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PDL 3909

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3909



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Presentato il 26 novembre 2010
 

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Onorevoli Deputati! — Il decreto-legge in rassegna è volto a stabilire misure necessarie a consentire l'utile subentro, da parte degli enti territoriali campani, nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, attualmente negativamente incise da talune criticità che si rende indispensabile fronteggiare con somma urgenza.
      In particolare, l'articolo 1, nel dettare la disciplina afferente all'impiantistica e alle attività gestorie del richiamato ciclo integrato dei rifiuti, prevede: al comma 1, l'espunzione dei siti di discarica di Terzigno – Cava Vitiello, di Serre – Valle della Masseria e di Andretta – Pero Spaccone dall'elenco delle discariche da realizzare di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008; al comma 2, la definizione di procedure ristrette e accelerate per la realizzazione, in Campania, degli impianti di termovalorizzazione e di gassificazione dei rifiuti, applicando a questi ultimi le previsioni di cui all'articolo 57 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, riferite a impianti destinati alla produzione di energia, consentendo, altresì, al Presidente della regione Campania, sentiti le province e gli enti locali, di potere procedere alla nomina di commissari straordinari con funzione di amministrazioni aggiudicatrici e di agire in termini temporalmente dimidiati per l’iter afferente alla valutazione di impatto ambientale connessa alla realizzazione degli impianti medesimi, e applicando, da ultimo, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 90 del 2008; al comma 3, l'impiego dei rifiuti trattati presso gli impianti di selezione e trattamento (STIR) quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate o dismesse, di discariche chiuse ed esaurite ovvero quale materiale di copertura giornaliera delle discariche in esercizio, allo scopo attribuendo a tali rifiuti il codice CER 19.05.03, anche in ragione dei nuovi processi di trattamento operati presso i citati impianti STIR sui rifiuti di cui trattasi; al comma 4, l'autorizzazione alla realizzazione, presso gli impianti STIR, di impianti di digestione anaerobica della frazione organica, così da ridurre e rendere meno impattante il conferimento in discarica dei residui dei rifiuti trattati; al comma 5, il subentro, da parte della provincia di Napoli, nelle attività di gestione degli impianti STIR dei comuni di Giugliano e Tufino, finora assicurata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, dall'azienda municipalizzata del comune di Napoli, ASIA Spa. La provincia di Napoli conferisce e tratta presso detti impianti i rifiuti prodotti sul territorio di propria competenza tramite la propria società provinciale cui sono attribuiti gli introiti delle relative tariffe; al comma 6, speciali misure sanzionatorie per quei comuni che dovessero risultare inadempienti rispetto al raggiungimento dei livelli minimi di raccolta differenziata, così come stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 90 del 2008, consistenti, in particolare, nella diffida del prefetto – entro il termine di sei mesi – a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata. Scaduto tale termine il prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta; il comma 7, inoltre, prevede che ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter
 

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essere risolta con le strutture e con le dotazioni esistenti nella stessa regione, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni.
      L'articolo 2 del decreto-legge reca disposizioni riguardanti i consorzi di bacino campani operanti nel settore dei rifiuti, prevedendo, in particolare: al comma 1, che per il personale consortile risultato in esubero rispetto alla definizione delle piante organiche, di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, sia proseguito, non oltre il termine del 31 dicembre 2001, il trattamento previsto dalla disciplina in materia di ammortizzatori sociali già previsto dal comma 2 del citato articolo 13 in attesa del loro reimpiego; al comma 2, la separazione delle funzioni svolte dal Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta nell'ambito dei rispettivi compendi provinciali di Napoli e di Caserta.
      L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge autorizza la regione Campania a disporre delle occorrenti risorse finanziarie, nel limite di euro 150 milioni, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013, per interventi di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti, anche ricorrendo a misure di carattere sostitutivo; il comma 2 prevede che per gli interventi di compensazione ambientale e di bonifica di cui all'accordo di programma dell'8 aprile 2009 sottoscritto dai comuni interessati con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede entro il limite massimo di 282 milioni di euro a carico del FAS in particolare, per la parte di competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro a valere sulla quota assegnata alla regione Campania di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1 del 2009 e, per la parte di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse del FAS.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

        Il provvedimento contiene alcuni interventi necessari a superare la situazione di criticità in cui versa il territorio della regione Campania nel settore dei rifiuti.

Articolo 1

        Comma 1: la disposizione sopprime, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, la prevista realizzazione di discariche presso i comuni di Terzigno – località di Cava Vitiello, Serre – località Valle della Masseria e Andretta – località Pero Spaccone (Formicoso). Trattasi di impianti mai realizzati; pertanto la norma non comporta effetti finanziari negativi.

