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PDL 3716

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3716



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SARUBBI, BIANCOFIORE, GOISIS, BARBARESCHI, PEZZOTTA, VERNETTI, FAVIA, LO MONTE, ZAMPARUTTI, BARBI, BERRETTA, BINETTI, BOBBA, BOCCUZZI, BOFFA, BOSSA, BRAGA, BRANDOLINI, BUCCHINO, BURTONE, CAMBURSANO, CARLUCCI, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CECCUZZI, COLOMBO, COMPAGNON, COSCIA, D'ANTONA, DE CAMILLIS, DE MICHELI, DE PASQUALE, DE TORRE, D'INCECCO, FADDA, FARINONE, FERRARI, FOGLIARDI, FONTANELLI, GARAVINI, GIACHETTI, GINEFRA, GINOBLE, GIOVANELLI, GIULIETTI, GNECCHI, GOZI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, LANZILLOTTA, LARATTA, LOSACCO, LUCÀ, LUSETTI, MARCHI, MAZZARELLA, MELANDRI, GIORGIO MERLO, MIGLIOLI, MOGHERINI REBESANI, MOTTA, NARDUCCI, NICOLAIS, OLIVERIO, PEDOTO, PELUFFO, PES, PICIERNO, PISTELLI, PIZZETTI, POMPILI, PORTA, RAMPI, REALACCI, ROSSO, RUBINATO, RUGGHIA, SAMPERI, SERVODIO, TASSONE, TIDEI, TOUADI, TULLO, VENTURA, VILLECCO CALIPARI, ZACCHERA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, sottoscritta a Oslo il 3 dicembre 2008, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno concernenti il divieto d'impiego, di produzione, di trasferimento e di commercializzazione delle munizioni a grappolo, nonché disposizioni volte a garantire l'assistenza, la riabilitazione e il risarcimento delle vittime e la distruzione delle scorte esistenti nonché a contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di munizioni a grappolo

Presentata il 17 settembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Le bombe a grappolo (cluster bomb) sono armi da guerra che uccidono e feriscono migliaia di civili innocenti. Sono armi di grandi dimensioni, lanciate da aerei, elicotteri o da sistemi d'artiglieria, lanciarazzi e lanciamissili,
 

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che si aprono a mezz'aria spargendo centinaia (o nel caso di quelle d'artiglieria decine) di sub-munizioni più piccole. Le munizioni cluster sono in grado di distruggere obiettivi estesi e di colpire bersagli in movimento. Le sub-munizioni sono progettate in modo da esplodere al momento dell'impatto al suolo e tuttavia, nel caso in cui il dispositivo non funzioni, rimangono attive e possono esplodere al minimo tocco o spostamento, diventando di fatto delle mine terrestri. Il tipo più comune è progettato per colpire persone e veicoli, ma esistono varianti specifiche atte a distruggere piste di atterraggio, linee elettriche, liberare sostanze chimiche, biologiche o persino volantini.
      Le sub-munizioni cluster si nascondono nel terreno come le mine antiuomo ma possono avere effetti ancora più devastanti in quanto, scagliate a distanza e con una dispersione casuale nel terreno, possono uccidere in un raggio di 150 metri. L'instabilità delle munizioni cluster le rende non solo pericolose per chi le dovesse toccare, ma anche per il personale militare e civile addetto allo sminamento; inoltre, la potenza delle cariche le rende ancora più letali delle mine.
      Il tasso di mancata esplosione dichiarato dalle case produttrici è del 5 per cento, ma i dati raccolti nei Paesi colpiti da questi ordigni dimostrano che la percentuale arriva a toccare il 25 per cento. Questo tasso è influenzato da fattori tecnici, ma anche dalle condizioni del terreno e dall'altezza del lancio.
      In considerazione della loro natura di «armi d'area», le munizioni cluster se utilizzate in prossimità di aree abitate da civili sono in grado di provocare effetti generalizzati e indifferenziati, sia immediati che a distanza di tempo a causa della contaminazione nel terreno degli ordigni inesplosi.
      Le munizioni cluster, dunque, per le loro caratteristiche intrinseche rendono difficile se non impossibile rispettare le norme di diritto internazionale umanitario, previste a protezione delle popolazioni civili.
      Il loro uso continua a sfidare princìpi consolidati del diritto internazionale umanitario, rappresentando una palese violazione dell'articolo 51 del I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, reso esecutivo in Italia dalla legge 11 dicembre 1985, n. 762, vieta espressamente, nei confronti della popolazione civile, attacchi indiscriminati realizzati con metodi o mezzi di combattimento che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato. Il citato Protocollo, all'articolo 57, attribuisce a coloro che preparano o decidono un attacco la responsabilità di prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno di ridurre al minimo, il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati.
      Per capire l'importanza della messa al bando di tali micidiali ordigni che minacciano le popolazioni civili, con conseguenze economiche e umanitarie inaccettabili, è utile segnalare quali e quante aree nel mondo sono state particolarmente colpite negli ultimi anni dalle micidiali cluster bombs.
      Si stima che, nelle guerre degli ultimi dieci anni, siano state utilizzate oltre 360 milioni di sub-munizioni cluster.
      Le aree con notevoli quantità di sub-munizioni inesplose sono: Nagorno-Karabakh, Libano, Indocina, specialmente in Laos e in Vietnam nella ex zona smilitarizzata, Kosovo, Afghanistan, Iraq e Sahara occidentale. Mentre i Paesi in cui sono state impiegate bombe a grappolo sono: Afghanistan, Albania, Bosnia-Erzegovina, Cambogia, Ciad, Croazia, Eritrea, Etiopia, Iraq, Israele, Kuwait, Laos, Libano, Montenegro, Pakistan, Russia (Cecenia), Arabia Saudita, Serbia (Kosovo), Sierra Leone, Sudan, Siria, Tagikistan, Vietnam e Sahara occidentale.
      In particolare, nell'ultimo conflitto del sud del Libano il 60 per cento delle bombe cluster è stato lanciato nelle immediate vicinanze di centri abitati o villaggi e il
 

