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PDL 2424-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2424-3089-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANTONINO FOTI, DI BIAGIO, MOFFA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, PELINO, CAZZOLA, TASSONE, VERSACE, GAROFALO, NIZZI, VALDUCCI, CECCACCI RUBINO, FORMICHELLA, GIAMMANCO, MANNUCCI, MOTTOLA, MARIAROSARIA ROSSI, SALTAMARTINI, SCANDROGLIO, TORRISI, GRANATA, BELCASTRO, GIOACCHINO ALFANO, ANGELI, BARANI, BARBARO, BARBIERI, BELLOTTI, BERARDI, BERTOLINI, BIANCOFIORE, BIASOTTI, BOCCIARDO, BRIGUGLIO, CAPITANIO SANTOLINI, CASSINELLI, CASTELLANI, CATONE, CESARO, COLUCCI, COMPAGNON, CRISTALDI, DE ANGELIS, DE CAMILLIS, DE GIROLAMO, DE LUCA, DE NICHILO RIZZOLI, DEL TENNO, DELFINO, DELLA VEDOVA, DELL'ELCE, DI CATERINA, DI CENTA, DIMA, D'IPPOLITO VITALE, DISTASO, FAENZI, FALLICA, RENATO FARINA, TOMMASO FOTI, FRASSINETTI, GALATI, GERMANÀ, GIBIINO, GIRLANDA, GOLFO, GOTTARDO, GRIMALDI, HOLZMANN, IANNARILLI, LABOCCETTA, LAGANÀ FORTUGNO, LAMORTE, LANDOLFI, LAZZARI, LISI, LORENZIN, MANNINO, MARINELLO, MARSILIO, MINARDO, MINASSO, MISITI, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, MOLES, MURGIA, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NUCARA, OCCHIUTO, PAGANO, PALMIERI, MARIO PEPE (PdL), PERINA, PEZZOTTA, PICCHI, PILI, PISO, PITTELLI, PIZZOLANTE, POLI, PROIETTI COSIMI, PUGLIESE, SAMMARCO, SARDELLI, SBAI, SCALIA, SIMEONI, SOGLIA, STAGNO d'ALCONTRES, STASI, TRAVERSA, VELLA, VESSA, VIGNALI

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito

Presentata il 7 maggio 2009


NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 6 ottobre 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 2424. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 3089 si veda il relativo stampato.
 

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e

PROPOSTA DI LEGGE

n. 3089, d'iniziativa del deputato JANNONE

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito

Presentata il 4 gennaio 2010

(Relatore: ANTONINO FOTI)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2424 Antonino Foti, recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito»,

            considerato che:

                all'articolo 5, che prevede l'esonero, in via transitoria, delle nuove imprese da alcuni obblighi previsti dal Codice ambientale in materia di rifiuti, non si precisa quale sia la durata dell'esonero;

                la previsione del comma 2 dell'articolo 6-bis, relativa all'estinzione d'ufficio di ogni procedimento in atto che si inquadri nel contenzioso diretto al riconoscimento di un diritto nelle materie per le quali il comma 1 dello stesso articolo attribuisce una posizione soggettiva, ha effetti preclusivi sul diritto di agire per il riconoscimento di analogo diritto con decorrenza anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della legge e che alla stessa logica risponde la previsione che impedisce il passaggio in giudicato dei provvedimenti giudiziari già emanati;

                la giurisprudenza costituzionale ritiene che il legislatore possa intervenire in via eccezionale su processi in corso in materia di posizioni soggettive, imponendone una definizione ex lege purché l'assetto così conferito alla materia non comporti una sostanziale vanificazione dei diritti azionati;

                le disposizioni dell'articolo 6-bis dovrebbero essere valutate nella prospettiva dell'articolo 24 della Costituzione, nonché sotto il profilo della compatibilità con l'articolo 6 (relativo al diritto ad un equo processo) e con l'articolo 13 (relativo al diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, che, ai sensi dell'articolo 117, alinea, della Costituzione, costituiscono norme interposte;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di esplicitare la durata dell'esonero ivi previsto, che la disposizione definisce come transitorio;

            b) si valuti il contenuto dell'articolo 6, comma 2-bis, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia nonché alla luce dell'articolo 24 della Costituzione e degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo.

