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PDL 3109

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3109



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASSINELLI

Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in materia di perfezionamento della notificazione di atti eseguita dall'avvocato per mezzo del servizio postale

Presentata il 12 gennaio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — In merito alle notificazioni degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali a mezzo del servizio postale la Corte costituzionale, con sentenza n. 477 del 26 novembre 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149 del codice di procedura civile e dell'articolo 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui si prevede che la notificazione si perfeziona – per il notificante – alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
      L'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, in conformità a quanto statuito dalla Corte costituzionale, ha introdotto nell'articolo 149 del codice di procedura penale il terzo comma che così recita: «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto».
      Tali attesi interventi hanno indubbiamente chiarito e risolto svariate problematiche in ordine alle notificazioni a mezzo posta derivanti dalla precedente normativa che faceva sostanzialmente dipendere la tempestività della notificazione non dalla condotta del soggetto notificante, ma da soggetti terzi quali gli ufficiali giudiziari o gli uffici postali.
      Per coerenza e uniformità anche sul piano della legittimità costituzionale, si ritiene che il suddetto principio sul momento
 

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di perfezionamento della notifica debba essere considerato proprio anche della notifica effettuata dagli avvocati e dai procuratori legali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
      In caso contrario, infatti, ove si ammettesse un'interpretazione di quest'ultima legge non coerente con la ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 (e con il principio codificato dal citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 263 del 2005) si determinerebbe una vistosa disparità di trattamento tra le due modalità di notifica, non giustificabile sul piano logico.
      Di conseguenza, al fine di riconoscere alle notifiche effettuate ai sensi della legge n. 53 del 1994 i rilevanti vantaggi derivanti dalla legge n. 263 del 2005 e onde evitare nuove probabili rimessioni alla Corte costituzionale si ritiene opportuno presentare la proposta di legge recante interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 53 del 1994.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si interpreta nel senso che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficio postale e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.


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