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PDL 3857-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3857-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'interno
(MARONI)

di concerto con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

con il ministro dello sviluppo economico
(ROMANI)

e con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza

Presentato il 12 novembre 2010

(Relatori: SANTELLI per la I Commissione;
SISTO per la II Commissione)


NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia), il 25 novembre 2010, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3857 e rilevato che:

                esso presenta una pluralità di disposizioni che incidono in materia di sicurezza nelle competizioni sportive (articoli 1 e 2), di criminalità organizzata e di cooperazione internazionale di polizia (articoli 3, 4 e 5), di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici (articoli 6 e 7), di sicurezza urbana (articoli 8 e 9) e di funzionalità del Ministero dell'interno (articolo 10), il cui elemento unificante risulta essere la finalità di assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività; peraltro, il testo è articolato in cinque capi, ognuno dei quali corrispondenti agli aspetti testé richiamati;

                nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in parte oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra in particolare all'articolo 1, comma 1, che ripristina fino al 2013 una norma originariamente introdotta a regime (nel 2001) e resa transitoria con successivi decreti che ne hanno di volta in volta prorogato l'efficacia, da ultimo, fino al 30 giugno 2010;

                inoltre esso, agli articoli 3, 6 e 7 interviene su norme di recente approvazione (rispettivamente, il decreto-legge n. 78 del 2010, il decreto-legge n. 4 del 2010 e la legge 13 agosto 2010, n. 136, così detto «Piano antimafia»), circostanza che, come già rilevato in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

                il provvedimento, all'articolo 3, comma 3, reca una disciplina derogatoria senza precisare compiutamente quali siano i margini della deroga medesima;

                il testo reca, agli articoli 6 e 7, norme che incidono sull'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, procedendo contestualmente all'interpretazione, all'attuazione e alla novellazione del suddetto articolo, circostanza suscettibile di ingenerare dubbi in ordine all'efficacia temporale delle disposizioni ed, in particolare, agli effetti retroattivi di quelle oggetto di interpretazione autentica;

                il testo, all'articolo 10, reca una rubrica non pienamente corrispondente al suo contenuto, che riguarda gli incarichi di gestione commissariale straordinaria, senza limitarsi – come fa la rubrica – alle sole gestioni commissariali dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa;

 

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                il decreto, al comma 2 dell'articolo 1, nel novellare l'articolo 1 del decreto-legge n. 8 del 2007, opera un rinvio al «piano approvato dal gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo» dell'articolo 2-ter del medesimo decreto-legge, senza indicare né gli estremi del decreto attuativo, né quale sia il «piano» in questione;

                il provvedimento, all'articolo 5, istituisce un nuovo «Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia» nell'ambito del Ministero dell'interno, del quale non viene fornita alcuna indicazione sulla sua composizione, ad eccezione del suo presidente; a tale Comitato viene affidata la predisposizione di linee di indirizzo strategico qualificate dalla norma come urgenti, ma per la cui adozione non viene tuttavia fissato un termine, né se ne prevede un aggiornamento periodico;

                infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 – laddove si prevede che al personale addetto agli impianti sportivi di cui all'articolo 2-ter del decreto legge n. 8 del 2007, possono essere affidati «altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia» la cui definizione delle condizioni e delle modalità di conferimento viene attribuita, dal comma 2, ad un successivo decreto ministeriale – sia precisato in modo puntuale l'ambito delle mansioni ulteriori cui si intende fare riferimento ovvero si chiarisca se al decreto previsto dal comma 2 sia demandata anche l'individuazione dei suddetti servizi, secondo quanto risulta, peraltro, dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione; al riguardo si evidenzia, inoltre, che i successivi commi 3 e 4 dell'articolo 2 equiparano la violenza o la minaccia nei confronti del personale addetto agli impianti sportivi alla violenza o minaccia a pubblico ufficiale, purché i suddetti addetti siano riconoscibili e la condotta sia riconducibile alle mansioni svolte, introducendo anche una circostanza aggravante;

        Il Comitato osserva altresì:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1, comma 1 – laddove si prevede che «le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge

 