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Mine Action Coordination Center delle Nazioni Unite ha stimato in più di un milione di munizioni le cluster inesplose.
      Il danno causato alle popolazioni è enorme: si calcola che degli 11.000 individui che, ogni anno, rimangono vittime di questi ordigni nei 23 Paesi dove sono disseminati, il 98 per cento siano civili e ben un quarto di essi siano bambini. Tragicamente, come succede per le mine antipersona, la forma e le dimensioni di questi ordigni costituiscono un motivo di attrazione per i più piccoli che le vedono come giocattoli.
      Fino a che mine e munizioni cluster saranno presenti sul territorio di un Paese non si potrà parlare di pace, nemmeno quando un conflitto si è concluso.
      A partire dal novembre 2003, il Governo norvegese ha dato vita a un importante processo negoziale di diplomazia umanitaria (sull'esempio di quello di Ottawa che ha portato al bando totale delle mine antipersona) definito «processo di Oslo», che ha visto impegnati Governi e organizzazioni della società civile di molti Paesi e ha portato nella conferenza di Dublino del maggio 2008, all'approvazione del testo della Convenzione sulle munizioni a grappolo (Convention on cluster munitions – CCM), aperto alla firma il 3 dicembre 2008 ad Oslo.
      La Convenzione di Oslo mette al bando l'uso delle bombe a grappolo, prevedendo la proibizione dell'uso, produzione, commercio e stoccaggio delle bombe cluster, impegna i Governi a distruggere gli stock esistenti negli arsenali militari, entro un periodo massimo di otto anni, a bonificare i territori contaminati e a fornire assistenza e riabilitazione alle vittime – includendo a pieno titolo in tale definizione non solo le persone che hanno sperimentato un diretto impatto con tali munizioni ma anche le loro famiglie e le comunità.
      Ad oggi, la Convenzione è stata firmata da 104 Paesi e ratificata da 37. Il Governo italiano è stato tra i primi Paesi a firmare questa importante Convenzione. Tra gli Stati che hanno intrapreso l'iniziativa diplomatica del cosiddetto «processo di Oslo», dando vita alla suddetta Convenzione sono la Norvegia, l'Austria, la Santa Sede, l'Irlanda, il Messico e la Nuova Zelanda. Tra gli altri Paesi che, fino ad oggi, l'hanno sottoscritta, pur avendo in dotazione stock di cluster bomb sono l'Albania, la Croazia, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Spagna, la Germania, il Giappone, la Moldova, il Montenegro, la Slovenia, l'Italia, eccetera. Tra gli altri Stati che hanno ratificato la Convenzione vi sono: Burkina Faso, Burundi, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Nicaragua, Niger, San Marino e Uruguay.
      Con le ultime ratifiche da parte di Burkina Faso e Moldavia la Convenzione è finalmente entrata in vigore il 1o agosto 2010, avendo raggiunto il quorum di 30 Stati ratificanti.
      Oltre che nell'ambito del «processo di Oslo», il problema delle bombe cluster è stato affrontato anche nell'ambito del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione di alcune armi convenzionali che possono risultare eccessivamente dannose (Convention on certain conventional weapons – CCW), del novembre 2003, che riguarda i residuati bellici inesplosi e obbliga gli Stati alla bonifica, reso esecutivo in Italia dalla legge 12 novembre 2009 n. 173.
      Il 28 ottobre 2009, due organizzazioni non governative olandesi, IKV Pax Christi e Netwerk Vlaanderen, hanno prodotto un rapporto dal titolo Worldwide investments in cluster munition: a shared responsibility, secondo il quale 138 istituzioni finanziarie forniscono investimenti e servizi finanziari alle otto imprese che producono bombe cluster, per un valore complessivo di circa 20 miliardi di dollari. Sulla spinta delle denunce del rapporto, la Cluster Munition Coalition (CMC) sta facendo pressione sulle istituzioni dei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione di Oslo affinché adottino normative che vietino agli investitori pubblici e privati di finanziare questo settore.
      I Parlamenti del Belgio, dell'Irlanda e del Lussemburgo hanno già approvato leggi che vietano gli investimenti nella produzione di bombe cluster, mentre i fondi pensione di Nuova Zelanda, Norvegia e Svezia hanno troncato qualsiasi legame
 

