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PDL 3743

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3743



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARINELLO, PAGANO, GIOACCHINO ALFANO

Modifiche all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, in materia di sanzioni per omessa comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative su strumenti finanziari

Presentata il 6 ottobre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — L'attuale disposizione dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, dispone l'obbligo di comunicare le minusvalenze e le differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro derivanti da operazioni su azioni o su altri titoli negoziati in mercati regolamentati. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, è prevista l'indeducibilità di tali componenti negativi.
      Si tratta di una sanzione impropria, dal momento che, al verificarsi della violazione prevista, si rende indeducibile un componente negativo di reddito altrimenti pienamente deducibile in quanto effettivamente sostenuto, inerente, certo e di competenza. La sanzione è eccessiva e del tutto sproporzionata, tenuto conto che la mancata comunicazione non reca alcun danno erariale.
      Poiché la comunicazione deve essere resa con modalità inusuali (invio di una lettera raccomandata all'Agenzia delle entrate entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza della dichiarazione dei redditi) del tutto sganciate dalle consuete
 

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procedure di rappresentazione dei componenti negativi che avviene, di regola, nelle apposite dichiarazioni dei redditi, al contribuente può accadere di omettere tale comunicazione, per mera dimenticanza e in completa buona fede.
      Il testo proposto rimuove l'indeducibilità in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione e, stante l'analogia di tale adempimento con quello disposto dall'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che prevede la separata indicazione in dichiarazione delle spese derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e soggetti domiciliati nei cosiddetti «Paesi black list», introduce le medesime sanzioni previste, a seguito delle modifiche recate dall'articolo 1, commi 302 e 303, della legge n. 296 del 2006, al decreto legislativo n. 471 del 1997, qualora tali spese non siano separatamente indicate in dichiarazione.
      Pertanto, la mancata comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative non determina più l'indeducibilità delle stesse ma comporta unicamente l'irrogazione, a carico del contribuente inadempiente, delle sanzioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997, pari al 10 per cento delle minusvalenze e delle differenze negative non comunicate, con un minimo di 500 e un massimo di 50.000 euro.
      Di analogo tenore, per una fattispecie del tutto simile, è la modifica del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 209 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 2002: anche in questo caso la sanzione consiste nell'indeducibilità delle somme non comunicate.
      È opportuno osservare che le predette sanzioni rappresentano, nel sistema sanzionatorio tributario, un caso isolato, sulla cui legittimità costituzionale sono stati sollevati molti dubbi. La dottrina più autorevole (De Mita, Falsitta, Del Federico), sulla base di precedenti pronunce della Corte costituzionale, ha criticato sanzioni siffatte per contrasto con il principio della capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione), che ne risulterebbe alterato.
      Da ultimo, per evitare effetti discriminatori e conseguente contenzioso tributario, la proposta di legge estende alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge, anche se già contestate, le medesime sanzioni previste a regime. Conseguentemente, in caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele delle minusvalenze realizzate, in luogo dell'indeducibilità, trova applicazione la sanzione del 10 per cento, con un minimo di 500 e un massimo di 50.000 euro. È previsto, infine, che non si fa luogo a rimborso di eventuali somme già pagate a seguito di sanzioni contestate e resesi definitive.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il terzo periodo del comma 3 è soppresso;

          b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di cui al comma 3 del presente articolo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

      2. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è sostituito dal seguente: «In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per le violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché per quelle commesse prima di tale data anche se già contestate. In ogni caso non si fa luogo a rimborso di somme già versate.


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