        Comma 2: il comma pone in capo al presidente della regione Campania la responsabilità delle procedure per la realizzazione urgente di impianti per il recupero, la produzione o la fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti. A tal fine egli può nominare commissari straordinari che, quali amministrazioni aggiudicatrici, individuano il soggetto aggiudicatario e le aree occorrenti, svolgendo a tal fine le funzioni del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, avvalendosi degli uffici delle amministrazioni regionale e provinciali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        Comma 5: il comma riformula integralmente il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, che, nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, affidava all'ASIA Spa del comune di Napoli la gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino, con oneri a carico esclusivo della stessa società, coperti mediante gli introiti derivanti dalle tariffe. Nella gestione subentra, in virtù del comma in parola, la provincia tramite la propria società provinciale, che parimenti provvederà con copertura di tutti gli oneri a carico delle tariffe. Pertanto, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi.

        Comma 7: la norma prevede, nelle more della realizzazione degli impianti di cui al citato decreto-legge n. 90 del 2008, che il Governo possa promuovere un accordo interregionale per consentire il trasporto in un'altra regione dei rifiuti che nella regione Campania non possano trovare collocazione, in caso di situazione di criticità. Dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendo i soggetti interessati provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

 

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Articolo 2

        Comma 1: la norma dispone la proroga, non oltre il 31 dicembre 2011, della disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, del citato decreto-legge n. 195 del 2009, che aveva previsto l'applicazione, fino al 31 dicembre 2010, degli ammortizzatori sociali al personale non collocato nella dotazione organica dei consorzi operanti nella regione Campania. Si tratta, come per il citato articolo 13, comma 2, di circa 700 unità, con conseguente onere pari a complessivi euro 30.000.000. In merito alla predetta copertura finanziaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito assicurazioni circa la capienza del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, senza pregiudizio per gli interventi già programmati a carico del Fondo stesso.

        Comma 2: il comma dispone che le funzioni del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta siano esercitate separatamente, su base provinciale, secondo le disposizioni dei relativi piani di gestione. Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disciplina organizzatoria, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3

        Comma 1: al fine di consentire tutte le iniziative, anche di carattere impiantistico, concernenti la gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, la norma autorizza la stessa regione a disporre delle risorse della quota del FAS di competenza regionale, relative al programma attuativo regionale, nel limite massimo di 150 milioni di euro, che ope legis potranno essere utilizzate per le predette finalità.

        Comma 2: la norma intende dare immediata attuazione alle misure di compensazione ambientale e bonifica di cui all'articolo 11, comma 12, del citato decreto-legge n. 90 del 2008, che ha previsto la stipula, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di accordi con soggetti pubblici o privati, con oneri, nel limite massimo di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sul FAS di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, programmazione 2007-2013.

        A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha già sottoscritto, in data 8 aprile 2009, un accordo di programma con la regione Campania, per l'attivazione di complessivi 282 milioni di euro.

        In relazione alla sopravvenuta riprogrammazione delle risorse del FAS per il periodo 2007-2013, è stato necessario riformulare la copertura finanziaria specificando che le risorse da utilizzare nell'ambito del FAS, per dare attuazione all'accordo di programma già sottoscritto, sono quelle destinate al programma attuativo regionale della Campania, di cui alla delibera CIPE n. 1 del 2009 – articolo 1, punto 1.2 – che verranno conseguentemente ridotte e immediatamente trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla regione Campania, per quanto di rispettiva competenza.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

        L'intervento normativo in questione è finalizzato a individuare idonee soluzioni volte al superamento del contesto emergenziale presente nella regione Campania, relativo allo smaltimento dei rifiuti, e necessarie a evitare possibili ripercussioni o pregiudizi sulla salute della popolazione e sull'ordine pubblico.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il quadro normativo nazionale relativo agli anni 2008 e 2009 in materia di smaltimento rifiuti nella regione Campania è costituito dalle disposizioni di seguito elencate:

            decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile;

            decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il provvedimento incide sugli ultimi decreti-legge adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania, in quanto va a integrare e a modificare il predetto quadro normativo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i princìpi costituzionali e, anzi, si pone in linea con i princìpi dettati dagli articoli 76 e 77 della Costituzione.

