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PDL 3815

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3815



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GOLFO, CAZZOLA, BONIVER, ARMOSINO, SANTELLI, MUSSOLINI, DI CENTA, RENATO FARINA, SBAI, LEHNER, MISTRELLO DESTRO, CALABRIA, PELINO, DIMA, PAOLO RUSSO, GAVA, MILANATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di paternità

Presentata il 27 ottobre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La condivisione dei compiti all'interno della famiglia rappresenta certamente un elemento fondamentale e di grande crescita culturale in ogni Paese avanzato. La parità tra i genitori nella partecipazione attiva alla crescita dei figli è un traguardo che il nostro Paese ancora non ha raggiunto del tutto, in quanto sussistono moltissime difficoltà nel conciliare vita familiare e vita lavorativa. Si pensi, ad esempio, alle donne lavoratrici che, proprio a causa della maternità, si assentano dal posto di lavoro per un periodo prolungato e che al loro rientro spesso si trovano a dover affrontare notevoli difficoltà riguardanti il reinserimento nel posto di lavoro e la progressione della carriera.
      Se per le madri, però, l'astensione dal lavoro in caso di maternità è obbligatoria, più complicata è la situazione dei padri, a cui è concessa soltanto una mera possibilità di astenersi dal lavoro per assistere il neonato, per dare un valido sostegno alla madre e per contribuire concretamente all'andamento della vita familiare.
      In Italia, infatti, la materia relativa al congedo di paternità e di maternità è disciplinata dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che, però, prevede soltanto un congedo di paternità facoltativo.
      Rendere il congedo di paternità obbligatorio rappresenterebbe un'innovazione e
 

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un elemento di crescita sociale nella nostra società e favorirebbe, tra l'altro, anche l'occupazione femminile.
      Sarebbe un processo di modernizzazione in linea con gli altri Paesi europei, in cui già vige tale disciplina, come in Svezia (dove i padri hanno trenta giorni di congedo retribuito), in Francia (undici giorni), in Inghilterra (tre giorni) e in Portogallo (dove il congedo obbligatorio per i padri è introdotto già dal 2002). In Norvegia i genitori hanno diritto a un congedo parentale retribuito durante il primo anno di vita del figlio che non superi un anno complessivo, considerando nel totale i permessi presi da entrambi i genitori. La Norvegia è il primo Paese al mondo ad aver previsto una quota di congedo parentale riservata al padre.
      Anche il Parlamento europeo si è espresso in tal senso e ha approvato il 21 ottobre scorso modifiche alla legislazione europea che prolungano a venti settimane il congedo parentale obbligatorio per le madri e che istituiscono un congedo di due settimane per i padri, tutti retribuiti al 100 per cento dello stipendio.
      Occorre poi sottolineare che in Italia il congedo di paternità è una rarità: dalle statistiche, infatti, risulta che esso è richiesto soltanto dal 4 per cento dei padri.
      La presente proposta di legge, anche con l'obiettivo di uniformare il nostro Paese a quelli europei, attraverso una modifica all'articolo del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, introduce il congedo di paternità obbligatorio, offrendo ai padri la possibilità di usufruire di quindici giorni retribuiti al 100 per cento entro i primi tre mesi dalla nascita del figlio.
      L'onere di 100 milioni di euro annui è coperto attraverso un corrispondente aumento delle accise sulla birra, sull'alcol etilico e sui prodotti alcolici intermedi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di paternità obbligatorio).

      1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. Ferma restando la facoltà di cui al comma 1, il padre lavoratore è comunque tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quindici giorni lavorativi, entro i primi tre mesi dalla nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro. L'indennità prevista per tale periodo, pari al 100 per cento della retribuzione, è posta a carico del sistema previdenziale. Nel caso di lavoratore autonomo tale astensione è facoltativa».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 30-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di permesso retribuito per paternità).

      1. Dopo l'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
      «Art. 30-bis. – (Permesso retribuito per paternità). – 1. Il padre lavoratore, in aggiunta al congedo di cui all'articolo 28, ha diritto a un permesso facoltativo retribuito di cinque giorni lavorativi. Il permesso deve essere fruito entro i primi tre mesi dalla nascita del figlio e può essere preso in una volta sola o in giorni separati. Per

 

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tale periodo la retribuzione è pari al 100 per cento ed è posta a carico del sistema previdenziale».

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 28 e 30-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come rispettivamente modificato e introdotto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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