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PDL 3541-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3541-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FEDRIGA, BUONANNO, REGUZZONI, CAPARINI, ALLASIA, BRIGANDÌ, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, DESIDERATI, LUSSANA, MONTAGNOLI, MUNERATO, ALESSANDRI, ANGELI, BIANCOFIORE, BITONCI, BRAGANTINI, CASTIELLO, CIMADORO, COMAROLI, CROSIO, DAL LAGO, DI BIAGIO, DIVELLA, GUIDO DUSSIN, FOLLEGOT, ANTONINO FOTI, GIAMMANCO, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, LAMORTE, LANZARIN, MAGGIONI, MANNUCCI, NICOLA MOLTENI, ANGELA NAPOLI, NEGRO, RAINIERI, SCANDROGLIO, SIMONETTI, STASI, STEFANI, STUCCHI, TORAZZI, TORRISI, VELLA

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata

Presentata il 10 giugno 2010

(Relatore: FEDRIGA)


NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 27 ottobre 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 3541 Fedriga ed altri, recante «Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata»;

          considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili prevalentemente alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che:

                l'articolo 1, comma 1, primo periodo, prevede la revoca automatica delle «prestazioni di natura assistenziale», con l'esclusione dei trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro, di cui sia titolare il soggetto condannato con sentenza definitiva per i reati ivi elencati;

                la categoria di «prestazione di natura assistenziale» – anche considerando l'espressa esclusione dei «trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro» – non appare sufficientemente definita, in contrasto con il principio della tassatività della fattispecie penale, desumibile dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, che deve ritenersi valido anche con riferimento alle sanzioni (principali e accessorie) comminate per un reato;

                l'indeterminatezza della categoria di «prestazione di natura assistenziale» non consente inoltre di verificare se tra le prestazioni che verrebbero revocate al condannato ve ne siano anche talune di natura tale che la loro revoca incida su diritti costituzionalmente garantiti in capo a tutte le persone, in contrasto con le norme costituzionali che sanciscono tali diritti;

            rilevato, altresì, che:

                l'articolo 1, comma 2, prevede che nei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati anzidetti, il giudice, con la sentenza di condanna di primo grado o successivamente ad essa, dispone la sospensione, fino alla conclusione del procedimento penale, delle prestazioni di natura assistenziale (esclusi, sembra doversi intendere, i trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro) di cui l'imputato è titolare e che, nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza definitiva di assoluzione o con una sentenza definitiva di condanna per un reato diverso da quelli in questione, il

 

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giudice dispone la ripresa dei trattamenti sospesi e la corresponsione, in unica soluzione, delle prestazioni non godute con i relativi interessi legali;

                tale disposizione appare in contrasto con il principio della presunzione di non colpevolezza sancito dall'articolo 27, secondo comma, della Costituzione e con la giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto, la quale ha chiarito che una misura di natura cautelare (ricollegata quindi non ad una condanna definitiva, ma alla pendenza del procedimento penale) è costituzionalmente legittima, ma a condizione che sia disposta in base ad effettive esigenze cautelari, sia congrua e proporzionata rispetto a queste ultime e comunque non abbia presupposti di tale indeterminata ampiezza e caratteristiche di tale automatismo da configurarsi come una vera e propria sanzione anticipata, irrogata in assenza di accertamento di colpevolezza (si veda in particolare la sentenza n. 239 del 1996);

                non è tra l'altro specificato in quale fase «successiva» alla sentenza di primo grado possa intervenire la sospensione dei trattamenti assistenziali, né con quali garanzie procedimentali, né è previsto un potere di revoca della misura sospensiva da parte del giudice nel corso del procedimento (neppure nel caso di sentenza di proscioglimento resa in appello);

                la ripresa dei trattamenti sospesi e la corresponsione delle prestazioni non godute è prevista solo in caso di sentenza definitiva di assoluzione o di condanna per un altro reato, e non si fa riferimento alla più ampia categoria delle sentenze di proscioglimento (che contempla anche le sentenze di non doversi procedere);