(3 novembre 2009)

 

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        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2424 Antonino Foti ed abb., recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito»;

            richiamato quanto già osservato dalla I Commissione nel parere espresso il 3 novembre 2009, con riguardo all'opportunità di valutare il contenuto dell'articolo 7, comma 2, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia nonché dell'articolo 24 della Costituzione e degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo;

            rilevato inoltre che l'articolo 7, comma 3, prevede che le disposizioni dell'articolo abbiano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012, mentre il comma 2 stabilisce l'estinzione d'ufficio, alla data di entrata in vigore della legge, dei procedimenti amministrativi e dei giudizi pendenti alla medesima data;

            segnalata quindi l'esigenza di un coordinamento tra le disposizioni del comma 2 e del comma 3 dell'articolo 7, per le parti relative all'entrata in vigore e alla decorrenza dell'efficacia;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            si ribadisce – come già evidenziato nel parere espresso il 3 novembre scorso – l'esigenza di valutare il contenuto dell'articolo 7, comma 2, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia nonché dell'articolo 24 della Costituzione e degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo;

        e con la seguente osservazione:

            appare opportuno un coordinamento tra le disposizioni del comma 2 e del comma 3 dell'articolo 7, per le parti relative all'entrata in vigore e alla decorrenza dell'efficacia.

(6 maggio 2010)


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il provvedimento in oggetto;

        rilevato che:

            il comma 1 dell'articolo 6-bis detta una specifica disciplina in tema di inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana;

 

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            il comma 2 del medesimo articolo dispone che gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto;

            se con tale ultima disposizione la Commissione di merito ha inteso dettare una disciplina diretta degli effetti di talune ipotesi di cessazione dell'interesse al procedimento amministrativo ovvero di cessazione della materia del contendere per ius superveniens, appare allora necessario, al fine di evitare situazioni di incertezza nei procedimenti pendenti, identificare con la massima precisione quale sia l'oggetto dei procedimenti amministrativi e dei «giudizi di qualunque natura» che sarebbero dichiarati estinti d'ufficio, nonché dei provvedimenti giudiziari non passati in giudicato che resterebbero privi di effetto;

            il mero riferimento alle «materie di cui al comma 1», contenuto nel comma 2 dell'articolo 6-bis, appare infatti generico, posto che il comma 1 non sembra formulato in modo tale da fare desumere in modo univoco quale sia l'oggetto dei predetti procedimenti amministrativi, giudizi e provvedimenti giudiziari;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia definito in modo puntuale l'ambito di applicazione dell'articolo 6-bis, comma 2, tramite la precisa identificazione dell'oggetto dei procedimenti amministrativi e dei giudizi per i quali si prevede l'estinzione d'ufficio, nonché dei provvedimenti giudiziari non passati in giudicato che resterebbero privi di effetto.

(16 dicembre 2009)

        La II Commissione,

            rilevato che, sul testo precedentemente trasmesso dalla Commissione di merito, la Commissione giustizia ha espresso, in data 16 dicembre 2009, parere favorevole con condizione, chiedendo una più puntuale formulazione dell'articolo 6-bis;

            esaminato il nuovo testo in oggetto;

            osservato che la nuova formulazione dell'articolo 7 (già articolo 6-bis) rende possibile una più chiara identificazione dell'oggetto dei procedimenti amministrativi e dei giudizi per i quali si prevede l'estinzione d'ufficio, nonché dei provvedimenti giudiziari non passati in giudicato che resterebbero privi di effetto;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(21 settembre 2010)

 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2424 e abb., recante interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito;

            preso atto dei dati contenuti nella relazione tecnica da ultimo trasmessa e delle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, in base alle quali:

                gli oneri complessivi del provvedimento, quantificati dalla relazione tecnica in 3,83 milioni di euro per l'anno 2010, 4,24 milioni di euro per l'anno 2011, 11,2 milioni di euro per l'anno 2012 e 8,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, risultano superiori a quelli indicati dalla clausola di copertura di cui all'articolo 8;

