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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3681 |
1) piattaforma logistica del nord-ovest;
2) piattaforma logistica del nord-est;
3) piattaforma logistica tirrenico-adriatica del nord;
4) piattaforma logistica tirrenico-adriatica centrale;
5) piattaforma logistica tirrenica sud;
6) piattaforma logistica adriatica sud;
7) piattaforma logistica del Mediterraneo sud.
Per piattaforma logistica territoriale si può intendere in questo contesto il compendio delle infrastrutture e dei servizi, presenti su un territorio interregionale, destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio nazionale nel suo insieme, prioritariamente nei suoi rapporti con la rete transnazionale dei trasporti, per favorire l'interconnessione più efficace al fine di migliorare la competitività del Paese.
Il legislatore sembra quindi assumere un orientamento che assegna al Governo nazionale il compito di definire le piattaforme logistiche integrate strategiche per l'Italia, all'interno delle quali poi la pianificazione di ciascuna regione, o per meglio dire dell'insieme delle regioni che sono presenti nell'ambito geografico definito per le piattaforme logistiche territoriali, colloca le singole infrastrutture interportuali, portuali e aeroportuali.
La devoluzione dei poteri dallo Stato alle regioni precedentemente esposta e la costruzione graduale e costante di una politica europea dei trasporti fanno emergere la necessità di un riordino della normativa vigente in materia di interporti.
Il disegno europeo dei terminali strategici e dei corridoi merci, non ancora formalizzato in strumento normativo, non tiene sufficientemente conto di quanto sta emergendo dall'attuale dibattito nell'ambito dell'Unione europea sul ridisegno del
1) definire i concetti di piattaforma logistica territoriale e di interporto, anche nella logica del disegno europeo di politica dei trasporti, inserendo la rete dei terminali strategici nazionali nel network dell'Unione europea dei collegamenti e dei corridoi:
a) per piattaforma logistica territoriale si intende il compendio delle infrastrutture e dei servizi, presenti su un territorio interregionale, destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio nazionale nel suo insieme, prioritariamente nei suoi rapporti con la rete transnazionale dei trasporti, per favorire l'interconnessione più efficace al fine di migliorare la competitività del Paese;
b) per interporto si intende un complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati, gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire lo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità. Un interporto deve comprendere almeno un terminal ferroviario idoneo a formare o a ricevere treni completi, operando un numero non inferiore a dieci coppie di treni settimanali, e deve essere collegato con porti, viabilità di grande comunicazione e aeroporti;
2) riordinare le competenze in materia di pianificazione per le piattaforme logistiche territoriali tra i tre livelli (Unione europea, nazionale e regionale) e di conseguenza per gli interporti, assegnando allo Stato sia il compito di definire i terminali strategici funzionali ai corridoi europei di trasporto merci, sia il compito di definire i requisiti delle piattaforme logistiche integrate su base sovra-regionale, con l'obiettivo di favorire la sostenibilità economica del trasporto intermodale attraverso la concentrazione e la specializzazione dei traffici;
3) lasciare invece alle regioni il compito di autorizzare la costruzione e la gestione di un interporto, coerentemente con il quadro nazionale e dell'Unione europea che emerge dalla definizione dei terminali strategici della stessa Unione e dai criteri fissati per l'ottimale organizzazione delle piattaforme logistiche integrate;
4) assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il riconoscimento delle piattaforme logistiche esistenti e la localizzazione di nuove eventuali piattaforme, mediante lo strumento del programma nazionale per lo sviluppo dell'intermodalità, che deve essere contenuto all'interno del piano generale dei trasporti e della logistica. Il programma nazionale per lo sviluppo della intermodalità è sottoposto al parere obbligatorio della Conferenza unificata e dovrà definire il nuovo assetto logistico del «sistema Paese» e pertanto in modo preciso i terminali strategici (grandi hub) di attrazione e di accesso per il combinato terrestre nazionale e internazionale, nonché i terminali ferroviari di concentrazione, dei traffici anche per il combinato marittimo. Determinante sarà il collegamento tra le strutture portuali e gli interporti, finalizzato allo sviluppo dei terminal intermodali privilegiando il migliore sfruttamento degli impianti esistenti, piuttosto che la costruzione di nuovi, favorendone comunque l'integrazione dell'attività nel caso di compresenza di diversi impianti gestiti da soggetti diversi nei territori di riferimento delle singole piattaforme logistiche territoriali;
5) fissare i requisiti delle piattaforme logistiche territoriali per quanto riguarda gli interporti: all'interno di ciascuna piattaforma logistica devono essere individuati dalle regioni un numero definito di interporti operativi secondo le indicazioni contenute negli strumenti di programmazione nazionale e dell'Unione europea, prevedendo
6) istituire, tra le regioni interessate da una piattaforma logistica territoriale, un organismo di coordinamento strategico, formato dagli assessori competenti per i trasporti e per la mobilità delle regioni stesse; a tale organismo è assegnato il ruolo di cerniera tra gli indirizzi nazionali della politica dei trasporti e i piani regionali delle singole istituzioni territoriali, per fare in modo che la somma degli interporti definiti dalle differenti pianificazioni regionali non sia superiore ai vincoli stabiliti dalla legge;
