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PDL 3738

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3738



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato MARIO PEPE (PdL)

Modifiche alla parte seconda della Costituzione concernenti il numero e l'elezione dei deputati e dei senatori, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e la forma di governo

Presentata il 30 settembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! – Con l'approvazione della legge sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) è stato compiuto un grande passo in avanti in direzione di una pubblica amministrazione più vicina alle esigenze del cittadino. L'attribuzione di funzioni agli organi decentrati (regioni, province, città metropolitane e comuni), avviata con la riforma del 2001, sarà finalmente supportata dalle risorse economiche idonee a svolgerle.
      Si prospettano tuttavia diversi nuovi problemi:

          1) l'attuale regime parlamentare non ha più una ragione d'essere, sia per quel che riguarda il numero dei membri delle Camere, sia per la complessiva riduzione delle competenze del Parlamento (stretto tra i poteri dell'Unione europea e quelli delle regioni), sia, infine, per quel che riguarda l'esigenza di approvare con rapidità norme quadro che nella gran parte dei casi dovranno essere recepite con propri atti dalle regioni;

          2) è necessario individuare un elemento unificante nei confronti delle spinte centrifughe, per non dire separatiste, che indeboliscono il concetto di unità nazionale. Sia prova di questo la tiepida (per non dire negativa) accoglienza che stanno avendo le celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia;

          3) le esigenze dell'economia e del mercato necessitano di tempi rapidissimi di decisione, tempi non più compatibili con il parlamentarismo puro. Si è ovviato per anni a questo problema con i provvedimenti economici a iter obbligato, con la decretazione d'urgenza e con le leggi delega, tra le proteste di coloro che, giustamente, in termini di diritto costituzionale, considerano tutto ciò come una compressione dei diritti dei parlamentari. Tuttavia

 

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questi escamotage da «Costituzione materiale» non possono essere utilizzati indefinitamente. Occorre, viceversa, velocizzare il procedimento decisionale, sia pure con tutte le garanzie costituzionali, politiche e legali necessarie.

      Il progetto di legge costituzionale qui presentato tenta di dare risposta ai problemi evidenziati, proponendo l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri (Premier), l'ampliamento dei suoi poteri e il suo legame indissolubile con la maggioranza parlamentare. Contestualmente si provvede alla riduzione del numero dei parlamentari.
      L'elezione diretta del Premier diventa una necessità soprattutto dopo la realizzazione del federalismo. Un Presidente del Consiglio dei ministri eletto direttamente dal popolo rappresenta il collante dell'unità nazionale, un elemento centripeta che si contrappone a poteri tendenzialmente centrifughi.
      Gli articoli 1 e 2 riscrivono gli articoli 56 e 57 della Costituzione riducendo da 630 a 475 il numero dei deputati e da 315 a 200 il numero dei senatori. Al tempo stesso viene costituzionalizzato il sistema elettorale uninominale, che è puro per la Camera dei deputati e con recupero proporzionale al Senato della Repubblica.
      I deputati sono eletti con doppio turno in collegi uninominali. Poiché si parla di omogeneità di collegi in base alla popolazione, i collegi stessi potrebbero non coincidere con i confini regionali.
      I senatori sono eletti per tre quarti (146 membri, in quanto 4 sono eletti in Molise e Valle d'Aosta) in collegi uninominali a base regionale; per un quarto proporzionalmente sulla base di liste nazionali.
      L'articolo 3, di modifica all'articolo 60 della Costituzione, stabilisce che la durata delle Camere è contestuale a quella del Premier. In tal modo si lega indissolubilmente la maggioranza parlamentare al proprio leader eletto.
      Nella seconda parte del progetto di legge costituzionale si introduce l'elezione diretta, a doppio turno eventuale, del Presidente del Consiglio dei ministri che riveste il ruolo di Premier. L'articolo 4, infatti, riscrive l'articolo 92 della Costituzione e prevede che le candidature a Presidente del Consiglio dei ministri debbano essere sottoscritte da almeno 500.000 elettori e che i candidati debbano presentare agli elettori un programma di Governo. Al secondo turno sono ammessi i candidati con più del 20 per cento dei voti, sempre che nessuno abbia superato il 50 per cento dei voti +1. Il Premier non ha limite di mandati.
      L'articolo 5 sostituisce l'articolo 93 della Costituzione sulla formazione del Governo. È introdotta la figura del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, modellata su quella del Vicepresidente degli Stati Uniti d'America. Diversamente dai Ministri, che possono essere anche scelti al di fuori dei membri del Parlamento, il Vicepresidente è necessariamente eletto dal popolo in quanto delegato a sostituire il Premier in caso di delega di funzioni o di impedimento temporaneo o permanente (articolo 6, che sostituisce integralmente l'articolo 94 della Costituzione). Questo per impedire sia un vuoto di potere, sia che possa trovarsi alla guida del Paese un soggetto non sottoposto al vaglio degli elettori.
      L'articolo 7, che sostituisce integralmente l'articolo 95 della Costituzione, detta i poteri del Premier. Responsabilità politica generale, potere di revoca di ciascun membro del Governo, potere di richiedere l'approvazione degli atti di competenza del Parlamento entro termini certi, potere di ricorrere alla Corte costituzionale relativamente a leggi, regolamenti e sentenze, potere di proporre lo scioglimento del Parlamento.
      I doveri del Premier consistono nel rispondere al Parlamento su qualsiasi aspetto della vita del Governo.
      L'articolo 8, infine, abroga l'articolo 59 della Costituzione riguardante i senatori a vita e il diritto al seggio a vita nel Senato della Repubblica per gli ex Presidenti della Repubblica. Abolisce, inoltre, la possibilità attualmente esistente, ma quasi mai utilizzata, di sciogliere una sola delle due Camere.

