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PDL 3770

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3770



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'ANNA, VACCARO, BARANI

Disposizioni per l'equiparazione dello status giuridico ed economico dei laureati specializzandi medici e non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria

Presentata il 13 ottobre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende definire e regolamentare lo status contrattuale ed economico dei laureati specializzandi non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria – disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1o agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 novembre 2005 – equiparandolo a quello dei laureati in medicina e chirurgia.
      L'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina e chirurgia che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione.
      La normativa che disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e che regolamenta l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina e chirurgia è il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, (attualmente abrogata) in materia di libera circolazione dei medici, e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli; l'accesso degli altri laureati (ossia i laureati appartenenti alle categorie dei biologi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici, fisici, psicologi e altre categorie
 

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equipollenti comprese nei corsi di laurea di «giovane» attivazione) è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante disposizioni in materia di «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento».
      La normativa in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina e chirurgia che per gli altri laureati; per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale.
      Stanti queste premesse, emergono però diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina e chirurgia vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico pari ad euro 25.000 per i primi due anni accademici e ad euro 26.000 per gli ultimi tre; gli stessi hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità; al contrario, i laureati «non medici», altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione.
      Ad oggi, quindi, l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano, pur in costanza del recepimento da parte dell'Italia, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, (ora abrogato), della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, modificativa della direttiva 75/362/CEE e della direttiva 75/363/CE, relativamente alla quale, in via di principio, alla necessità di individuare gli obiettivi formativi delle scuole di specializzazione di area sanitaria in adeguamento a quanto previsto dagli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999 si associava la necessaria equipollenza del trattamento contrattuale ed economico delle due figure suddette.
      La ratio originaria – ma mai realizzata – del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1o agosto 2005 era infatti individuabile proprio nella necessità di focalizzare quegli obiettivi formativi delle scuole di specializzazione in adeguamento a quanto previsto dagli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999: diritto all'inquadramento dell'attività svolta da soggetti specializzandi in uno specifico contratto di formazione specialistica con relativa corresponsione di un trattamento economico onnicomprensivo e determinato annualmente con decreto ministeriale. Vi era inoltre l'opportunità, rimasta intentata, di realizzare una reductio ad unum degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione mediche come previsto dalla normativa dell'Unione europea anche al fine di perseguire le esigenze del Servizio sanitario nazionale, finalizzando la frequenza dei corsi al conseguimento, da parte dello specializzando, di una piena e autonoma capacità professionale.
      Ad oggi, al contrario, la disciplina prevista dal citato decreto ministeriale 1o agosto 2005 incide sul diritto allo studio, che dovrebbe essere garantito a chiunque acceda a un percorso di alta formazione (si rischia infatti che la specializzazione diventi un privilegio accessibile solo a chi può mantenersi gli studi), e sul diritto al lavoro, inteso come diritto a svolgere secondo le proprie libere scelte, una determinata attività professionale.
      Il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliano operare nella sanità pubblica. La non corretta attuazione nell'estensione delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano nei confronti dei laureati «non medici» specializzandi afferenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria compromette lo sbocco occupazionale del futuro di chi non ha la possibilità
 

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economica di prestare la propria opera professionale a tempo pieno.
      La presente proposta di legge vuole risolvere definitivamente il problema esposto attraverso l'adeguamento pieno e incondizionato alle indicazioni normative provenienti dal citato decreto ministeriale 1o agosto 2005 riguardanti il riassetto delle scuole di specializzazione che afferiscono all'area sanitaria.
      Il medesimo progetto di legge è stato altresì presentato al Senato della Repubblica e ha visto come proponente il senatore Francesco Sanna (atto Senato n. 2332).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge è finalizzata a garantire, all'interno dell'ordinamento italiano, la piena, effettiva e organica equiparazione dello status giuridico e del trattamento contrattuale ed economico degli specializzandi appartenenti alle categorie dei biologi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici, fisici, psicologi, e comunque degli specializzandi non medici, a quello degli specializzandi medici, in materia di accesso e di frequenza post-laurea delle scuole di specializzazione di area sanitaria.

Art. 2.
(Riconoscimento economico del periodo di formazione).

      1. A decorrere dall'anno accademico 2010/2011, ai laureati appartenenti alle categorie dei biologi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici, fisici, psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area sanitaria, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole post laurea di specializzazione di area sanitaria disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1o agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 novembre 2005, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
      2. Ai fini della formazione e dell'acquisizione delle capacità professionali

 

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inerenti al titolo di specialista, in conformità con la normativa dell'Unione europea, ai laureati di cui al comma 1 del presente articolo, ammessi alle scuole di specializzazione di area sanitaria è altresì estesa l'applicazione degli articoli 34, 38, 39, 40, escluso il comma 1, e dell'articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
      3. Per l'intera durata della formazione a tempo pieno, ai laureati di cui al comma 1 è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali nelle quali si effettua l'attività di formazione e di acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista; ai medesimi laureati è fatto altresì divieto di instaurare qualsiasi rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubblici e privati qualora siano di impedimento alla frequenza obbligatoria e regolarmente definita dall'ordinamento didattico della scuola di specializzazione. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.
      4. I benefìci economici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con il godimento di ulteriori borse di studio, contratti e assegni di ricerca concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici e privati.
      5. Ai soggetti di cui al comma 1 iscritti agli anni di corso delle scuole post laurea di specializzazione di area sanitaria successivi al primo, qualora già assegnatari di borse di studio o di assegni di ricerca, è corrisposta la differenza economica fino a corrispondenza dell'importo previsto dal contratto di formazione specialistica.
      6. Ai fini della determinazione delle modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria, i laureati di cui al comma 1 del presente articolo, per l'anno accademico 2010/2011, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
 

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Art. 3.
(Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401).

      1. All'articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, le parole: «delle borse di studio» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti di formazione specialistica».

Art. 4.
(Disposizioni in favore degli iscritti a scuole di specializzazione di area sanitaria attivate ai sensi dell'ordinamento previgente).

      1. Agli iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali per mancanza di disponibilità economiche, non si applica l'ordinamento didattico disciplinato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1o agosto 2005, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 novembre 2005, in ottemperanza all'obbligo di riconoscimento dell'impegno di servizio a tempo ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione ovvero mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente in materia, sono corrisposte borse di studio dell'importo di 11.603,50 euro per ciascun anno di corso.

Art. 5.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della presente legge.

 

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Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica, al fine di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominata «Commissione». A decorrere dalla stessa data:

          a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri di efficienza definiti dalla Commissione, possono essere applicate le misure in materia di responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato. Il dirigente che contravvenga ai suddetti indirizzi, requisiti e criteri per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

          b) è fatto divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio al dirigente che, senza adeguata giustificazione, non ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutano la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione a un'altra amministrazione pubblica, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

          c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai

 

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dipendenti di uffici o strutture che sono stati individuati dalla Commissione colpevoli per grave inefficienza, improduttività o sovradimensionamento del rispettivo organico.

      3. Dall'attuazione del comma 2 devono derivare risparmi almeno pari a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione pubblica secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori risparmi, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione pubblica inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.


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