aspetti relativi alla nomina e alla durata in carica dei componenti degli organi dell'ENTMI. In particolare, per i membri della commissione scientifica si è previsto un incarico della durata di sei anni, rinnovabile per una sola volta, rimettendo la nomina dei nuovi componenti al Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta formulata dalla commissione scientifica in carica. In sede di prima attuazione, la
 

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commissione scientifica dell'ENTMI sarà formata dai membri dell'esistente Edizione nazionale, per i quali dalla data dell'istituzione decorrerà quindi un nuovo mandato intero, da considerarsi primo agli effetti della possibilità di rinnovo. Tuttavia, per assicurare la continuità dell'attività, si è previsto un ricambio graduale della composizione del collegio, disponendo il rinnovo parziale della sua prima composizione, a scadenze predeterminate, prima del compimento del sesto anno. Ciò consentirà di scandire nel tempo le nuove nomine o i reincarichi, garantendo l'ininterrotta funzionalità del collegio.
      Il relatore ritiene peraltro che si renderà necessario riconsiderare i limiti posti alla possibilità di reincarico dei membri della commissione scientifica. Non si tratta infatti di un organo gestionale, bensì di un collegio di natura scientifica, i cui componenti possono essere reclutati soltanto entro un limitato numero di specialisti nell'edizione critica di testi latini medievali: e in effetti, la commissione scientifica attualmente operante già annovera tra i suoi membri oltre i due terzi dei docenti di lingua e letteratura latina medievale nelle università italiane, la cui esclusione dai successivi rinnovi potrebbe determinare, in futuro, difficoltà nel reperire soggetti forniti della necessaria esperienza.
      L'articolo 5 determina la copertura finanziaria del provvedimento, mediante utilizzazione del fondo speciale di parte corrente a decorrere dall'anno 2012: le necessarie risorse sono state previste dal Governo in sede di predisposizione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013, come risulta dalla relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità per il medesimo anno (atto Camera n. 2778). A questo riguardo, è utile riaffermare che tutte le attività previste dal provvedimento – in particolare dagli articoli 4 e 6 – sono svolte dagli enti interessati nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie e non determinano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.
      Adempiendo alle condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, si è provveduto a uniformare, nei diversi articoli, le modalità di rendicontazione per tutti gli enti e le istituzioni interessati, prevedendo – in aggiunta agli adempimenti prescritti in via generale per il controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria – che essi presentino annualmente al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego del contributo ricevuto nell'esercizio precedente.
      Di grande importanza è, infine, la disposizione contenuta nell'articolo 6, volta ad assicurare il coordinamento delle attività di ricerca e a promuovere la massima efficienza nell'impiego delle risorse pubbliche destinate a questo scopo, evitando duplicazioni e realizzando le più utili sinergie. L'articolo prevede che gli enti e le istituzioni destinatarie dei contributi di cui al presente provvedimento adottino, secondo princìpi di leale cooperazione, le opportune forme di consultazione, di programmazione e di collaborazione, anche sulla base di convenzioni eventualmente stipulate fra essi e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri.
      Al medesimo fine tende la norma contenuta nell'articolo 4, comma 3, lettera b), che stabilisce la presenza istituzionale di un rappresentante dell'Istituto storico italiano per il medio evo nell'ambito dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia, con l'incarico di vicepresidente, così da assicurare un permanente ed efficace collegamento tra le iniziative scientifiche dell'Istituto e quelle della stessa Edizione nazionale.
      La Commissione ha svolto un'approfondita istruttoria legislativa, acquisendo la documentazione relativa all'attività degli enti e delle istituzioni interessate e alle loro pubblicazioni e, in particolare, procedendo, il 20 maggio 2010, all'audizione dei loro rappresentanti.
      A seguito di ciò è stato adottato, il 29 luglio 2010, il testo predisposto all'unanimità dal comitato ristretto nominato il 16 giugno 2010.
      Su di esso la I Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni
 