 

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5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        L'intervento non presenta profili di incompatibilità con le competenze delle autonomie locali e si pone in conformità al riparto di potestà legislativa di cui all'articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Il provvedimento realizza un giusto bilanciamento tra i princìpi di sussidiarietà verticale, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, operando una corretta allocazione delle competenze amministrative ai più adeguati livelli territoriali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Nessuna segnalazione sul punto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        La Commissione europea ha avviato la procedura d'infrazione n. 2007/2195 ai sensi dell'articolo 226, secondo comma, del Trattato

 

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CE, diretto a fare dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, con riferimento alla regione Campania, tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente, ed in particolare non avendo stabilito una rete adeguata e integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, e che la stessa Repubblica italiana è condannata al pagamento delle spese di giudizio, con sentenza della IV sezione della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Non si rilevano profili d'incompatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si hanno indicazioni al riguardo.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si hanno indicazioni al riguardo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non vengono introdotte dal testo nuove definizioni normative, in quanto si è fatto ricorso alla terminologia tecnica utilizzata dagli operatori di settore.

 

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2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre alcune disposizioni recate nel decreto.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Si rilevano delle abrogazioni implicite al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e al comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che sono interamente sostituiti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il testo non introduce disposizioni aventi gli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

        Non sono previsti atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto

 

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nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Non si hanno segnalazioni al riguardo.

 

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ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n.127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

Articolo 6-ter.
(Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti).

      1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.

(omissis)

Articolo 9.
(Discariche).

      1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) – località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) – località Postarza; Serre (SA) – località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) – località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) – località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono – Cupa del cane); Caserta – località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) – località Ferrandelle; Serre (SA) – località Valle della Masseria.

(omissis)
 

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Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

Articolo 9.
(Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti).

(omissis)

        2. Nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008, l'ASIA S.p.a. del comune di Napoli assicura la necessaria funzionalità dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e, all'uopo, subentra nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino di cui all'articolo 6 del citato decreto. Presso i detti impianti la società ASIA provvede, secondo priorità concordate con la provincia di Napoli, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale, assicurando l'integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di Napoli di cui all'articolo 11, all'uopo utilizzando il personale già in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro. I relativi oneri sono a carico esclusivo della società ASIA, che vi farà fronte mediante gli introiti derivanti dalle tariffe.

(omissis)

Articolo 11.
(Regione, province, società provinciali e consorzi).

(omissis)

      5. Ferma la responsabilità penale ed amministrativa degli amministratori e dei funzionari pubblici dei comuni per le condotte o le omissioni poste in essere in violazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che possono essere attivate a carico delle amministrazioni comunali anche in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(omissis)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2010.

Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Considerato che il permanere di una situazione di elevata criticità dei rifiuti nel territorio della regione Campania impone di definire con urgenza misure atte ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani senza soluzione di continuità;

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare le realizzazione di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti ed incrementare i livelli della raccolta differenziata;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti).

        1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: «Andretta (AV) – località Pero Spaccone (Formicoso)», «e località Cava Vitiello» e «; Serre (SA) – località Valle della Masseria» sono soppresse.

        2. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, produzione o fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, può procedere, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina di commissari straordinari che, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e

 

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provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed, a tale fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti alla metà.

        3. In considerazione degli interventi tecnici praticati presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e volti a conseguire idonei livelli di biostabilizzazione dei rifiuti, all'articolo 6-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: «CER 19.05.01» sono inserite le seguenti: «, CER 19.05.03»;

            b) è infine aggiunto il seguente periodo: «I rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.».

        4. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-ter del citato decreto-legge n. 90 del 2008, è inserito il seguente: «1-bis. Presso gli impianti di cui al comma 1 è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti.».

        5. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente: «2. La provincia di Napoli assicura la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria società provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria società, conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza.».

        6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23

 

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maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come certificati dalla regione Campania, il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.».

        7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come modificato dal presente decreto, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.
(Consorzi operanti nel settore dei rifiuti).

        1. Al personale non collocato nell'ambito della dotazione organica dei Consorzi operanti nella regione Campania nel settore dei rifiuti, determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano ad applicarsi, non oltre il termine del 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 13, in vista del loro reimpiego.

        2. Le funzioni del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione del presente comma non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 3.
(Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale).

        1. Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le

 

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misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, nonché per assicurare comunque l'attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la regione Campania è autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attività di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualità 2007-2013.

        2. Il comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente: «12. Agli interventi di compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro, a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, che viene corrispondentemente ridotta e, per la parte di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse che, per il corrispondente importo, vengono immediatamente trasferite alla stessa Regione.».

Articolo 4.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 26 novembre 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei ministri.
Maroni, Ministro dell'interno.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Alfano.


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Allegato Disegno di Conversione Decreto Legge
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