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13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2013» – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella all'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, tenuto conto che i suddetti commi 1-ter e 1-quater non contengono alcun termine di efficacia delle disposizioni dagli stessi recate, che dunque si desume solo da una lettura combinata dell'articolo 8 con 1'articolo 1-bis del decreto-legge n. 28 del 2003, che fissa un termine più volte prorogato negli anni;

                all'articolo 6, comma 4 – che reca norme di interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – si dovrebbe valutare l'opportunità di precisarne gli effetti retroattivi, dal momento che esso si riferisce anche ad elementi introdotti ex novo dal successivo articolo 7 (segnatamente le comunicazioni relative ai conti correnti);

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 10, dovrebbe valutarsi l'esigenza, al fine di scongiurare dubbi interpretativi in ordine alla portata della disposizione, di chiarire se si intenda fare riferimento a tutti gli «incarichi di gestione commissariale straordinaria», come risulta dal corpo dell'articolo, ovvero alle sole «gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa», come testualmente recita la rubrica.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato il decreto-legge n. 187 del 2010 recante misure urgenti in materia di sicurezza, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            condivisa in particolare la necessità di rafforzare le misure volte a garantire la sicurezza degli eventi sportivi a carattere internazionale, di cui all'articolo 1;

            auspicato uno sforzo più coeso tra i Paesi dell'Unione europea sul piano dello scambio di informazioni relative a tifosi da considerare a rischio;

 

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            esaminato il dettato dell'articolo 5, relativo al potenziamento della cooperazione di polizia, da realizzare mediante l'istituzione di un Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia;

            rilevato che il provvedimento nulla dispone in merito alla composizione del citato Comitato, chiamato a predisporre urgenti linee di indirizzo strategico anche in attuazione di impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati;

            esprime,

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le attività in materia di potenziamento della cooperazione internazionale di polizia siano sviluppate in stretto raccordo con il Ministero degli affari esteri, anche attraverso la partecipazione di un rappresentante di tale Dicastero alle riunioni del Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di Polizia e ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, il disegno di legge n. 3857, di conversione del decreto-legge n. 187 del 2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza;

            condivisa l'esigenza di instaurare un meccanismo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti pubblici che assicuri la piena trasparenza del settore ed eviti ogni infiltrazione della criminalità organizzata, e che consenta di contrastare efficacemente il fenomeno del riciclaggio di capitali di provenienza illecita;

            ribadita, al tempo stesso, l'opportunità, già segnalata dalla Commissione Finanze nel parere espresso sul disegno di legge C. 3290,

 

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divenuto legge n. 136 del 2010, di evitare che il predetto meccanismo di tracciabilità introduca eccessivi oneri burocratici per le imprese di piccole e medie dimensioni;

            rilevato come le modifiche apportate dal decreto – legge n. 187 alla predetta legge n. 136 sono orientate ad introdurre opportuni elementi di flessibilità in tale ambito,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento al numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, il quale sostituisce il comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, specificando che in ogni transazione finanziaria relativa a contratti di appalto pubblici dovrà essere inserito il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oltre al Codice unitario del progetto (CUP), qualora ne sia prevista l'obbligatorietà ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2003, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare la previsione, nel senso di individuare, eventualmente attraverso il rinvio ad un atto di normativa secondaria, specifiche modalità di adempimento dello stesso, per le imprese (quali, in particolare, quelle che forniscono servizi di ristorazione collettiva) che si approvvigionano cumulativamente, presso uno o più fornitori, delle materie prime o dei servizi necessari per l'esecuzione di una pluralità di contratti di appalto, atteso che le predette imprese incontrerebbero altrimenti serie difficoltà nel rispettare tale prescrizione, nonché di prevedere una fase transitoria per consentire alle stesse imprese di adeguarsi al nuovo obbligo;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il termine a partire dal quale si applicano le modifiche alla legge n. 136 del 2010 apportate dal decreto – legge n. 187 sia calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto – legge n. 187, evitando che le imprese interessate possano essere sanzionate per il fatto di non aver ottemperato, in tale lasso di tempo, alle predette prescrizioni, in modo da assicurare loro un periodo di adattamento alla nuova disciplina;

            c) ancora con riferimento alle modifiche apportate dal decreto – legge all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare più puntualmente, eventualmente attraverso il rinvio ad un atto di normativa secondaria, gli strumenti alternativi al bonifico bancario o postale con i quali possono essere eseguiti i movimenti finanziari ed i pagamenti relativi a contratti di appalto pubblici.»