 

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PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE

Capo I
PARLAMENTO

Art. 1.

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, con scrutinio a doppio turno, secondo le modalità stabilite dalla legge.
      Il numero dei deputati è di quattrocentosettantacinque.
      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
      La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentosettantacinque e distribuendo i seggi in altrettanti collegi uninominali omogenei per popolazione.
      Qualora nessun candidato abbia conseguito nel primo turno la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, accedono al secondo turno i candidati che abbiano ottenuto almeno un ottavo dei voti validi, salvo che non intendano rinunciarvi».

Art. 2.

      1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge.
      Il numero dei senatori è di duecento.
      Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha tre, la Valle d'Aosta uno.

 

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      Tre quarti dei seggi, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, sono ripartiti tra collegi uninominali a base regionale, individuati in proporzione alla popolazione di ciascuna Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale. Un quarto dei seggi è assegnato proporzionalmente in ambito nazionale sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

      1. Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti contestualmente all'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri».

Capo II
POTERE ESECUTIVO

Art. 4.

      1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 92. – Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto per cinque anni, con suffragio universale e diretto a doppio turno, secondo le norme stabilite dalla legge.
      Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Repubblica fissa la data dell'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri, che deve avere luogo entro novanta giorni dalla data di indizione.
      Le candidature per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri devono essere sottoscritte da cinquecentomila elettori. Ciascun candidato propone un proprio programma di Governo.
      È proclamato eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
      Qualora nessun candidato sia stato eletto nel primo turno, accedono al secondo

 

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turno i candidati che abbiano ottenuto almeno un quinto dei voti validi, salvo che non intendano rinunciarvi».

Art. 5.

      1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 93. – Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, all'interno della maggioranza parlamentare, il Vicepresidente. Nomina altresì i ministri, insieme ai quali costituisce il Consiglio dei ministri.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Vicepresidente e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
      Il Governo assume le sue funzioni entro quindici giorni dalla proclamazione».

Art. 6.

      1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 94. – Le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri.
      In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Consiglio dei ministri, il Vicepresidente ne assume le funzioni e le esercita fino alla scadenza del mandato.
      Qualora anche il Vicepresidente sia nell'impossibilità di svolgere le funzioni presidenziali, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere e indice nuove elezioni».

Art. 7.

      1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 95. – Il Presidente del Consiglio dei ministri determina e dirige la politica

 

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generale del Governo e ne è responsabile. Promuove e coordina l'attività del Vicepresidente e dei Ministri e può revocarli, anche a seguito di censura da parte di una delle Camere.
      Presenta alle Camere, anche per il tramite dei Ministri, i disegni di legge e gli atti previsti dalla legge e può richiederne l'approvazione entro tempi stabiliti.
      Informa le Camere, anche su loro richiesta, delle attività del Governo e della pubblica amministrazione.
      Può proporre ricorso alla Corte costituzionale su leggi, regolamenti e sentenze, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti con legge costituzionale.
      Qualora verifichi l'impossibilità di attuare il proprio programma, sentiti i Presidenti delle Camere, sottopone al Presidente della Repubblica le proprie dimissioni, con la richiesta di sciogliere le Camere stesse».

Art. 8.

      1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato. I senatori a vita alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale cessano dalla loro carica alla medesima data.
      2. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: «o anche una sola di esse» sono soppresse.


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