                le valutazioni della relazione tecnica in merito alla quantificazione degli oneri risultano corrette nel presupposto che vengano apportate alcune modifiche all'articolo 1, e in particolare ai commi 1 e 3, allo scopo di precisare che la durata del beneficio ivi previsto non può superare il limite temporale concesso sulla base della legislazione vigente, e che venga aggiunto un comma volto a prevedere che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del predetto articolo 1, anche con riferimento alla determinazione delle situazioni che, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 1, generano l'impossibilità di mantenere in essere l'attività di impresa;

                risulta necessario, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri, prevedere nel testo dell'articolo 3 che i benefici fiscali ivi previsti non sono cumulabili con quelli già previsti a legislazione vigente;

                oltre alle suddette modifiche, occorre adeguare la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 8, comma 1, alle indicazioni contenute nella relazione tecnica, disponendo, inoltre, che agli stessi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;

                con riferimento al comma 2 dell'articolo 8, occorre adeguare la quantificazione dell'onere relativo agli interventi in favore dei soci lavoratori delle cooperative artigiane di cui all'articolo 7 agli importi indicati dalla relazione tecnica;

            rilevato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze non può essere interamente utilizzato per la copertura degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 8 in quanto le relative risorse sono destinate a

 

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far fronte agli oneri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale in materia di IVA applicata sulle tariffe dei rifiuti;

            considerato che, ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, è possibile utilizzare l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che reca la necessaria disponibilità;

            considerato, inoltre, che gli oneri di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, sono configurati in termini di previsione di spesa e quindi, come previsto dalla vigente disciplina contabile, andrebbe inserita una clausola di salvaguardia;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

            al comma 1, sostituire le parole: «stabilita dalla» con le seguenti: «concessa sulla base della»;

            al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «dalla» con le seguenti: «sulla base della»;

            dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

        «10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche con riferimento all'individuazione, ai fini del comma 9, degli eventi che generano l'impossibilità di mantenere in essere le attività di impresa o lavorative»;

            all'articolo 3, comma 7, dopo le parole: «presente articolo» inserire le seguenti: «, non cumulabili con i benefici fiscali già previsti a legislazione vigente»;

            all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, valutati in 3,11 milioni di euro per l'anno 2010, in 3,52 milioni di euro per l'anno 2011 e in 0,4 milioni di euro per l'anno 2012, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, valutati in 0,72 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

            all'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, valutato in 10,8 milioni di euro per l'anno 2012 e in 8,8 milioni di euro annui

 

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a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

            all'articolo 8, dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1 e 2. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolamentazione e vigilanza del lavoro» della missione «Politiche per il lavoro» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo»;

        e con la seguente osservazione:

            la Commissione di merito dovrebbe verificare la compatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 5 con la disciplina comunitaria, anche al fine di scongiurare l'avvio di procedure di infrazione con possibili conseguenze negative per la finanza pubblica.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 2424, recante «Interventi per agevolare la

 

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libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, alla quale è stata abbinata la proposta di legge C. 3089 Jannone;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 3, il quale prevede che ai soggetti, di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, che si avvalgono del regime tributario speciale dei contribuenti minimi, si applicano le disposizioni in materia di credito d'imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la previsione, sia in quanto la predetta disciplina di cui alla legge n. 244 agevola le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, ed il credito d'imposta non potrebbe pertanto applicarsi ai datori di lavoro che si avvalgono del regime di cui all'articolo 3, i quali avvieranno la loro attività successivamente all'ambito temporale di applicazione delle predette disposizioni agevolative, sia in quanto le previsioni del comma 2 appaiono incongruenti rispetto al requisito di assenza di spese per il lavoro dipendente prevista come condizione per l'accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti minimi;

            b) con riferimento al comma 3 dell'articolo 3, il quale stabilisce che i soggetti fruitori del regime dei contribuenti minimi di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 possono farsi assistere, negli adempimenti tributari, dal competente ufficio delle entrate, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la previsione, in quanto essa non appare coerente con il predetto regime dei contribuenti minimi, per i quali non è prevista l'attività di «tutoraggio», poiché gli adempimenti tributari previsti a loro carico sono sensibilmente ridotti, valutando conseguentemente l'opportunità di sopprimere anche il comma 4, che risulta connesso al comma 3;

