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PDL 3838

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3838



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAL LAGO, REGUZZONI, LUSSANA, ALLASIA, BITONCI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CROSIO, FEDRIGA, FOLLEGOT, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, MAGGIONI, MUNERATO, PINI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI

Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di cessione dei crediti nei riguardi delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti

Presentata l'8 novembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — L'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha introdotto due specifiche disposizioni in favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Il comma 3 prevede che la SACE Spa possa assicurare e garantire i rischi connessi a finanziamenti accordati da banche o da intermediari finanziari in relazione ai crediti vantati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Di fatto viene agevolato il ricorso al credito in favore dell'impresa che, non riuscendo a monetizzare nel breve i propri crediti a causa del ritardo nella loro liquidazione da parte delle amministrazioni debitrici, è obbligata a ricorrere all'indebitamento bancario per poter comunque disporre di una liquidità finanziaria sufficiente a garantire la continuità aziendale.
      Il successivo comma 3-bis dispone che l'impresa possa cedere pro soluto i crediti vantati nei confronti delle amministrazioni debitrici. In questo caso l'impresa ottiene la monetizzazione della propria pretesa
 

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creditoria, non dovendo, inoltre, sostenere alcun costo diretto in quanto le spese notarili sono a carico del cessionario (della banca nel caso specifico).
      Nella prima ipotesi, pertanto, l'impresa si indebita, sostiene i costi dell'indebitamento e mantiene la titolarità di un credito di difficile escussione per la temporanea insolvibilità del debitore. L'elemento di novità, in questo caso, è costituito dalla possibilità che la SACE Spa garantisca il rischio dell'operazione, che nei fatti si esaurisce in un'operazione di factoring.
      Nella seconda ipotesi, invece, l'impresa non si indebita, ma ottiene una liquidità che potrebbe non ricevere in altro modo a causa della carenza di merito creditizio. Tuttavia, l'attuale formulazione della norma, non statuendo nulla in tema di opponibilità della cessione a terzi, attribuisce un'alea troppo elevata all'operazione, così da disincentivare banche e intermediari finanziari dal realizzarla per non incorrere nel rischio di azione revocatoria.
      Il normare l'opponibilità a terzi della cessione effettuata in favore di banche e di intermediari finanziari non crea alcun pregiudizio per i creditori del cedente, in quanto non sottrae loro alcuna garanzia, ma, al contrario, la monetizza e consente al cedente di procedere alla soddisfazione dei propri creditori. Ad avvantaggiarsi della cessione sono, pertanto, sia i cedenti stessi, sia i creditori di questi, poiché l'operazione consente di reimmettere in circolo la liquidità necessaria a far ripartire i mercati. Si aggiunga che la disposizione non vale a costituire alcun privilegio in capo al concessionario che, acquisendo il credito dal cedente, subentra nella sola posizione di questi nei confronti di un debitore con solvibilità differita. Il rapporto che si viene, pertanto, a istituire tra cedente e cessionario, per effetto della cessione, è solo di carattere bilaterale, con prestazioni corrispettive che si esauriscono nel momento in cui il cessionario corrisponde il prezzo al cedente e questi trasferisce al primo la titolarità del proprio diritto di credito senza alcun danno o detrimento in capo ai propri creditori. Peraltro si determina, come già evidenziato, un vantaggio dei creditori, considerato che il prezzo pagato dal concessionario entra nella disponibilità del cedente e pertanto nel suo patrimonio aggredibile dagli eventuali suoi aventi causa, nel rispetto della par condicio creditorium. Simili previsioni sono già presenti e vigenti nel nostro ordinamento: all'articolo 5 della legge n. 52 del 1991 che disciplina la cessione dei crediti d'impresa e all'articolo 4 della legge n. 130 del 1999 sulla cartolarizzazione dei crediti.
      Al fine di garantire i creditori e gli aventi causa del cedente, si introduce l'obbligo per il cedente di dare notizia dell'avvenuta cessione attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese. Tale forma di pubblicità è in grado di garantire la conoscibilità della cessione a tutti i creditori del cedente, in modo da metterli in condizione di esperire ogni strumento a loro disposizione per presentare un'eventuale opposizione alla cessione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

      1. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;

          b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi del presente articolo, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dall'iscrizione nel registro delle imprese, da parte del cedente, della notizia dell'avvenuta cessione, senza che sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al soggetto cessionario del credito, all'indirizzo reso noto nell'avviso di cessione, opposizione da alcuno dei creditori del cedente, non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La cessione è opponibile al creditore del cedente che ha pignorato il credito dopo la data di notifica dell'atto di cessione all'amministrazione debitrice. La cessione è inoltre opponibile agli altri aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non è stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di notifica dell'atto di cessione di cui al periodo precedente».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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