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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 2661-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2661 Antonio Pepe, recante «Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
tenuto conto che l'articolo 2 fa riferimento, in via generica, ai «posti disponibili di seguito a concorsi per trasferimento andati deserti» e che si prevede poi la nomina quali notai dei «candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Ministro della giustizia del 10 luglio 2006»;
evidenziata la necessità di circoscrivere l'ambito temporale a cui si fa riferimento con la suddetta previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2,
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 2, precisi la Commissione di merito che i posti disponibili a seguito dei «concorsi per trasferimento andati deserti» ivi richiamati sono quelli esistenti al momento della formazione della graduatoria del concorso per esame indetto con decreto del Ministro della giustizia del 10 luglio 2006.
(13 ottobre 2010)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 2661 Antonio Pepe, recante «Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che la condizione posta in tale parere è stata recepita dalla Commissione di merito,
esprime
(27 ottobre 2010)
TESTO |
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1. Alla legge 18 maggio 1973, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni: | 1. All'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, le parole: «dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici per cento». |
a) all'articolo 1, le parole: «dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque per cento»; | |
b) all'articolo 2, il secondo comma è abrogato. | |
1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Direttore generale della giustizia civile 10 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale n. 54 del 18 luglio 2006, sono nominati notai, nei limiti dei posti disponibili al momento della formazione della graduatoria del concorso medesimo, purché alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora in possesso dei requisiti prescritti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio, ad eccezione del requisito di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera b), della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modificazioni. |
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