            c) con riferimento al comma 4 dell'articolo 3, il quale riconosce un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione dei versamenti tributari e contributivi, pari «al 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto» dell'apparecchiatura informatica attraverso la quale i soggetti fruitori del regime speciale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dal competente ufficio delle entrate, per un importo non superiore a 400 euro, spettante anche in caso di acquisizione dell'apparecchiatura attraverso locazione finanziaria, valuti in ogni caso la Commissione l'opportunità di sostituire, al primo periodo, le parole: «40 per cento della parte del prezzo unitario», con le seguenti: «40 per cento del prezzo unitario», nonché di chiarire, al secondo periodo, che il predetto credito spetta, per un importo massimo complessivo non superiore a 400 euro, anche

 

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nell'ipotesi di acquisizione dell'apparecchiatura mediante locazione finanziaria;

            d) con riferimento al comma 5 dell'articolo 3, il quale stabilisce che i soggetti i quali si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 possono dedurre dal reddito imponibile, nel primo biennio di attività, le somme erogate per la partecipazione a corsi di formazione professionale e di apprendimento, purché documentate e coerenti con gli obiettivi e l'attività svolta dall'impresa, nel limite massimo di 5.000 euro, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione, nel senso di escludere il riferimento alle spese di formazione del personale dipendente, in quanto la presenza di spese per il lavoro dipendente esclude l'accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti minimi, nonché di chiarire se il limite massimo di 5.000 euro riguardi ciascun anno del primo biennio di attività, ovvero costituisca un limite complessivo per l'intero biennio;

            e) con riferimento al comma 7 dell'articolo 3, il quale subordina l'efficacia dei benefici tributari recati dall'articolo 3 alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai fini della verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione, nel senso di prevedere che le misure di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, per quanto concerne l'applicazione del regime fiscale dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono subordinate, limitatamente all'anno 2011, alla previa autorizzazione del Consiglio della proroga oltre il 31 dicembre 2010 della decisione del Consiglio 2008/737/CE, del 15 settembre 2008, e che, in assenza della citata proroga, le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto per l'anno 2011;

            f) con riferimento al comma 1 dell'articolo 7, il quale stabilisce, tra l'altro, che, per i soci delle cooperative artigiane i quali stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, «ai fini dell'imposta sul reddito» si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante l'elencazione dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione, nel senso di specificare che il regime tributario applicabile a tali redditi è quello di cui alla lettera a) dell'articolo 50, comma 1, del TUIR, nonché di verificare se tale previsione non si ponga in contraddizione con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, laddove è previsto che dal rapporto di lavoro in qualsiasi forma instaurato dal socio lavoratore di cooperativa derivano i relativi effetti di natura fiscale.

 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2424, recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito»;

            ritenuto che il testo in questione reca una serie di interventi positivi e importanti a sostegno di quei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare un'attività d'impresa;

            valutato, in particolare, che il provvedimento in titolo, pur conservando ai citati trattamenti di sostegno al reddito l'irrinunciabile funzione di ammortizzatori sociali, li pone come base concreta per la creazione di nuove imprese e, in tal modo, di nuovo reddito e di nuova occupazione;

            considerato, tuttavia, che l'articolo 5 del testo esaminato prevede l'esonero, in via transitoria, per le nuove imprese, dagli obblighi previsti dagli articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, vale a dire dal cosiddetto «Codice ambientale», che, al fine di garantire una conoscenza completa e aggiornata della situazione dei rifiuti nel Paese, nonché di assicurare un controllo ed una vigilanza complessivi sulle operazioni di trasporto, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti stessi, dettano norme, rispettivamente, in materia di iscrizione al «Catasto dei rifiuti», di tenuta dei «Registri di carico e scarico dei rifiuti», nonché di «iscrizione all'Albo dei gestori ambientali»;

            osservato, altresì, che già la normativa vigente consente alle imprese minori di derogare in una certa misura agli obblighi previsti dai citati articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

            ritenuto che la richiamata disciplina del testo esaminato, esonerando le nuove imprese, presenta profili di una certa delicatezza, afferendo all'esercizio di attività d'impresa che possono riguardare anche la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi, la bonifica dei siti inquinati, la gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            vengano soppresse, per le ragioni esposte in premessa, le disposizioni di cui all'articolo 5 della proposta di legge in esame.

