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PDL 3821

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3821



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VITALI, BARBA, BARBIERI, BERGAMINI, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTIELLO, CATANOSO GENOESE, CIRIELLI, DE CAMILLIS, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, DIMA, FRANZOSO, FUCCI, GALATI, GERMANÀ, GIRLANDA, LAFFRANCO, LEHNER, LISI, MANCUSO, MARINELLO, MINASSO, PELINO, SCANDROGLIO, TORRISI, VELLA

Introduzione dell'articolo 315-bis del codice di procedura penale, concernente la riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni

Presentata il 28 ottobre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Lo strumento delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni è sicuramente uno strumento indispensabile non solo per la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo ma anche per l'accertamento di responsabilità penali relative a reati particolarmente odiosi e di grande allarme sociale.
      È innegabile, però, che soprattutto negli ultimi anni vi sia stato un abuso di tale strumento che, da un lato, è enormemente costato alle casse dello Stato e, dall'altro, è stato largamente invasivo del diritto costituzionale alla riservatezza nei confronti di numerosissimi cittadini che sono usciti dalle rispettive vicende dopo essere passati nel «tritacarne» mediatico e giudiziario.
      Il Parlamento è stato fino ad oggi incapace di dettare una disciplina che regolamentasse la materia.
 

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      Con questa proposta di legge si introduce l'articolo 315-bis del codice di procedura penale relativo alla riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni.
      L'articolo 315-bis si compone di sei commi. Il comma 1 elenca i casi in cui può essere richiesta un'equa riparazione per l'intercettazione ingiustamente subita. Ugualmente il comma 2 prevede la riparazione per ingiusta intercettazione per coloro nei cui confronti sia stato pronunciato decreto od ordinanza di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere nonché in favore dei terzi estranei alle indagini che siano stati intercettati occasionalmente. Al comma 3 si prevede la riparazione per l'intercettazione ingiustamente subita anche nei casi di pubblicazione sulla stampa delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni, anche in favore di terzi estranei alle indagini. Al comma 4 si prevede il termine entro il quale si deve presentare la domanda di riparazione a pena di inammissibilità. Il comma 5 prevede la somma che può essere corrisposta per la riparazione. Il comma 6 prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.
      L'articolo 2 della proposta di legge prevede una disposizione transitoria.
      All'articolo 3 stabilisce la normativa disciplinare.
      All'articolo 4 si prevede che il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione valutano la sussistenza di profili disciplinari nei confronti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari che hanno rispettivamente richiesto, autorizzato ed eventualmente prorogato l'ingiusta intercettazione.
      L'articolo 5 prevede il procedimento contabile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 315-bis del codice di procedura penale).

      1. Al capo VIII del titolo I del libro quarto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 315 è aggiunto il seguente:
      «Art. 315-bis. – (Riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni). – 1. Chi è stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato da un'imputazione formulata nell'ambito di un procedimento penale nel quale è stato destinatario di intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni ha diritto a un'equa riparazione per l'intercettazione ingiustamente subita.
      2. Il diritto di cui al comma 1 spetta anche a coloro nei cui confronti sia stato pronunziato decreto od ordinanza di archiviazione, ovvero sentenza di non luogo a procedere, nonché in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati intercettati occasionalmente; in quest'ultimo caso il diritto alla riparazione compete soltanto qualora le intercettazioni siano state divulgate, in quanto il pubblico ministero non abbia disposto il loro immediato oscuramento all'atto della ricezione delle relative trascrizioni.
      3. In ogni caso, anche a prescindere dall'oscuramento, l'avvenuta pubblicazione sulla stampa delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni deve essere valutata ai fini della quantificazione e dà diritto alla riparazione per l'ingiusta intercettazione anche in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati occasionalmente intercettati.
      4. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità,

 

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entro due anni dal giorno in cui la sentenza di assoluzione o di proscioglimento è divenuta irrevocabile o la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile, ovvero l'interessato ha avuto conoscenza del decreto o dell'ordinanza di archiviazione.
      5. L'entità della riparazione non può comunque eccedere la somma di euro 100.000. L'ingiusta intercettazione di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito deve essere ulteriormente valutata ai fini dell'entità della riparazione stessa.
      6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione».

Art. 2.
(Disposizione transitoria).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare istanza di riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche e di conversazioni ai sensi dell'articolo 315-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 315-bis; in tale caso il termine di due anni di cui al comma 4 del citato articolo 315-bis è elevato a cinque anni.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109).

      1. Dopo la lettera gg) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, è aggiunta la seguente:

          «gg-bis) l'aver richiesto, autorizzato ed eventualmente prorogato l'intercettazione di comunicazioni telefoniche di conversazioni, nell'ambito di un procedimento penale in cui il pubblico ministero e il

 

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giudice per le indagini preliminari procedenti non hanno competenza territoriale o funzionale».

Art. 4.
(Provvedimenti disciplinari).

      1. Il Ministro della giustizia e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche su sollecitazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 315-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, valutano, in ogni caso, la sussistenza di profili disciplinari nei confronti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari che hanno rispettivamente richiesto, autorizzato ed eventualmente prorogato l'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversioni, definendo l'istruttoria pre-disciplinare con il promovimento dell'azione disciplinare, ovvero con l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. L ’ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito è valutata quale circostanza aggravante dell'eventuale contestazione disciplinare.

Art. 5.
(Procedimento contabile).

      1. Nei casi di cui alla lettera gg-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, introdotta dall'articolo 3 della presente legge, e di cui all'articolo 4 della medesima legge, la cancelleria della corte di appello competente per il procedimento di riparazione per l'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni trasmette, entro venti giorni dal deposito, copia della relativa istanza al procuratore regionale presso la Corte dei conti che promuove, in ogni caso, il giudizio di

 

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responsabilità contabile nei confronti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari che hanno rispettivamente richiesto, autorizzato ed eventualmente prorogato l'ingiusta intercettazione.
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