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PDL 3749

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3749



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BUCCHINO, FEDI, PORTA, GIANNI FARINA, GARAVINI, NARDUCCI, SCILIPOTI

Modifica all'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di garanzia dell'integrazione al trattamento minimo in favore dei pensionati emigrati che rientrano in Italia

Presentata il 7 ottobre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — In virtù dell'articolo 8 della legge n. 153 del 1969, i titolari di pensione in convenzione internazionale, e cioè di un pro-rata di pensione italiana acquisita tramite la totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi prevista da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, hanno diritto al trattamento minimo italiano a condizione che possano far valere in Italia almeno dieci anni di contribuzione effettiva (in costanza di rapporto di lavoro) e che, ovviamente, soddisfino i requisiti reddituali stabiliti dalla normativa italiana. Va precisato che, comunque, ai fini dell'attribuzione del trattamento minimo italiano si tiene conto dell'eventuale pro-rata di pensione corrisposto da organismi previdenziali esteri in modo tale che se la somma del pro-rata estero e della pensione «a calcolo» italiana (basata esclusivamente sui contributi versati supera l'importo del trattamento minimo italiano, quest'ultimo non viene erogato.
      Il problema che la presente proposta di legge intende affrontare e risolvere attiene ai diritti previdenziali degli assicurati residenti in Italia. Infatti se da un lato i residenti all'estero, titolari di pensione in convenzione, in base al citato articolo 8 della legge n. 153 del 1969 devono far valere almeno dieci anni di contribuzione effettiva in Italia ai fini dell'eventuale attribuzione del trattamento minimo italiano, gli assicurati residenti in Italia, in
 

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base a quanto disposto dai regolamenti dell'Unione europea in materia di sicurezza sociale e da numerose convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, possono acquisire il diritto al trattamento minimo a prescindere dall'entità della contribuzione fatta valere in Italia. In sintesi, per questi ultimi sono sufficienti la titolarità di un pro-rata italiano, il soddisfacimento dei requisiti reddituali e la condizione che la somma del pro-rata estero e di quello italiano non superi l'importo del trattamento minimo italiano, affinché sia attribuito tale trattamento minimo. Esclusi da questa prerogativa sono i pensionati residenti in Italia e titolari di un pro-rata italiano acquisito tramite l'applicazione delle convenzioni bilaterali con il Canada e con il Venezuela: ciò perché queste due convenzioni, a causa di una spiacevole omissione da parte del legislatore, non prevedono esplicitamente, a differenza di tutte le altre convenzioni bilaterali e multilaterali in materia di sicurezza sociale stipulate dall'Italia, la garanzia del trattamento minimo per i pensionati residenti in Italia. Si tratta di una grave disparità di trattamento ai danni dei pensionati italiani residenti in Italia i quali hanno acquisito il diritto al pro-rata tramite l'applicazione delle convenzioni con il Canada e con il Venezuela, rispetto a tutti gli altri pensionati i quali, invece, hanno acquisito il diritto al pro-rata tramite l'applicazione di una qualsiasi delle convenzioni in materia di sicurezza sociale stipulate dall'Italia.
      La presente proposta di legge intende ovviare a questa discriminazione stabilendo che tutti i titolari di un pro-rata italiano acquisito con il meccanismo della totalizzazione dei contributi previsto da accordi o convenzioni in materia di sicurezza sociale, possano avere il diritto al trattamento minimo italiano se sono residenti in Italia e se soddisfano i requisiti reddituali previsti dalla normativa italiana, per evitare che migliaia di pensionati italiani emigrati in Canada e in Venezuela e rientrati in Italia non abbiano il diritto, come avviene in base alla normativa vigente, al trattamento minimo pensionistico garantito invece a tutti gli altri residenti, e per introdurre una norma nazionale che abbia valore universale in modo tale che ai pensionati italiani emigrati rientrati in Italia sia, se del caso, garantito il trattamento minimo a prescindere dalle disposizioni di convenzioni internazionali spesso ambigue e disomogenee.
      D'altronde è la stessa Costituzione che all'articolo 3 recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» e che all'articolo 38 recita: «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale requisito contributivo non si applica ai pensionati residenti in Italia».


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