(25 novembre 2009)

 

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        La VIII Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2424, recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito», come risultante dagli emendamenti approvati, al quale risulta abbinata la proposta di legge C. 3089;

            considerato che la nuova formulazione dell'articolo 5 recante disposizioni in materia di tutela dell'ambiente sembra tener conto delle perplessità sollevate sulla precedente formulazione, in particolare relativamente alla mancata delimitazione temporale del regime transitorio dell'esonero dagli obblighi posti dalle norme del Codice ambientale e all'esonero dall'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, afferendo all'esercizio di attività che possono riguardare anche la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi, la bonifica dei siti inquinati, la gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti e la gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;

            valutata positivamente la delimitazione temporale, al biennio 2010-2011, della specifica modalità di assolvimento dell'obbligo di registrazione di rifiuti pericolosi;

            considerato che andrebbero valutati gli effetti dell'istituendo obbligo semplificato di registrazione dei rifiuti pericolosi anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti;

            valutata altresì opportuna la previsione, di cui al comma 3 del nuovo articolo 5, che introduce una modalità semplificata di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per le imprese contemplate dal provvedimento;

            ritenuto che non risulta chiara la portata del riferimento, contenuto al richiamato comma 3 dell'articolo 5, ai casi « di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», visto che, mentre tale comma esenta specifiche categorie di imprese dall'iscrizione all'Albo, il comma 3 dell'articolo 5 dispone, per le imprese di cui al provvedimento, l'obbligo di iscrizione all'Albo medesimo, sia pure con modalità semplificate;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 5, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere nel testo modalità, seppure semplificate, di comunicazione dei dati relativi ai rifiuti pericolosi, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti;

            b) all'articolo 5, comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di esplicitare il senso del riferimento ivi contenuto ai «casi di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» alla luce dell'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali previsto in forma semplificata dallo stesso comma 3 dell'articolo 5.

(28 aprile 2010)

 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge (C. 2424 Antonino Foti e abbinate) recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione del comma 9 dell'articolo 1 (ove è prevista la possibilità di iscriversi alle liste di mobilità solo qualora la decisione di interrompere l'attività sia stata determinata da comprovate difficoltà economiche, ovvero da un evento improvviso ed imprevisto che generi l'impossibilità di continuare l'attività medesima) che potrebbe creare un notevole contenzioso.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

(10 dicembre 2009)

 

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PARERE FAVOREVOLE

(14 aprile 2010)


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo C. 2424 Antonino Foti recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito»;

            visto l'articolo 5 del provvedimento che prevede l'esonero in via transitoria, per le imprese interessate, da alcuni obblighi previsti dal codice ambientale in materia di rifiuti (in particolare dagli obblighi di cui agli articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni);

            considerato che tale esonero è previsto in considerazione della «scarsa rilevanza dell'inquinamento che può derivare dall'attività delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 6» del provvedimento medesimo;

            valutato che l'esenzione dall'obbligo di cui all'articolo 190 del codice ambientale, in materia di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, appare esplicitamente contrastare con l'articolo 14 della direttiva 2006/12/CE che richiede di «tenere un registro in cui siano indicati la quantità, la natura, l'origine, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto e il modo di trattamento dei rifiuti»;

            rilevato altresì che anche gli obblighi di cui agli articoli 189 e 212 del codice dell'ambiente, rispettivamente riferiti alla segnalazione al catasto dei rifiuti e all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori, di cui pure l'articolo 5 prevede la deroga, appaiono in contrasto con l'obbligo, di cui all'articolo 12 della direttiva 2008/98/CE (entrata in vigore il 12 dicembre 2008 ma non ancora recepita dall'Italia), di iscrizione presso le competenti autorità delle imprese che operano nell'ambito del ciclo dei rifiuti;

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            modifichi la Commissione di merito le disposizioni recate dall'articolo 5 del provvedimento al fine di garantire il rispetto delle direttive 2006/12/CE e 2008/98/CE, anche in considerazione del fatto che le deroghe ivi previste inciderebbero quasi esclusivamente sui rifiuti pericolosi, per i quali peraltro non vengono definiti criteri certi rispetto ai limiti oltre i quali la rilevanza dell'inquinamento non dovrebbe essere più considerata scarsa.