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il 22 settembre 2010; la V Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione il 30 settembre 2010, e nuovamente parere favorevole con una condizione il 30 novembre 2010; la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione il 15 settembre 2010.
      Nelle sedute del 12 ottobre e del 1o dicembre 2010 sono stati approvati gli emendamenti presentati dal relatore per il recepimento dei suddetti pareri.
      Sono stati recepiti integralmente i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, nonché la condizione posta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
      È stata valutata l'osservazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che invitava a prevedere una partecipazione agli oneri finanziari da parte degli enti locali eventualmente interessati. A questo riguardo, l'articolo 4, comma 10, e l'articolo 6, comma 2, fanno salva la possibilità di erogazione di contributi da parte degli enti locali, nella loro autonomia e nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio. Non si è ritenuto pertanto di introdurre altre disposizioni a tale riguardo, che avrebbero prefigurato oneri ulteriori non quantificabili a carico della finanza pubblica.
      Nella seduta del 12 ottobre 2010 la Commissione, sulla richiesta di tutti i rappresentanti dei gruppi, aveva chiesto il trasferimento alla sede legislativa, che tuttavia non ha avuto l'assenso del Governo, il quale pure si era espresso positivamente sul contenuto della proposta sia durante l'esame in Commissione, sia presso la Commissione bilancio relativamente agli aspetti di copertura finanziaria. Nella seduta del 2 dicembre 2010, quindi, la Commissione ha conferito al relatore il mandato a riferire in senso favorevole sulla proposta di legge.
      Il presente testo viene pertanto sottoposto all'esame dell'Assemblea, alla quale la Commissione ne raccomanda la sollecita approvazione.

      Emerenzio BARBIERI, Relatore

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2774 Barbieri, recante concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo,

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

            tenuto conto che la Corte costituzionale (sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004) ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e regioni,

            rilevato che agli articoli 2 e 3 appare necessario prevedere che gli enti beneficiari dei contributi ivi previsti siano chiamati a trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego dei contributi medesimi, analogamente a quanto previsto all'articolo 1, comma 3, per gli altri enti,

            evidenziato che all'articolo 4 non vengono espressamente disciplinate la durata della carica dei componenti della commissione scientifica dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI) nonché le modalità di nomina dei suddetti componenti una volta cessato il mandato dei componenti in carica,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) agli articoli 2 e 3, si stabilisca che gli enti beneficiari dei contributi ivi previsti siano chiamati a trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego dei contributi medesimi, analogamente a quanto previsto all'articolo 1, comma 3, per gli altri enti;

            2) all'articolo 4, occorre disciplinare espressamente la durata della carica dei componenti della commissione scientifica dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI), nonché le modalità di nomina dei suddetti componenti una volta cessato il mandato dei componenti in carica.

 

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PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2774, recante concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

                l'autorizzazione di spesa della quale è previsto l'utilizzo all'articolo 5, comma 1, lettera a), non reca le necessarie disponibilità per gli anni 2010 e 2011;

                rilevata la necessità di modificare le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 e la conseguente copertura finanziaria di cui all'articolo 5;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1, sostituire le parole: «dall'anno 2010» con le seguenti: «dall'anno 2012», ovunque ricorrano;

            conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «dall'anno 2010» con le seguenti: «dall'anno 2012»;

            conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «dall'anno 2010» con le seguenti: «dall'anno 2012»;

            conseguentemente, all'articolo 4, comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'ENTMI è attribuito un contributo annuo di 70.000 euro a decorrere dall'anno 2012, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui al comma 2»;

            conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:

                «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2.070.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
(30 settembre 2010)

 

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        La V Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 2774, recante concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

            considerato che:

            la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di stabilità presentato in prima lettura alla Camera (atto Camera 3778), attualmente all'esame del Senato, indica il provvedimento in esame tra le finalizzazioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2011-2013;

            tale accantonamento presenta le necessarie disponibilità;

            il provvedimento è all'esame in prima lettura presso questo ramo del Parlamento e, pertanto, essendo giunti in prossimità del termine dell'esercizio finanziario in corso, appare opportuno aggiornare al triennio 2011-2013 il riferimento al fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, previsto al comma 1 dell'articolo 5;

            nel presupposto che le suddette disponibilità siano confermate in sede di approvazione definitiva della legge di stabilità per il 2011 e che il presente progetto di legge entri in vigore successivamente all'entrata in vigore della legge di stabilità medesima;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

                sostituire le parole: «per il medesimo anno» con le seguenti: «per gli anni 2012 e 2013»;

            conseguentemente:

                sostituire le parole: «2010-2012» con le seguenti: «2011-2013» e le parole: «per l'anno 2010» con le seguenti: «per l'anno 2011».
(30 novembre 2010)