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con le compagnie produttrici. Iniziative parlamentari sulla questione sono in corso in Danimarca, Olanda, Norvegia e Svizzera, dove sono state proposte norme per vietare gli investimenti. Altri Paesi, come Libano, Messico, Ruanda e Norvegia, ritengono che l'investimento sia tra le forme di assistenza già proibite dalla Convenzione sulle munizioni cluster.
      Le «Indicazioni operative per l'esercizio dei controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa», emanate lo scorso maggio dalla Banca d'Italia, confermano la possibilità di introdurre anche nel nostro Paese restrizioni agli investimenti nel settore degli armamenti.
      Il «processo di Oslo» sta speditamente proseguendo il suo cammino.
      Lo scorso 7 giugno si è conclusa la Conferenza, svoltasi a Santiago del Cile, dedicata alla Convenzione sulle munizioni a grappolo a cui hanno partecipato più di 98 Paesi e 120 organizzazioni della società civile provenienti da tutto il mondo. I Governi del Cile, della Norvegia e il programma delle Nazioni unite per lo sviluppo (United nations development programmance – UNDP) hanno ospitato la Conferenza che si è delineata come il più grande incontro internazionale sulla Convenzione dopo quella dell'apertura alla firma di Oslo, preparando così il terreno di lavoro per la prima Conferenza degli Stati Parte che sarà ospitata dall'8 al 12 novembre 2010 dal Laos (PDR), uno dei Paesi, ad oggi, più contaminati da questa tipologia di ordigni.
      In tale occasione molti Stati europei, tra cui la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e la Spagna, avendo già ratificato la Convenzione, hanno confermato con i propri interventi durante la Conferenza del Cile un immediato impegno per la promozione e l'universalizzazione della Convenzione.
      Il Parlamento europeo ha approvato il 10 luglio 2010 la risoluzione European Parliament resolution on the entry into force of the Convention on Cluster Munitions (CCM) and the role of the EU P7 TA-PROV (2010) 0285, sull'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni cluster e il ruolo dell'Unione europea, dotando così la Convenzione di un nuovo e forte strumento per la sua applicazione e universalizzazione. La risoluzione, risultato del confluire in un unico documento delle mozioni presentate dai vari gruppi al Parlamento europeo (Verdi – Alleanza libera europea, Partito popolare europeo, Socialisti e democratici, Alleanza liberali e democratici per l'Europa, Sinistra unitaria europea), richiama gli Stati membri a: promuovere la Convenzione tra gli Stati che non vi hanno ancora aderito; attuare la Convenzione e fornire assistenza agli altri Stati affinché possano procedere all'attuazione; non sostenere un protocollo sulle munizioni cluster all'interno della Convenzione sulle armi convenzionali in quanto incompatibile con la Convenzione sulle munizioni cluster; partecipare alla prima Conferenza degli Stati parte, che sarà ospitata nella Repubblica democratica del Laos nel mese di novembre 2010.
      L'Italia non è tra i 37 Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Oslo (ha firmato ma non ottemperato pienamente il suo impegno mediante la sua ratifica) e per questo motivo viene nominata al punto 2 della risoluzione unitamente a Bulgaria, Cipro, Lituania, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Svezia e Ungheria. Ai Paesi citati viene richiesto dal Parlamento europeo di trattare il tema della ratifica come una questione di emergenza e di adempiere al loro impegno entro la fine del 2010.
      Va ricordato che il nostro Paese – anche grazie alla sensibilità della società civile e all'azione di indirizzo impressa al Parlamento italiano – è stato tra i primi Paesi ad adottare una legislazione che proibisce la produzione, l'uso, il commercio e la detenzione delle mine antipersona (legge del 29 ottobre 1997, n. 374), che l'Italia risulta tra i 156 Stati che hanno ratificato la Convenzione di Ottawa per la messa al bando totale di questi ordigni e che nel dicembre 2008 ha firmato la Convenzione sulle munizioni a grappolo.
      Con la presente proposta di legge intendiamo proporre la ratifica della Convenzione di Oslo e, sulla scia di quanto già
 

