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PDL 3731

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3731



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

Presentata il 23 settembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Con l'entrata in vigore della legge 1o febbraio 2006, n. 43, si è potuto finalmente dare il giusto riconoscimento ai tanti operatori tecnico-sanitari attraverso la possibilità di istituire un ordine professionale e i relativi albi regionali.
      La figura professionale dell'ottico-optometrista ben si inquadra in questo ambito, considerato che il regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, prevede all'articolo 12 l'attività professionale dell'ottico come arte ausiliaria della professione sanitaria, anche se allo stato attuale la normativa del suddetto regolamento risulta essere ampiamente inadeguata rispetto al più ampio ed accresciuto livello di studi, dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Conseguentemente, la presente proposta di legge stabilisce che per esercitare la professione è necessario possedere un diploma di laurea di durata triennale in ottica e optometria, conseguito presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di una università statale.
      Va inoltre considerato che per questa professione esistono già dei corsi di educazione continua in medicina nel rispetto del principio dell'aggiornamento professionale.
      Tenuto conto di queste osservazioni, la presente proposta di legge prevede che, in via transitoria, hanno diritto all'iscrizione agli albi tutti coloro che alla data di entrata in vigore della legge sono in possesso del diploma di ottico unito ad un attestato di formazione in optometria rilasciato dalle regioni o da scuole o istituti superiori di optometria di enti pubblici o da questi riconosciuti, nonché tutti coloro che hanno esercitato per almeno quindici
 

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anni la professione di ottico-optometrista. Gli ottici che non soddisfano i suddetti requisiti possono accedere all'esame di Stato di abilitazione previa la frequenza di un apposito corso di formazione.
      L'ottico-optometrista non svolge attività medica, quindi non prescrive né somministra farmaci; la sua attività non è finalizzata all'accertamento delle malattie. Qualora egli abbia il sospetto di anomalie non rientranti nell'ambito della propria competenza, ha l'obbligo di indirizzare all'oftalmologo o ad altro professionista la persona sottoposta all'esame.
      Il profilo delineato nell'articolo 1 della presente proposta di legge corrisponde a quanto è già prescritto nei principali Paesi dell'Unione europea (Gran Bretagna, Germania, Spagna, Irlanda, Olanda e altri), anche se rispetto ad alcuni Paesi (come Gran Bretagna, Irlanda ed Olanda) le competenze richieste all'ottico-optometrista al medesimo articolo 1 appaiono riduttive, poiché in questi Paesi è consentito all'ottico-optometrista, a parità di formazione, di utilizzare anche farmaci diagnostici.
      La regolamentazione della professione di ottico-optometrista è già stata oggetto di iniziative legislative nel corso della XIII, XIV e XV legislatura; sembra sia giunto finalmente il momento di dare una concreta risposta alle tante aspettative dei professionisti che operano in tale campo, al fine di consentire loro un inquadramento conforme a quello degli altri Paesi dell'Unione europea, riconoscendone il valore, l'importanza e la specifica professionalità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della professione e profilo professionale dell'ottico-optometrista).

      1. È istituita la professione sanitaria di ottico-optometrista, con il seguente profilo professionale: l'ottico-optometrista è l'operatore tecnico sanitario che, in quanto esperto dell'ottica oftalmica, dell'ottica fisiologica, della fisica ottica, delle componenti fisiche e chimiche e delle applicazioni dei materiali e degli strumenti necessari a risolvere i problemi visivi, esegue, con tecniche optometriche, metodi oggettivi e soggettivi, autonomia professionale e responsabilità, l'esame delle deficienze visive; l'ottico-optometrista individua, previene, corregge e compensa i difetti visivi e le anomalie della visione sia attraverso la prescrizione, la fornitura, l'adattamento di occhiali, lenti a contatto di ogni tipo e ausili per ipovedenti, sia mediante procedure di educazione visiva, sia mediante tecniche strumentali.

Art. 2.
(Ambito di attività dell'ottico-optometrista).

      1. L'ottico-optometrista è l'unico fornitore di qualsiasi mezzo ottico compensativo, correttivo, migliorativo e protettivo, sia nell'ambito delle competenze proprie previste all'articolo 1, sia su prescrizione del medico oftalmologo. Educa l'utente al miglior utilizzo dei mezzi ottici forniti e all'ottimizzazione delle risorse visive.
      2. Qualora abbia il sospetto di un'alterazione morbosa della normale capacità visiva del soggetto, l'ottico-optometrista è tenuto ad inviare lo stesso al medico oftalmologo.