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2774, in corso di esame presso la VII Commissione della

 

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Camera, recante la concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo;

            considerato che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» è riconducibile alla legislazione concorrente;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            siano uniformati per tutte le istituzioni destinatarie di contributi la rendicontazione dei contributi medesimi ed il vincolo dell'impiego esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una compartecipazione degli enti locali eventualmente interessati agli oneri finanziari recati dal provvedimento in esame.

 

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TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione
Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.
Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo.
Art. 1.
(Contributo speciale in favore della Società internazionale per lo studio del medioevo latino).
Art. 1.
(Contributi in favore della Società internazionale per lo studio del medioevo latino e della Fondazione Ezio Franceschini).
      1. È concesso alla Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), con sede in Firenze, un contributo speciale annuo di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, destinato al finanziamento delle attività di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura latina del medioevo italiano ed europeo.       1. Per sostenere le attività di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura latina del medioevo italiano ed europeo, è concesso alla Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), con sede in Firenze, un contributo annuo di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2012.
      2. Il contributo di cui al comma 1 può essere utilizzato dalla SISMEL esclusivamente per le seguenti finalità:       2. È concesso alla Fondazione Ezio Franceschini, con sede in Firenze, un contributo annuo di 450.000 euro a decorrere dall'anno 2012.
          a) redazione e pubblicazione del bollettino bibliografico annuale Medioevo latino nonché di edizioni critiche e di studi nell'ambito indicato al comma 1, previa valutazione del comitato scientifico della medesima SISMEL;  
          b) erogazione di borse di studio in favore di giovani laureati, italiani e stranieri, per la partecipazione a corsi nelle discipline riguardanti lo studio della cultura e della civiltà medievali in Europa e nel bacino mediterraneo;  
          c) acquisto di materiale bibliografico e di dotazioni informatiche da impiegare nelle attività di ricerca svolte presso la medesima SISMEL.  
      3. Il contributo di cui al comma 1 è versato dal Ministero per i beni e le attività culturali entro il 31 marzo di       3. I contributi di cui ai commi 1 e 2, utilizzabili esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, sono versati

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ciascun anno. La SISMEL, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo. dal Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. La SISMEL e la Fondazione Ezio Franceschini, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego dei contributi medesimi.
 
Art. 2.
(Contributo in favore dell'Istituto storico italiano per il medio evo).
        1. È concesso all'Istituto storico italiano per il medio evo, con sede in Roma, un contributo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2012.
        2. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, è versato dal Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. L'Istituto storico italiano per il medio evo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo.
 
Art. 3.
(Contributo in favore del Centro italiano di studi sull'alto medioevo).
        1. È concesso alla Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, con sede in Spoleto, un contributo annuo di 450.000 euro a decorrere dall'anno 2012.
        2. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, è versato dal Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. La Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo.