7) limitare l'ambito del finanziamento; contributi finanziari pubblici destinati al potenziamento infrastrutturale possono essere assegnati solo agli interporti definiti dalla legge e compresi all'interno della pianificazione nazionale e regionale. In tal modo, da un lato, si concentra l'assegnazione delle risorse alle sole piattaforme veramente strategiche per lo sviluppo complessivo del Paese e, dall'altro, si evita che nascano nuove infrastrutture logistiche, infrastrutture che generano dispersione anziché concentrazione dei flussi di traffico, condizione indispensabile per assicurare qualità ed economicità al processo di erogazione del servizio di trasporto e allo scambio tra le diverse modalità (nella fase iniziale potrebbero essere trasferite a un apposito fondo tutte le risorse di cui alla legge n. 240 del 1990 non convenzionate alla data del 31 dicembre 2009 e non utilizzate a una data da definire); prevedere comunque l'erogazione dei contributi in favore del traffico intermodale, soprattutto nella fase di start-up di nuovi collegamenti e nell'ipotesi di integrazione tra porti e interporti;
8) specificare e ribadire la natura giuridica privatistica di un interporto, le cui attività rientrano nelle prestazioni di servizi aventi natura commerciale, per assicurare quel necessario modello gestionale flessibile e orientato all'efficienza e all'efficacia delle azioni, indispensabile per offrire una risposta tempestiva e di qualità alla domanda da parte degli operatori del trasporto che si insediano in questa infrastruttura;
9) favorire l'insediamento negli interporti di centri per lo stoccaggio di rifiuti e di materie prime seconde, in modo tale da favorire, per questa tipologia di merci, il ricorso a soluzioni di trasporto intermodale, minimizzando le rotture di carico e la dispersione logistica;
10) incentivare, mediante strumenti di agevolazione fiscale, la localizzazione, all'interno degli interporti, di insediamenti manifatturieri ad alto contenuto logistico, per favorire l'accesso a soluzioni di trasporto immediatamente disponibili in loco.
La presente proposta di legge si prefige di colmare la lacuna attuale costituita dalla mancanza di una legge quadro sugli interporti e sulle piattaforme territoriali logistiche. Si tratta, infatti, di una materia rientrante nell'ambito dei «porti e aeroporti civili» nonché delle «grandi reti di trasporto e di navigazione», cioè di una materia qualificata come di competenza legislativa concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; è quindi riservata allo Stato la determinazione dei relativi princìpi fondamentali.
Una vera legge quadro, pertanto, finora non è stata mai emanata, malgrado la sempre crescente importanza della materia.
L'opportunità della definizione in una cornice di princìpi vincolanti per la legislazione regionale è dovuta soprattutto all'esigenza di evitare la dispersione di risorse che potrebbe conseguire a un'incontrollata proliferazione di interporti, che ne diminuirebbe la economicità e che comporterebbe un inutile consumo di territorio.
1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di interporti, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie relative ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione di potestà legislativa concorrente.
2. Ai sensi della presente legge si intende:
a) per piattaforma logistica territoriale, il compendio delle infrastrutture e dei servizi, presenti su un territorio interregionale, destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio nazionale, e in particolare nei suoi rapporti con la rete transnazionale dei trasporti, per favorire l'interconnessione più efficace al fine di migliorare la competitività del Paese;
b) per interporto, il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire lo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità.
1. Il riconoscimento delle piattaforme logistiche territoriali esistenti e la localizzazione di nuove piattaforme logistiche territoriali sono di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che vi provvede mediante l'approvazione, con proprio decreto, del piano generale delle intermodalità, nell'ambito del piano
1. Il riconoscimento di un interporto è soggetto ad autorizzazione regionale, subordinata alla verifica dei requisiti minimi previsti dalla presente legge e da quelli ulteriori eventualmente previsti dalla legge regionale.
2. I requisiti minimi previsti, ai sensi del comma 1 sono: un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni completi, operando con un numero non inferiore a dieci coppie di treni settimanali, un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali, un servizio doganale, un centro direzionale, un'area per i servizi alle persone, un'area per i servizi ai veicoli industriali, aree diverse destinate rispettivamente alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica, di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana.
1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale.
2. I soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro.
1. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di rifiuti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di trasporto e di stoccaggio dei rifiuti da parte dei soggetti che gestiscono interporti al fine di favorire la semplificazione di tali attività.
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti gli standard urbanistico-edilizi da osservare nelle piattaforme logistiche territoriali e negli interporti, anche in deroga al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
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