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avvenuto con la legge sulla messa al bando delle mine antipersona, introdurre le necessarie norme di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di disciplinare in modo organico la materia.
      La proposta di legge ha l'obiettivo di bandire l'uso dei micidiali ordigni e di vietarne la produzione, la conservazione, il trasferimento e la commercializzazione (articolo 3).
      In aderenza alla Convenzione di Oslo, la proposta introduce una compiuta definizione normativa dei micidiali ordigni (articolo 4).
      Accogliendo lo stesso percorso temporale stabilito dalla Convenzione di Oslo (entro otto anni), si disciplina la distruzione delle scorte di munizioni cluster esistenti sul nostro territorio, in dotazione alle Forze armate (articolo 6), disponendo anche la relativa copertura finanziaria (articolo 15). I costi per la distruzione delle scorte in dotazione alle Forze armate, sono stimati in circa 8.200.000 euro – onere complessivo derivante da 882.240 euro per la distruzione del sub-munizionamento in dotazione all'Esercito, 3.969.340 euro per la distruzione del sub-munizionamento bombe aereo, in dotazione all'Aeronautica, 271.800 per la distruzione del sub-munizionamento in dotazione alla Marina. Tale onere è coperto e ripartito con una previsione relativa al bilancio di previsione vigente, per quanto concerne il triennio 2010-2012 e, successivamente, a decorrere dal 2013, mediante regolare stanziamento nella manovra di bilancio, fino a completo adempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione di Oslo (fino alla decorrenza di otto anni).
      In considerazione del fatto che l'investimento è tra le forme di assistenza proibite dall'articolo 1 della Convenzione, la presente proposta di legge, in aderenza a quanto previsto già in altri Paesi, introduce misure specifiche volte a contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e sub-munizioni a grappolo (articolo 14). Su tale punto specifico è utile ricordare che Paesi come il Belgio, l'Irlanda, il Lussemburgo e la Nuova Zelanda hanno già approvato leggi che vietano gli investimenti nella produzione di munizioni cluster e che altri Paesi, come la Danimarca, i Paesi bassi, la Norvegia, la Svizzera e la Germania, stanno discutendo progetti in tale senso. Inoltre, la Francia, il Canada e il Regno Unito hanno sollecitato iniziative parlamentari, tra cui mozioni e pareri, per indirizzare i propri Governi a intraprendere una politica proattiva che includa il divieto degli investimenti, anche indiretti, in società che producono munizioni cluster o loro componenti.
      Tali specifiche misure introdotte nella presente proposta di legge, che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento, sono coerenti con quanto sottoscritto dal nostro Paese e intendono introdurre la proibizione del sostegno indiretto garantito dalle banche ad aziende di Paesi che, non avendo aderito a tale Convenzione, continuano a produrre mine antipersona o bombe cluster.
      La proposta di legge, infine, introduce una serie di disposizioni, analoghe a quanto previsto dalla legge di messa al bando delle mine antipersona (legge 29 ottobre 1997, n. 374), in particolare atte a disciplinare: gli obblighi di chi detiene o dispone di brevetti o tecnologie idonee alla fabbricazione di munizioni a grappolo (articolo 5); la designazione dell'autorità nazionale competente a presentare all'Organizzazione delle Nazioni unite (ONU) le dichiarazioni periodiche richieste dalla Convenzione di Oslo (articolo 7); l'accesso alle informazioni e ispezioni (articolo 8); le sanzioni (articolo 9); l'assistenza e la riabilitazione delle vittime colpite da munizioni cluster (articolo 10); la definizione, mediante decreto ministeriale, della ricognizione, della registrazione e delle modalità attuative circa la distruzione delle riserve esistenti di bombe cluster in dotazione alle Forze armate (articolo 11); la previsione di una relazione periodica al Parlamento contenente le informazioni circa distruzione degli arsenali e lo stato di attuazione della presente legge (articolo 12).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, sottoscritta a Oslo il 3 dicembre 2008, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della Convenzione stessa.