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Art. 2.
(Disposizioni concernenti l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia).
Art. 4.
(Disposizioni concernenti l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia).
      1. È istituita l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI), disciplinata dalle disposizioni del presente articolo. Essa succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, all'Edizione nazionale dei testi mediolatini, istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 16 gennaio 2001.       1. Identico.
      2. L'ENTMI cura la pubblicazione, in edizione critica, dei testi composti in Italia in lingua latina fra il V e il XV secolo, secondo il programma deliberato dalla commissione scientifica di cui al comma 3, lettera c), e comunicato al Ministero per i beni e le attività culturali. A questo fine essa attribuisce gli incarichi e può acquisire le dotazioni materiali e scientifiche necessarie.       2. L'ENTMI cura la pubblicazione, in edizione critica, dei testi composti in Italia in lingua latina fra il V e il XV secolo, secondo il programma deliberato dalla commissione scientifica di cui al comma 3, lettera d), e comunicato al Ministero per i beni e le attività culturali. A questo fine essa attribuisce gli incarichi e può acquisire le dotazioni materiali e scientifiche necessarie.
      3. Sono organi dell'ENTMI:       3. Sono organi dell'ENTMI:
          a) il presidente;           a) identica;
            b) il vicepresidente, scelto dal presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo, sentito il consiglio direttivo del medesimo Istituto;
          b) il segretario tesoriere;           c) il segretario tesoriere;
          c) la commissione scientifica.           d) la commissione scientifica.
      4. La commissione scientifica dell'ENTMI è costituita dai componenti della commissione scientifica dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Ulteriori componenti possono essere nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del presidente, sentita la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, di cui all'articolo 1 della legge 1o dicembre 1997, n. 420.       4. L'incarico di componente della commissione scientifica dura sei anni ed è rinnovabile una sola volta. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b), i componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del presidente dell'ENTMI, previa deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti della commissione scientifica in carica.
        5. In sede di prima attuazione, la commissione scientifica dell'ENTMI è costituita dai componenti della commissione scientifica dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini, in carica alla data di entrata

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  in vigore della presente legge. Alla scadenza del terzo e del sesto anno successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al rinnovo di un terzo della commissione scientifica, iniziando dai componenti più anziani per nomina e, a parità di data di nomina, più anziani per età.
      5. La commissione scientifica elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario tesoriere.       6. La commissione scientifica elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario tesoriere. Il mandato del presidente, del vicepresidente e del segretario tesoriere dura tre anni ed è rinnovabile.
      6. La commissione scientifica delibera e aggiorna il programma di attività dell'ENTMI, affida a propri componenti o a studiosi italiani o stranieri la predisposizione delle edizioni critiche di cui al comma 2 e la revisione degli elaborati presentati, deliberandone il compenso.       7. Identico.
      7. La commissione scientifica si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare sul programma di attività, sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione dell'anno precedente. Essa può nominare al proprio interno un comitato esecutivo, determinandone le competenze.       8. La commissione scientifica si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare sul programma di attività, sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione dell'anno precedente, che sono trasmessi al Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 aprile di ogni anno. Essa può nominare al proprio interno un comitato esecutivo, determinandone le competenze.
      8. Al presidente, al segretario tesoriere e ai componenti della commissione scientifica e del comitato esecutivo non possono essere attribuiti gettoni di presenza o compensi comunque denominati, salvo quanto previsto dal comma 6. È ammesso il rimborso delle spese documentate.       9. Al presidente, al segretario tesoriere e ai componenti della commissione scientifica e del comitato esecutivo non possono essere attribuiti gettoni di presenza o compensi comunque denominati, salvo quanto previsto dal comma 7. È ammesso il rimborso delle spese documentate.
      9. All'ENTMI è attribuito un contributo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui al comma 2. L'ENTMI può ricevere altresì contributi dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati.       10. All'ENTMI è attribuito un contributo annuo di 70.000 euro a decorrere dall'anno 2012, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui al comma 2. L'ENTMI può ricevere altresì contributi dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati.
      10. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 1o dicembre 1997, n. 420.       11. Identico.

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Art. 3.
(Copertura finanziaria).
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.       1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2.070.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. Identico.
 
Art. 6.
(Disposizioni finali).
        1. Gli enti e le istituzioni di cui alla presente legge, nello svolgimento delle attività di ricerca e di organizzazione e promozione degli studi sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo, secondo i rispettivi statuti, curano il coordinamento delle iniziative da ciascuno promosse adottando le opportune forme di consultazione, di programmazione e di collaborazione, anche sulla base di convenzioni eventualmente stipulate fra essi e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri.
        2. Resta fermo che gli enti e le istituzioni di cui alla presente legge possono ricevere contributi da amministrazioni statali, regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati.


Frontespizio Relazione Pareri Progetto di Legge
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