 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge n. 3857, di conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;

            rilevato che l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge aggiunge all'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, il comma 1-bis, il quale prevede la possibilità di affidare agli steward «altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia», senza tuttavia specificare di quali servizi si tratti;

            rilevato, altresì, che il comma 2 del medesimo articolo 2 demanda a un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione di detti servizi ausiliari dell'attività di polizia e la definizione delle condizioni e delle modalità per l'affidamento degli stessi, ma non reca alcuna previsione per la loro individuazione né per la definizione delle citate condizioni e modalità;

            rilevato, infine, che i commi 3 e 4 del medesimo articolo 2 estendono agli steward alcune norme penali a tutela delle Forze di polizia, a condizione che la condotta sanzionata sia riconducibile alle mansioni svolte dai medesimi steward in occasione delle manifestazioni sportive,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in premessa citato, quali servizi ausiliari dell'attività di polizia possano essere affidati agli steward;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge in premessa citato, i criteri cui dovrà attenersi il Ministro dell'interno nella individuazione dei servizi ausiliari di cui al comma 1 del medesimo articolo e nella definizione delle condizioni e delle modalità per l'affidamento degli stessi.

 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

          esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 3857, recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;

          valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge che, dettando norme di natura interpretativa dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, intendono rispondere ad un'esigenza di certezza dei rapporti contrattuali con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti, che rappresenta uno strumento molto efficace nella lotta alla criminalità di stampo mafioso;

          condiviso altresì il contenuto dell'articolo 7 che, introducendo novelle all'articolo 3 e all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, detta norme interpretative su alcuni dei punti più complessi relativi alla tracciabilità finanziaria negli appalti ed integra il relativo sistema sanzionatorio,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3857, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I e II;

            preso atto positivamente degli interventi contenuti nel testo, che si pongono il condivisibile obiettivo di potenziare l'azione di contrasto della criminalità;

            valutata positivamente, in particolare, la modifica apportata – con riferimento alle mansioni degli steward di cui all'articolo 2, comma 1 – al contenuto del decreto del Ministro dell'interno, previsto al comma 2 del medesimo articolo 2, che, con il fine di fare maggiore chiarezza rispetto alle predette mansioni, prevede che il citato decreto individui i servizi, ausiliari dell'attività di polizia, affidati agli steward e stabilisca le condizioni e le modalità per l'affidamento di tali servizi;

 

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            preso atto che l'articolo 9 dispone la sanzione della confisca di beni, in presenza di violazioni gravi o reiterate in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 9, si segnala l'opportunità di valutare l'ipotesi di rendere proporzionale la misura della confisca di beni rispetto all'entità e gravità della violazione riscontrata.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 2:

            al comma 2, le parole: «sono stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati i servizi, ausiliari dell'attività di polizia, di cui al comma 1-bis dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento degli stessi»;

            al comma 4, le parole: «in relazione alle mansioni svolte» sono sostituite dalle seguenti: «nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive».

        All'articolo 3:

            al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia» sono soppresse;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e non possono avere durata superiore a due anni. A tali fini all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012».

        All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: «Ministro della giustizia» sono aggiunte le seguenti: «tra quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia».

 

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        All'articolo 5, comma 1, al primo periodo, le parole: «predisposte urgenti linee di indirizzo strategico» sono sostituite dalle seguenti: «predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, urgenti linee di indirizzo strategico, aggiornate annualmente,».

        All'articolo 6:

            al comma 2, le parole: «della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto»;

            è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni».

        All'articolo 7, comma 1, lettera a):

            il numero 1) è sostituito dal seguente:

        «1) al comma 1 le parole: “bonifico bancario o postale” sono sostituite dalle seguenti: “bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”»;

            dopo il numero 2 è inserito il seguente:

        «2-bis) al comma 3 le parole: “500 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1.500 euro” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti”»;

            il numero 3) è sostituito dal seguente:

        «3) al comma 4 le parole: “bonifico bancario o postale” sono sostituite dalle seguenti: “bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”»;

            al numero 8), capoverso comma 9-bis, le parole: «determina la risoluzione di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «costituisce causa di risoluzione».