(10 novembre 2009)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito»;

        rilevato che:

            l'esclusione, di cui all'articolo 5, comma 1, delle imprese che trattano rifiuti non pericolosi dall'obbligo di cui all'articolo 189 del codice ambientale approvato con il decreto legislativo n. 152 del 2006 di iscrizione al catasto dei rifiuti appare suscettibile di compromettere nell'ordinamento interno l'attuazione del principio di cui all'articolo 15 della direttiva 2008/98/CE che vincola gli Stati membri a garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni a soggetti responsabili per il loro trattamento;

            appare inoltre di dubbia coerenza con il diritto dell'Unione europea la previsione, di cui al comma 2 dell'articolo 5, che consente l'assolvimento dell'obbligo di registrazione dei rifiuti pericolosi con la semplice conservazione per diciotto mesi di copia dei formulari di trasporto, anziché attraverso misure che consentano la completa tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 5, sopprimere i commi 1 e 2.

(21 settembre 2010)

 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminata la proposta di legge C. 2424 recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito»;

            considerato che essa definisce una serie di rilevanti interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa, trasformando così la spesa per gli ammortizzatori sociali, di fatto improduttiva per lo Stato, in opportunità per avviare nuove micro-imprese che, anche grazie ad appositi incentivi e sgravi, possono creare nuovo reddito e determinare un incremento dell'occupazione;

            ritenuto che quanto contenuto nel provvedimento può contribuire in maniera significativa al rilancio economico e produttivo del Paese in un momento storico di particolare crisi economico-finanziaria;

            considerato altresì che il provvedimento in esame è finalizzato ad agevolare soluzioni alternative al probabile mancato ricollocamento sul mercato dei lavoratori interessati dai trattamenti di sostegno al reddito;

            rilevato che il contenuto della proposta di legge, in quanto finalizzata ad agevolare l'avvio dell'attività di impresa a favore dei lavoratori dipendenti che fruiscono di specifici trattamenti di sostegno al reddito, richiama sia le materie «ordinamento civile» e «previdenza sociale» rimesse alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e o), della Costituzione, nonché la materia «tutela e sicurezza del lavoro», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali negli interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo di trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa.

(28 ottobre 2009)

 

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        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2424, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito»;

            considerato che il provvedimento contempla una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa, trasformando la spesa destinata agli ammortizzatori sociali in opportunità per avviare nuove micro-imprese;

            rilevato che il provvedimento è finalizzato ad agevolare soluzioni alternative al probabile mancato ricollocamento sul mercato dei lavoratori interessati dai trattamenti di sostegno al reddito;

            considerato che il contenuto della proposta di legge afferisce alle materie «ordinamento civile» e «previdenza sociale», rimesse alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed o), della Costituzione, nonché alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia previsto il pieno coinvolgimento degli enti territoriali negli interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo di trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa.

(21 aprile 2010)

 

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TESTO
della proposta di legge n. 2424
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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Ambito di applicazione e agevolazioni previdenziali).

Art. 1.
(Ambito di applicazione e agevolazioni previdenziali).

      1. I lavoratori dipendenti di cui al comma 2 sono ammessi, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, per un periodo di diciotto mesi, ad avviare attività di impresa percependo, in luogo delle indennità rispettivamente previste per ciascuno dei trattamenti elencati al citato comma 2, un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

      1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i lavoratori dipendenti di cui al comma 2 sono ammessi per il biennio 2010-2011, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, ad avviare attività di impresa, percependo per la durata concessa sulla base della legislazione vigente, in luogo delle indennità rispettivamente previste per ciascuno dei trattamenti elencati al citato comma 2, un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai lavoratori dipendenti i quali, alla data del 1° luglio 2009, fruiscono:       2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai lavoratori dipendenti i quali, alla data del 1° gennaio 2010 ovvero a decorrere dalla medesima data, fruiscono:
          a) dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;           a) identica;
          b) dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20           b) identica;

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maggio 1988, n. 160, e all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;  
          c) di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, ai sensi della legge 20 maggio 1975, n. 164;           c) identica;
          d) di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115;           d) identica;
          e) di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;           e) identica;
          f) di trattamenti di cassa integrazione salari straordinaria e di mobilità, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;           f) identica;
          g) di contratti di solidarietà stipulati con imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni.           g) identica.