Art. 3.
(Messa al bando e divieti delle munizioni e sub-munizioni a grappolo).

      1. È vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di munizioni a grappolo come definite dall'articolo 4 della presente legge.
      2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione di munizioni e sub-munizioni a grappolo di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, come definite dall'articolo 4 della presente legge.
      3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, di munizioni e sub-munizioni a grappolo, o di parti di esse, nonché l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie

 

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idonee alla fabbricazione di munizioni a grappolo, o di parti di esse, come definite dall'articolo 4 della presente legge.
      4. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle attrezzature atte alla rimozione delle munizioni e sub-munizioni a grappolo e alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonché all'importazione di munizioni e sub-munizioni a grappolo funzionale esclusivamente alla loro rimozione e distruzione.

Art. 4.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, numero 2, della Convenzione, si intendono per munizioni a grappolo le munizioni convenzionali idonee a disperdere o a rilasciare sub-munizioni esplosive, ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi e congegnata per esplodere prima, durante o dopo l'impatto con l'obiettivo.
      2. Sono escluse dalla definizione di cui al comma 1:

          a) le munizioni o le sub-munizioni progettate per disperdere razzi, bengala, fumo, artifici pirotecnici o munizioni progettate esclusivamente per la difesa aerea;

          b) le munizioni o le sub-munizioni progettate per produrre effetti elettrici o elettronici;

          c) le munizioni che, al fine di evitare effetti indiscriminati e il rischio rappresentato dalla presenza di munizioni inesplose, abbiano tutte le seguenti caratteristiche:

              1) ogni munizione esplosiva contiene meno di dieci sub-munizioni;

              2) ogni sub-munizione esplosiva pesa più di quattro chili;

 

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              3) ogni sub-munizione esplosiva è progettata per ricercare e colpire un singolo obiettivo;

              4) ogni sub-munizione esplosiva è dotata di un meccanismo elettronico di auto-distruzione;

              5) ogni sub-munizione esplosiva è dotata di un meccanismo elettronico di auto-disattivazione.

Art. 5.
(Obblighi di chi detiene o dispone di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di munizioni a grappolo).

      1. Chiunque detenga a qualsiasi titolo munizioni o sub-munizioni a grappolo, o parti di esse, e chiunque dispone, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di munizioni e sub-munizioni a grappolo, o di parti di esse, deve farne denuncia al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. I detentori di munizioni o sub-munizioni a grappolo provvedono alla loro custodia e alla consegna al Ministero della difesa, su sua richiesta.

Art. 6.
(Deposito e distruzione delle scorte).

      1. I depositi di munizioni e sub-munizioni a grappolo che ricadono sotto la giurisdizione e il controllo nazionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, restano sotto il controllo delle Forze armate e dei comandi competenti fino al termine stabilito per la loro distruzione, secondo quanto stabilito nei commi 2 e 3 del presente articolo.
      2. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 della Convenzione, entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della

 

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difesa provvede, in conformità alle vigenti norme internazionali per la tutela della salute pubblica, e previo contrassegno delle stesse, a distruggere l'arsenale di munizioni e sub-munizioni a grappolo in dotazione o in deposito presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di rimozione, distruzione e sminamento, in aderenza alle ipotesi di deroga di cui all'articolo 3 della Convenzione stessa.
      2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il Ministero della difesa provvede altresì a distruggere le munizioni e sub-munizioni a grappolo consegnate da altri detentori, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della presente legge.

Art. 7.
(Autorità nazionale competente).

      1. Il Ministero della difesa è designato quale autorità nazionale competente a presentare, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della Convenzione, nonché a ricevere e a formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della Convenzione stessa.

Art. 8.
(Informazioni e ispezioni d'accertamento).