 

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Art. 3.
(Istruzione e formazione professionale dell'ottico-optometrista).

      1. La formazione professionale dell'ottico-optometrista avviene in ambito universitario, tramite appositi corsi di laurea triennali istituiti presso le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, per il rilascio della laurea in ottica e optometria, secondo curricula determinati con le procedure previste dalla normativa vigente, in cui gli insegnamenti di materie sanitarie sono attivati in collaborazione con le facoltà di medicina e chirurgia.
      2. Possono altresì essere istituite lauree specialistiche e magistrali in ottica e optometria, secondo l'ordinamento universitario, finalizzate anche alla formazione dei docenti, dei ricercatori e dei dottorandi universitari.
      3. Il diploma di laurea, conseguito alla fine del corso triennale di cui al comma 1 e previa discussione di una tesi originale, secondo la normativa universitaria vigente, consente l'accesso all'esame di Stato, da effettuare dopo il periodo di un anno di praticantato presso un ottico-optometrista che, sotto la propria responsabilità, certifica il suo proficuo svolgimento.

Art. 4.
(Ordini professionali degli ottici-optometristi).

      1. L'esercizio della professione di ottico-optometrista è riservata ai soggetti iscritti agli appositi ordini professionali, istituiti in ogni regione e nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano.
      2. Per l'iscrizione agli ordini professionali degli ottici-optometristi sono richiesti i seguenti requisiti:

          a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

          b) essere in possesso del diploma di laurea triennale in ottica e optometria, o di titolo equipollente, rilasciato al termine

 

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dei corsi di laurea in ottica e optometria istituiti, ai sensi dell'articolo 2, presso le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ovvero presso altre facoltà equipollenti, anche di Stati membri dell'Unione europea;

          c) avere superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione;

          d) avere la residenza o il domicilio nella regione ovvero nella provincia autonoma ove si intende esercitare la professione.

      3. Chiunque esercita la professione di ottico-optometrista senza essere iscritto a uno degli ordini professionali previsti dal presente articolo, ovvero si fregia del titolo di dottore in ottica e optometria o di un titolo similare senza averlo conseguito ai sensi dell'articolo 3, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da 260 euro a 2.600 euro.

Art. 5.
(Federazione nazionale degli ordini professionali degli ottici-optometristi).

      1. È istituita la Federazione nazionale degli ordini professionali degli ottici-optometristi, con sede in Roma.
      2. L'organizzazione degli ordini professionali degli ottici-optometristi è demandata alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano che determinano il carattere regionale o provinciale del rispettivo ordine.
      3. Gli iscritti ad ogni singolo ordine professionale provvedono, per il suo funzionamento, alla necessaria dotazione economica, nonché attraverso gli ordini professionali regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla dotazione economica della Federazione nazionale degli ordini professionali degli ottici-optometristi.

 

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Art. 6.
(Norma transitoria).

      1. In via transitoria hanno diritto all'iscrizione agli ordini professionali di cui all'articolo 4 della presente legge, tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della medesima, sono in possesso del diploma di ottico e di un attestato rilasciato da un istituto o scuola superiore di optometria, o da istituto analogo, direttamente istituiti da enti pubblici territoriali o da questi riconosciuti.
      2. L'iscrizione agli ordini professionali di cui all'articolo 4 è altresì consentita agli ottici che dimostrano di aver esercitato continuamente la professione di ottico-optometrista per almeno quindici anni prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Gli ottici che non soddisfano almeno uno dei requisiti stabiliti dai commi 1 e 2 possono comunque accedere all'esame di Stato di abilitazione previa frequenza di un apposito corso di formazione la cui organizzazione e i cui contenuti sono disciplinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 7.
(Disposizioni finali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico previsti dal decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, e dal decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992, sono soppressi, fatto salvo il diritto al completamento degli studi per gli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 31

 

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maggio 1928, n. 1334, è abrogato. È comunque data facoltà agli ottici che, alla medesima data, non abbiano ancora sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione di continuare ad esercitare la propria attività, rimanendo iscritti negli elenchi ad esaurimento tenuti presso le competenti aziende sanitarie locali.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allegato B annesso al decreto del Ministro della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994, è abrogato.

Art. 8.
(Disposizione finanziaria ed entrata in vigore).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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