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PDL 3783

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3783



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Interventi per lo sviluppo della pataticoltura italiana

Presentata il 19 ottobre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La coltivazione della patata occupa una posizione di rilievo all'interno del comparto agricolo e industriale italiano. Nel corso degli ultimi anni si è notevolmente sviluppata, infatti, la sua attività produttiva che ha creato un significativo aumento del reddito per le imprese del settore, contribuendo a migliorare l'economia del Paese.
      Lo scenario produttivo che si sta delineando, secondo l'Osservatorio nazionale della patata, indica un miglioramento delle prospettive per il settore, grazie a un buon livello qualitativo del prodotto.
      Tuttavia in Italia, a giudizio del suddetto organismo, si registra una diminuzione della produzione in gran parte nelle regioni più vocate alla pataticoltura quali il Piemonte e il Veneto, dove il calo è dovuto principalmente alla riduzione delle superfici investite dagli agricoltori.
      Occorrono pertanto significativi interventi volti a tutelare questo importante alimento le cui coltivazione e produzione costituiscono per il sistema agroalimentare italiano una filiera di indubbio interesse.
      Le unioni delle associazioni nazionali, le organizzazioni di produttori territoriali, le imprese di trasformazione e di commercializzazione, anche se spesso in modo non coordinato o non preventivamente programmato, hanno saputo valorizzare questo semplice tubero, dandogli dei valori aggiunti interessanti, sia per ottenere prezzi migliori in favore dei produttori, sia per rafforzare il prestigio e l'importanza di alcune nuove varietà.
      Nel corso degli ultimi decenni sono sorti dei consorzi di valorizzazione nei luoghi a forte vocazione e sono stati conclusi studi e ricerche sperimentali che hanno permesso di ottenere varietà con caratteristiche alimentari molto particolari (si vedano, ad esempio, la patata al selenio e i cloni per preparazioni specifiche a usi industriali).
 

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      Con la presente proposta di legge s'intende pertanto attuare un programma di interventi nazionali in favore del settore pataticolo italiano, al fine di programmare gli indirizzi del settore e di prevedere degli interventi statali, anche finanziari, per consolidare i risultati positivi fino ad ora conseguiti e per rafforzarne la competitività nei mercati europei e internazionali.
      Sul fronte nazionale, invece, le disposizioni previste perseguono la finalità di evitare il calo delle superfici investite dagli agricoltori che, come precedentemente rilevato, sta avvenendo in Piemonte e nel Veneto, attraverso un contributo finanziario che, sebbene non rilevante, tuttavia rappresenta una volontà apprezzabile da parte del Governo per sostenere la filiera agricola. In quest'ottica s'inserisce la presente proposta di legge, nella consapevolezza del ruolo importante che la pataticoltura occupa nel panorama dell'agricoltura italiana.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Per assicurare lo sviluppo della pataticoltura italiana, nonché per rafforzare la competitività delle filiere e del settore pataticolo nazionale è disposto un programma di investimento triennale per la cui attuazione è autorizzata la spesa complessiva di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
      2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli organismi nazionali delle associazioni dei produttori delle patate e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari espresso entro quindici giorni dalla data di ricevimento dello schema del relativo atto, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per l'approvazione, le linee di indirizzo e di intervento del programma di cui al comma 1.
      3. Il programma di investimento triennale di cui al comma 1 consiste in un piano di sviluppo nazionale articolato in una serie di azioni, con le quali sono stabiliti le tipologie di intervento, le entità degli aiuti, i soggetti a cui sono rivolte le azioni e gli impegni principali che i richiedenti interessati devono soddisfare per accedere ai benefìci autorizzati ai sensi del comma 2.

Art. 2.
(Obiettivi del piano di sviluppo nazionale).

      1. Le azioni del piano di sviluppo nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1 riguardano, prioritariamente:

          a) attività di ricerca, per:

              1) individuare gli strumenti da adottare al fine di superare la forte dipendenza

 

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nell'approvvigionamento del seme dall'estero;

              2) conseguire la valorizzazione dei cloni e di quelli tipici del territorio nazionale;

              3) stimolare lo sviluppo delle fasi agronomiche dirette all'ottenimento del seme nella quantità necessaria per passare dalla fase sperimentale a quella di mercato;

          b) attività generali e amministrative, per:

              1) incentivare l'utilizzazione di nuovi materiali nelle attività di moltiplicazione del seme;

              2) sostenere i distributori nel garantire ai produttori la vendita del seme ottenuto;

              3) informare i produttori di patate sulle varietà di seme offerte;

          c) operazioni nel mercato del fresco riguardanti:

              1) la sperimentazione sulla funzione d'uso del prodotto;

              2) la sperimentazione agronomica per ottimizzare l'adattamento varietale ai differenti siti di produzione;

              3) la certificazione di prodotto con l'applicazione, il controllo e la vigilanza dei disciplinari o dei regolamenti di produzione;

              4) la promozione verso il consumatore, anche tramite la sua educazione a una scelta e a un utilizzo consapevoli e pertinenti del prodotto;

              5) la predisposizione di disciplinari o di regolamenti commerciali;

              6) la realizzazione di progetti pilota sulle produzioni biologiche e su quelle integrate anche per verificare le potenzialità dei segmenti di mercato e le strategie da attivare per svilupparli;

 

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              7) le dotazioni di strumenti informatici con adattamento di un sito web per avviare l'attività di «e-commerce»;

          d) potenziamenti strutturali per consentire alle organizzazioni economiche dei produttori di patate di:

              1) acquisire le strutture di lavorazione e di commercializzazione già esistenti;

              2) ristrutturare o realizzare, adeguare a livello tecnologico e mettere a norma gli impianti di lavorazione e di commercializzazione;

              3) ampliare gli ambiti di operatività dei soggetti che costituiscono le filiere attraverso nuove realizzazioni di centri di lavorazione e di commercializzazione;

              4) realizzare e potenziare le attività di assistenza tecnica ai produttori associati;

              5) garantire la trasparenza e la conoscenza dei processi di sperimentazione e di selezione dei semi ai consumatori e realizzare un sistema nazionale di produzione e di commercializzazione basato sulla qualità e sul rispetto di regole di autodisciplina;

              6) sviluppare nuovi processi produttivi e nuove tecnologie di trasformazione per ottenere materiali per usi differenti da quelli alimentari;

          e) incentivi all'industria per:

              1) migliorare i rapporti agroindustriali tramite sostegni atti a favorire gli accordi interprofessionali;

              2) dotare il settore della produzione di proprie strutture di trasformazione al fine di rispondere in modo ottimale alle esigenze dei produttori, in particolare favorendo la costruzione, da parte delle organizzazioni di produttori, di poli di trasformazione in territori strategici che ne sono sprovvisti.

      2. Ulteriori obiettivi del piano di sviluppo nazionale sono individuati tramite misure stabilite ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.

 

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Art. 3.
(Domande di adesione).

      1. Le domande di adesione al piano di sviluppo nazionale sono presentate alle province competenti per territorio dal 15 giugno al 31 luglio di ciascun anno, tramite un modulo predisposto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
      2. Le province competenti per territorio stipulano entro il 5 dicembre immediatamente successivo al termine del 31 luglio di cui al comma 2 del presente articolo, la graduatoria delle domande finanziate in base a un punteggio di priorità allo scopo stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 e assegnano i rispettivi finanziamenti.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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