      3. L'indennità di cui al comma 1 è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee (GPT) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e i periodi durante i quali essa è fruita sono coperti figurativamente ai fini contributivi nella misura del 50 per cento della contribuzione obbligatoria dovuta sul minimale reddituale in vigore nelle rispettive Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali istituite presso il medesimo Istituto.

      3. L'indennità di cui al comma 1 è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee (GPT) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e i periodi durante i quali essa è fruita sono coperti figurativamente ai fini contributivi nella misura del 50 per cento della contribuzione obbligatoria dovuta sul minimale reddituale in vigore nelle rispettive Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali istituite presso il medesimo Istituto. Qualora il lavoratore, al momento della domanda, stia già fruendo di una delle misure di cui al comma 2, l'indennità mensile di cui al comma 1 compete esclusivamente per il periodo residuo sino al termine stabilito sulla base della legislazione


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  vigente come periodo massimo di fruizione della relativa misura.
      4. La contribuzione figurativa di cui al comma 3 è posta a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS, con facoltà, da parte degli interessati, di integrare l'accredito figurativo versando alla Gestione di appartenenza la contribuzione obbligatoria corrispondente al restante 50 per cento. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata, a domanda, entro il 30 giugno 2011, anche tramite versamento in trentasei rate mensili senza interessi né oneri accessori.       4. La contribuzione figurativa di cui al comma 3 è posta a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS, con facoltà, da parte degli interessati, di integrare l'accredito figurativo versando alla Gestione di appartenenza la contribuzione obbligatoria corrispondente al restante 50 per cento. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata, a domanda, entro il 30 giugno 2011, anche tramite versamento in trentasei rate mensili senza interessi né oneri accessori. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, resta fermo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 3.
      5. Resta fermo l'obbligo di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.       5. Resta fermo l'obbligo di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo la normativa vigente.
      6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, in materia di intervento integrativo posto a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, ma la misura minima di tale intervento integrativo è ridotta al 10 per cento.       6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, in materia di intervento integrativo posto a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva; la misura minima di tale intervento integrativo è ridotta al 10 per cento.
      7. Qualora i soggetti di cui al comma 1 assumano, nell'esercizio dell'attività di impresa di cui al medesimo comma, nell'arco del periodo di diciotto mesi ivi previsto, altri lavoratori dipendenti che fruiscono dei trattamenti di cui al comma 2 per un periodo di almeno ventiquattro mesi, per i medesimi lavoratori non sono dovuti i contributi obbligatori posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore ai sensi della normativa vigente.       7. Qualora i soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio dell'attività di impresa di cui al medesimo comma 1, assumano altri lavoratori dipendenti che fruiscono dei trattamenti di cui al comma 2, per i medesimi lavoratori non sono dovuti, per l'intero periodo nel quale essi hanno diritto a fruire dei medesimi trattamenti di cui al citato comma 2, i contributi obbligatori posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore ai sensi della normativa vigente.
      8. I periodi di lavoro dipendente di cui al comma 7 sono integralmente coperti mediante contribuzione figurativa, con oneri a carico della GIAS dell'INPS. Resta fermo per i datori di lavoro l'obbligo di iscrivere i lavoratori dipendenti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.       8. Identico.

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      9. Al termine del periodo di diciotto mesi di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma, quelli di cui al comma 7 del presente articolo e quelli di cui al comma 3 dell'articolo 6 della presente legge possono iscriversi nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.       9. Al termine del periodo di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma, quelli di cui al comma 7 del presente articolo e quelli di cui al comma 3 dell'articolo 6 della presente legge, qualora decidano, a causa di comprovate difficoltà di natura economico-finanziaria o di un evento improvviso e imprevisto che generi l'impossibilità di mantenere in essere l'attività stessa, di non proseguire nell'attività di impresa o nell'attività lavorativa ai sensi del presente articolo, possono iscriversi nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
        10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche con riferimento all'individuazione, ai fini del comma 9, degli eventi che generano l'impossibilità di mantenere in essere le attività di impresa o lavorative.