        All'articolo 10, comma 1, capoverso 2-bis:

            al primo periodo, dopo le parole: «o a situazioni di emergenza» sono inserite le seguenti: «i prefetti,» e le parole: «sono collocati» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere collocati»;

            al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «I prefetti,».

 

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TESTO DEL DECRETO-LEGGE N. 3857-A
 

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Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2010.
 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Misure urgenti in materia di sicurezza.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;  
        Considerata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare mirati interventi per rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia;  
        Ritenuta inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalità del Ministero dell'interno;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2010;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;  

emana
 

il seguente decreto-legge:
 
Capo I
MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

Capo I
MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive).

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive).

        1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2013.

        Identico.


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        2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.».  

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Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi).
Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi).
        1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.».         1. Identico.
        2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente adottato.          2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i servizi, ausiliari dell'attività di polizia, di cui al comma 1-bis dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento degli stessi, attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente adottato.
        3. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale.».          3. Identico.
        4. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente: «Art. 6-quinquies. – (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.».          4. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente: «Art. 6-quinquies. – (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purché riconoscibili e nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.».

Pag. 20-21
Capo II
POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA
Capo II
POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA
Articolo 3.
(Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).
Articolo 3.
(Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

        1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:
            a) all'articolo 2-undecies:              a) identico:
                1) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;»;                  1) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;»;
                2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.»;                  2) identico;
            b) all'articolo 2-sexies, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».              b) identica.

        2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

        2. Identico.

            a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate;»;  

Pag. 22-23
            b) all'articolo 7, dopo il comma 3-ter è aggiunto, in fine, il seguente: «3-quater. L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.».  
        3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, stipula, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione, contratti di lavoro a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.          3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e non possono avere durata superiore a due anni. A tali fini all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.
        4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.          4. Identico.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.          5. Identico.

Pag. 24-25
Articolo 4.
(Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale).
Articolo 4.
(Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale).

        1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione è integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia.».

        1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione è integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia tra quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia.».


Pag. 26-27
Articolo 5.
(Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia).
Articolo 5.
(Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia).

        1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

        1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, urgenti linee di indirizzo strategico, aggiornate annualmente, per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

Pag. 28-29
Capo III
DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Capo III
DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Articolo 6.
(Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).
Articolo 6.
(Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).

        1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

        1. Identico.

        2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.          2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni.
        3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.          3. Identico.
        4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.          4. Identico.
        5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.          5. Identico.

Pag. 30-31
Articolo 7.
(Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).
Articolo 7.
(Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).

        1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 3,             a) identico,
                1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale. » sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. »;                  1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»;
                2) il comma 2 è sostituito dal seguente:                  2) identico;
«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;  
  2-bis) al comma 3 le parole: «500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti»;
                3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. »;                  3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»;
                4) il comma 5 è sostituito dal seguente:                  4) identico;
        «5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»;  

Pag. 32-33
                5) il comma 6 è abrogato;                  5) identico;
                6) il comma 7 è sostituito dal seguente:                  6) identico;
        «7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;  
                7) il comma 8 è sostituito dal seguente:                  7) identico;
        «8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.»;  
                8) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:                  8) identico:
        «9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.».          «9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.».
            b) all'articolo 6,             b) identica.

        1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

 
            «In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione».  
        2) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:  
        «5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.».  

Pag. 34-35

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Articolo 8.
(Attuazione delle ordinanze dei sindaci).

Articolo 8.
(Attuazione delle ordinanze dei sindaci).

        1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dal seguente:

        Identico.

        «9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.».  

Pag. 36-37
Articolo 9.
(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca).
Articolo 9.
(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca).
        1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.».          Identico.

Pag. 38-39
Capo V
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Capo V
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Articolo 10.
(Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali).
Articolo 10.
(Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali).
        1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo il comma 2 è inserito il seguente:          1. Identico:
        «2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II può essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate.».          «2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza i prefetti, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, possono essere collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I prefetti, i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II può essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate.».

Pag. 40-41
Articolo 11.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 12 novembre 2010.

 

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Maroni, Ministro dell'interno.
Alfano, Ministro della giustizia.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Romani, Ministro dello sviluppo economico.
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.  


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