            considerato che:

                l'articolo 1, comma 3, prevede che i condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria della revoca dei trattamenti assistenziali possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita, dei trattamenti sociali previsti dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti;

                non è sufficientemente determinata la categoria dei «trattamenti sociali»: in particolare non è chiaro in che cosa questi differiscano dalle «prestazioni di natura assistenziale» di cui al comma 1;

                nel presupposto che i «trattamenti sociali» di cui al comma 3 coincidano con le «prestazioni di natura assistenziale» di cui al comma 1, non è chiaro, inoltre, se l'accesso ai trattamenti sociali sia subordinato ad una istanza dell'interessato (come farebbe pensare la locuzione «possono beneficiare»), anche nel caso si tratti di prestazioni di natura assistenziale precedentemente godute e successivamente revocate per effetto della condanna;

            osservato che:

                l'articolo 2 prevede che i familiari dei soggetti di cui ai commi 1 (revoca dei trattamenti assistenziali a seguito di condanna definitiva)

 

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e 2 (sospensione dei medesimi a seguito di condanna in primo grado) dell'articolo 1 i quali siano condannati in via definitiva per concorso nel reato o per favoreggiamento perdano il diritto alla pensione di reversibilità o all'indennità una tantum;

                appare necessario verificare che i trattamenti in questione (la pensione di reversibilità o indiretta e l'indennità una tantum corrisposte al familiare a seguito della morte del titolare) non abbiano natura assimilabile a quella dei «trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro», che (correttamente, vista la giurisprudenza costituzionale al riguardo) non sono stati compresi tra i trattamenti che vengono revocati a seguito di condanna;

                occorrerebbe valutare se vi sia proporzione tra la perdita del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta e all'indennità una tantum prevista per il familiare del soggetto condannato per i reati di mafia o di terrorismo (in conseguenza della quale perdita del diritto il familiare non può accedere al trattamento in questione neppure dopo aver scontato la pena per il proprio reato: tale possibilità non è infatti contemplata dal testo in esame) e la revoca dei trattamenti assistenziali prevista per il soggetto condannato stesso (il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, può, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, beneficiare dei trattamenti sociali previsti dalla normativa vigente);

            osservato altresì che:

                l'articolo 2 prevede anche che, se i soggetti condannati per concorso nel reato o per favoreggiamento sono già percettori del trattamento sociale, questo è revocato dalla data di entrata in vigore della legge;

                tale previsione appare in contrasto con il principio dell'irretroattività della norma penale sancito dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del quale «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) al comma 1 dell'articolo 1 siano individuate tassativamente le prestazioni di natura assistenziale che sono oggetto di revoca in caso di condanna per i reati ivi previsti, verificando che la loro revoca non violi un diritto costituzionalmente garantito a tutte le persone;

            b) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 1;

            c) al comma 3 dell'articolo 1 si chiarisca la natura dei «trattamenti sociali» ivi richiamati e – qualora tali trattamenti coincidano (come sembrerebbe) con le «prestazioni di natura assistenziale» di cui al comma 1 del medesimo articolo – si precisi se l'erogazione delle prestazioni revocate a seguito di condanna riprenda

 

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automaticamente al termine della pena ovvero sia necessaria una nuova istanza dell'interessato;

            d) in materia di durata della perdita della prestazione in caso di condanna, si stabilisca un trattamento normativo uniforme per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 (soggetti condannati per i reati di mafia o di terrorismo ivi elencati) e per quelli di cui all'articolo 2 (familiari condannati per concorso nel reato o per favoreggiamento);

            e) all'articolo 2, si sopprimano le parole: «e, se già percettori del trattamento, il medesimo è revocato dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto,

            rilevato che:

                all'articolo 1, comma 1, appare più corretto, sotto il profilo della formulazione tecnico-giuridico, fare riferimento alla «sentenza di condanna», omettendo quindi il riferimento al suo carattere definitivo, che deve ritenersi implicito;

                all'articolo 1, comma 2, appare opportuno condurre una ulteriore ed approfondita riflessione circa l'opportunità di prevedere una sanzione accessoria che trovi applicazione prima dell'accertamento definitivo della responsabilità penale;

                appare opportuno riformulare l'articolo 2 nel senso di precisare che perdono il diritto ai benefici ivi previsti i familiari superstiti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per concorso nel medesimo reato, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, ovvero per il reato di favoreggiamento di cui all'articolo 378 del codice penale nei confronti dei medesimi soggetti,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la parola «definitiva»;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1;

            c) all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, dopo le parole «per concorso nel», la seguente: «medesimo»; e di inserire, dopo le parole «all'articolo 378 del codice penale», le seguenti: «nei confronti dei medesimi soggetti».

 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 3541 recante disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

            considerata la necessità di precisare al comma 1 dell'articolo 3, sulla base di valutazioni spettanti alla Commissione di merito, le percentuali di ripartizione delle risorse da destinare al Fondo di rotazione e agli interventi di cui alla legge n. 206 del 2004,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: devolute dagli enti interessati con le seguenti: versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti;

        e con la seguente condizione:

            all'articolo 3, comma 1, individui la Commissione di merito l'ammontare percentuale delle risorse da destinare al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e agli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una specifica procedura per la periodica verifica della sussistenza dei requisiti (quale, ad esempio, l'esistenza in vita) per l'attribuzione delle prestazioni oggetto di revoca.

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 3541 Fedriga ed altri, recante «Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata», quale risultante dagli emendamenti approvati,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

        a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 3, che per «trattamenti sociali» si intendono le prestazioni di natura assistenziale di cui al comma 1 del medesimo articolo e non anche i trattamenti previdenziali eventualmente revocati in conseguenza dell'accertamento della natura fittizia del rapporto di lavoro da cui abbiano avuto origine in tutto o in parte;

        b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di adeguare il titolo della proposta di legge all'effettivo contenuto del testo, quale risultante dagli emendamenti approvati, inserendo un riferimento, oltre che al trattamento pensionistico, alle prestazioni di natura assistenziale.

 

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TESTO
della proposta di legge

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TESTO
della Commissione

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.

Disposizioni concernenti la revoca del trattamento previdenziale o assistenziale per i soggetti condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.

Art. 1.

Art. 1.

      1. Nei confronti di coloro che sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale per i reati di terrorismo, strage o di criminalità organizzata, di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis e 422 del codice penale, è sospesa l'erogazione di qualunque trattamento pensionistico spettante ai sensi della normativa vigente fino a conclusione dell'ultimo grado processuale.
      2. Coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui al comma 1, perdono il diritto ad ogni trattamento pensionistico spettante ai sensi della normativa vigente.
      3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, già percettori di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità, di pensione sociale o di assegno sociale, il trattamento è sospeso ovvero revocato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      1. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni di natura assistenziale di cui il condannato è titolare, con esclusione dei trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, erogati al condannato nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a reati di terrorismo o di criminalità organizzata di cui ai predetti articoli del codice penale.
      2. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 1, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita, delle prestazioni di natura assistenziale previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.
      3. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 sono comunicati all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.


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Art. 2.

Art. 2.

      1. I familiari superstiti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per concorso nel reato ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, ovvero per il reato di favoreggiamento di cui all'articolo 378 del codice penale, perdono il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum e, se già percettori del trattamento, il medesimo è revocato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      1. I familiari superstiti dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per concorso nel medesimo reato, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, ovvero per il reato di favoreggiamento di cui all'articolo 378 del codice penale nei confronti dei medesimi soggetti, perdono il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum.

 

Art. 3.
 

      1. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui all'articolo 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

    


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