Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3829

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3829



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato CONTENTO

Modifica degli articoli 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione, concernenti l'ordinamento della magistratura

Presentata il 3 novembre 2010


      

torna su
Onorevoli Colleghi! – I rapporti tra l'ufficio dei magistrati giudicanti e quello dei pubblici ministeri rappresenta uno dei temi più dibattuti in Italia nel corso degli ultimi anni.
      La separazione delle carriere prevista dalla presente proposta di legge costituzionale non può non investire la delicata questione della organizzazione, sul piano costituzionale del Consiglio superiore della magistratura (CSM), supremo organo di controllo e di autogestione. Si tratta di una problematica cruciale del confronto politico, da troppo tempo alle prese con profonde lacerazioni e financo con scontri sociali a causa dello stato della giustizia.
      La presente proposta di legge costituzionale mira a una revisione del CSM completa, ma pur sempre rispettosa del tradizionale assetto finora rivestito dal Consiglio stesso.
      Ribadito il fondamentale principio di autonomia della magistratura rispetto ad ogni altro potere, così come disposto dall'articolo 104 della Costituzione, si prevede che il CSM sia articolato in due sezioni interne, la prima competente sui giudici a cui siano attribuite funzioni giudicanti, la seconda relativa ai pubblici ministeri. Il CSM resterà unico nella propria essenza, tant’è che alla sua guida è confermata la figura del Capo dello Stato. A mutare sarà solo la suddivisione interna. È questo il punto focale dell'intera proposta di legge costituzionale, che riverbera, poi, effetti a cascata sui successivi articoli della Carta. Di conseguenza, il CSM si comporrà di due rami, l'uno distinto dall'altro ma tra loro complementari.
      La differenza rispetto alla situazione attuale è palese e altrettanto evidente risulta, però, la perfetta aderenza del nuovo sistema di funzionamento della magistratura con i tradizionali canoni del nostro ordinamento giuridico. Ne fa fede anche la limitatezza dell'intervento, con riferimento sia al numero di articoli della Costituzione che vengono modificati, sia al
 

Pag. 2

contenuto stesso delle modifiche apportate al testo vigente. Le stesse percentuali dei componenti eletti dal Parlamento non cambiano. Per ovvie ragioni tecniche, i vice presidenti diventano, invece, due in luogo dell'unico previsto dall'odierno impianto gerarchico.
      Le modifiche ai successivi articoli 105, 106, 107 e 110 della Costituzione rappresentano dei naturali aggiustamenti tecnici dell'attuale testo costituzionale con quello che deriverà dalla conformazione del CSM stabilita dal nuovo articolo 104. Di particolare rilievo è la novità introdotta nell'articolo 105 laddove lo stesso demanda alla legge il compito di definire le modalità di svolgimento dei procedimenti disciplinari, affidandoli, però, a commissioni formate, a maggioranza, dai cosiddetti «componenti laici».
      Il quinto comma del novellato articolo 107 tende a disciplinare una problematica particolarmente sentita: si tratta del tema della responsabilità dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio delle rispettive funzioni. Attese le estreme delicatezza e gravità della questione affrontata, si è ritenuto di istituire sull'argomento un'autentica riserva di legge, demandando a norme di tale rango la definizione, nel caso concreto, delle modalità di attuazione dell'odierno principio costituzionale.
      Infine, si è rivelato indispensabile prevedere una disposizione transitoria che consenta al sistema giudiziario di adeguarsi alle innovazioni contemplate dalla presente proposta di legge costituzionale. Le modifiche introdotte avranno materialmente efficacia solo dopo che l'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, sarà stato adeguato; fino ad allora continueranno a essere applicate le disposizioni vigenti.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 104 della Costituzione).

      1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 104. – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
      La legge assicura la separazione delle carriere tra i magistrati che assolvono alla funzione giurisdizionale e i pubblici ministeri.
      Il Consiglio superiore della magistratura è distinto in due sezioni, una per i magistrati e una per i pubblici ministeri.
      Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
      I componenti di ciascuna sezione sono eletti per due terzi dai magistrati appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.
      Il Consiglio elegge due vicepresidenti, uno per ciascuna sezione, tra i componenti designati dal Parlamento.
      I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
      Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 105 della Costituzione).

      1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 105. – Spettano a ciascuna sezione del Consiglio superiore della magistratura,

 

Pag. 4

secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati e dei pubblici ministeri.
      La legge sull'ordinamento giudiziario assicura che il procedimento disciplinare sia affidato a commissioni composte in maggioranza dai membri eletti, per ciascuna sezione, dal Parlamento».

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 106 della Costituzione).

      1. L'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 106. – Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
      La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
      Su designazione conforme delle sezioni del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori».

Art. 4.
(Modifica dell'articolo 107 della Costituzione).

      1. L'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 107. – I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione di ciascuna sezione di cui si compone il Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

 

Pag. 5


      Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
      I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
      Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
      La legge disciplina la responsabilità dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie».

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 110 della Costituzione).

      1. L'articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 110. – Ferme le competenze di ciascuna sezione del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».

Art. 6.
(Norma transitoria).

      1. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, alle disposizioni degli articoli 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione, come sostituiti dalla presente legge costituzionale, si applicano le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su