PDL 3824
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3824
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TORAZZI, BONINO, D'AMICO, DESIDERATI, LUCIANO DUSSIN, FAVA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, ISIDORI, MAGGIONI, LAURA MOLTENI, NEGRO, POLLEDRI, RONDINI, STUCCHI
Riduzione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i componenti dei nuclei familiari e incremento delle medesime per i soggetti non coniugati senza figli a carico
Presentata il 29 ottobre 2010
Onorevoli Colleghi! — È evidente a tutti il divario di trattamento dei nuclei familiari in Italia rispetto ai
partner europei.
Un divario che è anche alla base della crisi demografica su tutto il territorio italiano, con le evidenti conseguenze economiche e sociali. Poiché la Repubblica si regge sui suoi cittadini e sui loro valori, che sono trasmessi
in primis nelle famiglie, è evidente come sia necessario un cambio dell'attuale politica fiscale. Cambio necessario anche confrontando la differenza dei consumi tra
single e famiglie: i primi indirizzati principalmente al consumismo e le seconde alla crescita dei figli e, di conseguenza, a investire sul futuro del Paese.
Una legislazione analoga a quella prevista dalla presente proposta di legge vige nella Repubblica federale tedesca.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ferme restando le disposizioni generali della fiscalità statale e degli enti locali, le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ridotte di due punti e mezzo percentuali per ciascuno dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati; in caso di nucleo familiare monoreddito composto da coniugi non legalmente ed effettivamente separati, le citate aliquote sono ridotte di cinque punti percentuali.
2. Le aliquote dell'IRPEF per ciascun coniuge non legalmente ed effettivamente separato sono ridotte ulteriormente di tre punti percentuali per ogni figlio a carico; in caso di nucleo familiare monoreddito composto da coniugi non legalmente ed effettivamente separati, le aliquote sono ridotte di sei punti percentuali.
3. Le aliquote dell'IRPEF sono aumentate di cinque punti percentuali per i cittadini non coniugati senza figli a carico.
4. In caso di nuclei familiari composti da genitori non legati da matrimonio e con figli a carico, le aliquote dell'IRPEF agevolate di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente alla madre.
Art. 2.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante il maggiore gettito derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 1 e, per la parte residua, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
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per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.