      1. I soggetti pubblici e privati, titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione d'accertamento, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva nei luoghi designati, ad agevolare l'esecuzione dell'ispezione e a fornire le informazioni pertinenti, alle condizioni previste dai trattati internazionali e dall'ordinamento interno.

 

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Art. 9.
(Sanzioni).

      1. Chiunque usa, fatte salve le deroghe di cui al comma 4 dell'articolo 3 della presente legge, fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene munizioni o sub-munizioni a grappolo, o parti di esse, ovvero utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, di munizioni a grappolo, o di parti di esse, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 250.000 euro a 500.000 euro.
      2. Chiunque non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 5 della presente legge è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 100.000 euro a 250.000 euro, nonché con la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni per un periodo da cinque a dieci anni.

Art. 10.
(Modifica all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia di risarcimento, assistenza e riabilitazione delle vittime colpite da munizioni e sub-munizioni a grappolo).

      1. All'articolo 2, comma 3, lettera m-bis), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo le parole: «mine antipersona» sono inserite le seguenti: «e delle vittime di munizioni e sub-munizioni a grappolo».

Art. 11.
(Regolamento).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, è adottato il regolamento per la disciplina della distruzione delle scorte di munizioni e sub-munizioni

 

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a grappolo, con modalità che tengano conto anche delle esigenze di tutela ambientale. Con lo stesso regolamento è individuato l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa ed è istituito e disciplinato un registro nel quale dovranno essere riportati i quantitativi e i tipi di munizioni a grappolo in possesso delle Forze armate, nonché di quelle consegnate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della presente legge con le date e le modalità della loro distruzione; nello stesso registro sono altresì annotate le denunce fatte ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.
      2. Lo schema del regolamento è sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il regolamento può essere emanato anche in mancanza del parere.

Art. 12.
(Competenze dei Ministri e relazione al Parlamento).

      1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della difesa e dello sviluppo economico, sono adottate le ulteriori disposizioni per l'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla distruzione delle munizioni e sub-munizioni a grappolo e alla distruzione dell'arsenale in dotazione alle Forze armate di cui all'articolo 6.
      2. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della difesa e dello sviluppo economico, presenta ogni sei mesi al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa riferisce annualmente in merito allo smaltimento delle scorte e ai relativi oneri finanziari.

Art. 13.
(Inapponibilità del segreto di Stato e del segreto militare).

      1. Alla materia disciplinata dalla presente legge non si applicano le norme sul

 

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segreto di Stato, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e agli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, né le norme sul segreto militare di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

Art. 14.
(Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona e di munizioni e sub-munizioni a grappolo).

      1. Agli intermediari finanziari abilitati, di cui al comma 2, lettera a), è vietato il finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, deposito, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e sub-munizioni a grappolo.
      2. Ai fini del presente articolo si intende per:

          a) intermediari abilitati: le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, nonché gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le fondazioni bancarie e i fondi pensione;

          b) finanziamento: ogni forma di supporto finanziario, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui alla lettera a);

          c) mina antipersona: ogni dispositivo od ordigno corrispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374;

          d) munizioni e sub-munizioni a grappolo (cluster): ogni munizione convenzionale corrispondente alle caratteristiche

 

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di cui all'articolo 2, numero 2, della Convenzione.

      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia emana istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, dell'utilizzo, della riparazione, della promozione, della vendita, della distribuzione, dell'importazione, dell'esportazione, del deposito, della detenzione o del trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e sub-munizioni a grappolo. Nello stesso termine, la Banca d'Italia indica l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale dell'elenco delle società di cui al comma 1.
      4. Al fine di verificare il rispetto del divieto di cui al presente articolo, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui al comma 2, lettera a), e, se necessario, può effettuare verifiche presso le sedi degli stessi.
      5. Gli intermediari abilitati che non osservano il divieto di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
      6. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, che non osservano il divieto di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.
      7. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo importa la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate in mercati regolamentati, l'incapacità temporanea ad

 

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assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di cui fa parte una società quotata.

Art. 15.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri di cui all'articolo 6 della presente legge, stimati in 8.200.000 euro da distribuire nell'arco di otto anni, in adempimento degli obblighi ivi previsti, si provvede, quanto a 1.25.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
      2. A decorrere dall'anno 2013, alla copertura degli oneri di cui al comma 1, e fino a completo adempimento degli obblighi ivi previsti, si provvede mediante stanziamento nelle apposite tabelle allegate alla legge di stabilità di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicando le somme destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 della presente legge assegnate, per competenza, al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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