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PDL 1441-quater-G

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1441-quater-G



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 28 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1167)

(Già articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge n. 1441, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 5 agosto 2008)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 26 novembre 2009 (v. stampato Camera n. 1441-quater-B)

NUOVAMENTE MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 28 gennaio 2010 (v. stampato Senato n. 1167-B)

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 3 marzo 2010

RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER UNA NUOVA DELIBERAZIONE CON MESSAGGIO MOTIVATO A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE
il 31 marzo 2010 (v. stampato Camera Doc. I, n. 1)

APPROVATO, CON MODIFICAZIONI, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 29 aprile 2010 (v. stampato Senato n. 1167-B/bis)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 29 settembre 2010


Nota: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XII (Affari sociali) sul disegno di legge n. 144-quater-F.
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), il 14 ottobre 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo approvato dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1441-quater-F.
 

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presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

dal ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)

dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)

dal ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

e dal ministro della giustizia
(ALFANO)

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 settembre 2010

(Relatore: CAZZOLA)
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1441-quater-F limitatamente alle parti modificate dal Senato;

            rilevato che le modifiche apportate al Senato hanno comportato, in particolare, la soppressione parziale della norma di delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzata a coordinare il testo con le nuove norme introdotte, sulla medesima materia, dal decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 2), nonché limitate modifiche alla norma riferita al lavoro sui navigli di Stato (articolo 20), alla disciplina relativa alle procedure di conciliazione e arbitrato (articolo 31), alla disposizione che definisce modalità e termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali (articolo 32) ed, infine, alla previsione concernente l'indennità dovuta al lavoratore per il quale sia stata accertata la natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e non abbia accettato l'offerta di stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (articolo 50);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

        Il Comitato tuttavia, con riferimento all'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, non modificati dal Senato, segnala che:

            la nuova normativa ivi introdotta – in materia di personale dell'Amministrazione della Difesa – incide su disposizioni ormai abrogate, in quanto confluite nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, entrato in vigore lo scorso 9 ottobre; al riguardo, anche se il comma 3 ed il comma 5, lettera a), dell'articolo 27 sono formulati in modo formalmente irriferibile alla nuova disciplina introdotta dal codice, si rileva come in quest'ultimo appaiano tuttavia individuabili le disposizioni cui riferire i nuovi contenuti normativi (che risultano essere, in particolare, gli articoli 906 , 909, 1821, 1067, 1053, 2248, nonché le disposizioni concernenti il ruolo dei Carabinieri di cui agli articoli 1227 e seguenti), ed anche i relativi richiami legislativi interni (articoli 1808 e 1809). Pertanto, tenendo conto della possibilità di riferire comunque, sia pure in via ermeneutica, la nuova disciplina a testi legislativi vigenti, si valuti l'opportunità di promuovere, anche attraverso un atto di indirizzo al Governo, tale chiarimento in ordine alla corretta applicazione della disciplina, nonché la successiva correzione della formulazione delle norme in sede di esercizio della potestà legislativa delegata di tipo correttivo sulla materia.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1441-quater-F, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie di competenza legislativa esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» (articolo 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione) e alla materia di competenza legislativa concorrente «tutela e sicurezza del lavoro» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» (n. 1441-quater/F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

            premesso che:

                il presente disegno di legge reca alcune disposizioni – già approvate nell'identico testo dai due rami del Parlamento – che presentano profili problematici determinati dalla recente evoluzione della legislazione vigente;

                in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, modificano o interpretano norme non più vigenti, in quanto abrogate o modificate, a decorrere dal 9 ottobre 2010, dal Codice dell'ordinamento militare e riprodotte nel Codice stesso;

                sul piano sostanziale le citate norme non possono non intendersi che riferite alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice dell'ordinamento militare che, in attuazione di principi di semplificazione e riassetto della materia, ha recepito e sistematizzato il contenuto delle norme oggetto di modifica;

            ritenuto che le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 20, poiché tendenti al rafforzamento delle azioni risarcitorie esperibili dai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto, siano sostanzialmente conformi al parere reso dalla Commissione Difesa sull'Atto n. 1441-quater/D, nella seduta del 27 aprile 2010;

            rilevato che le predette modifiche, tuttavia, pur prevedendo un'integrazione a regime dell'autorizzazione di spesa destinata alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo pari a 5 milioni di euro annui, non ne prevedono espressamente la destinazione a beneficio dei citati soggetti,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          sia modificato l'articolo 20 nel senso di prevedere che l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma

 

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562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sia destinato ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto, in qualità di vittime del dovere, anche attraverso il ricorso ad apposite procedure amministrative.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1441-quater-F, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, approvato, con modificazioni, dalla Camera e modificato dal Senato;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


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