Art. 2.
(Finanziamenti).

Art. 2.
(Finanziamenti).

      1. Per ogni lavoratore che avvia attività di impresa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, qualora venga richiesto, l'INPS eroga mensilmente un importo pari al residuo 50 per cento del trattamento di cui al medesimo comma alla Cassa depositi e prestiti Spa, che provvede ad anticipare in un'unica soluzione la corrispondente somma capitalizzata, previo apposito sconto commisurato al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea in vigore alla data dell'anticipazione, fatte salve le commissioni di gestione, in favore del soggetto che ha avviato l'attività di impresa, previa presentazione di copia della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, e della relativa documentazione.

      1. Per ogni lavoratore che avvia attività di impresa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, qualora venga richiesto, l'INPS eroga mensilmente, per il periodo di durata massima stabilito dall'articolo 1, un importo pari al 25 per cento del trattamento di cui al medesimo comma alla Cassa depositi e prestiti Spa, che provvede ad anticipare in un'unica soluzione la corrispondente somma capitalizzata, previo apposito sconto commisurato al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea in vigore alla data dell'anticipazione, fatte salve le commissioni di gestione, in favore del soggetto che ha avviato l'attività di impresa, previa presentazione di copia della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, e della relativa documentazione.

      2. Le imprese costituite ai sensi dell'articolo 6, per il periodo di diciotto mesi       2. Le imprese costituite ai sensi dell'articolo 6, per il biennio 2010-2011, possono

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di cui all'articolo 1, comma 1, possono accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei fondi speciali antiusura costituiti e gestiti dai Confidi e dalle fondazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, i quali, separati dai fondi rischi ordinari, sono destinati a garantire, per una misura fino all'80 per cento del finanziamento concesso, le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine alle medesime imprese. La garanzia è prestata indipendentemente dal rifiuto di una domanda di finanziamento assistita da garanzia, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 1996. accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei fondi speciali antiusura costituiti e gestiti dai Confidi e dalle fondazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, i quali, separati dai fondi rischi ordinari, sono destinati a garantire, per una misura fino all'80 per cento del finanziamento concesso, le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine alle medesime imprese.
      3. I contributi erogati in favore dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 del presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi dalle regioni e dalle province.       3. Identico.
      4. In caso di applicazione del comma 9 dell'articolo 1, a garanzia del residuo debito per i finanziamenti erogati ai sensi del presente articolo, i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 1 sono tenuti alla cessione del quinto dello stipendio in favore dei soggetti eroganti.       4. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1 tornino a percepire, in applicazione del comma 9 del medesimo articolo 1, redditi da lavoro dipendente, essi sono tenuti alla cessione del quinto dello stipendio in favore dei soggetti eroganti, a garanzia del residuo debito per i finanziamenti erogati ai sensi del presente articolo. In caso di eventuale inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di recupero dei crediti di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 3.
(Regime fiscale).

Art. 3.
(Regime fiscale).

      1. Per le attività di impresa avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si applica, fino al 31 dicembre 2010, un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento del reddito determinato ai sensi del secondo periodo. Ai fini del presente articolo, il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito

      1. I titolari delle attività di impresa di cui al comma 1 dell'articolo 1, qualora ne ricorrano i presupposti oggettivi, le condizioni previste e i requisiti richiesti dalla normativa vigente, possono optare per il regime fiscale di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


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dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa. Gli eventuali contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, sui quali il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.  
      2. I titolari delle attività di impresa di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Soppresso
      3. I titolari delle attività di impresa di cui al comma 1 non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Soppresso
      4. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i titolari delle attività di impresa di cui al comma 1 del presente articolo sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I medesimi soggetti sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di Soppresso

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acquisto e delle bollette e di certificazione dei corrispettivi.  
      5. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria, ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.       Vedi comma 7
      6. Il regime fiscale cessa di avere applicazione dal 1° gennaio 2011. Nel passaggio dal periodo di imposta soggetto al regime di cui ai commi da 1 a 9 al periodo di imposta soggetto al regime ordinario, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai citati commi, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché di competenza di tali periodi; viceversa, quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi. Soppresso
      7. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.       2. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
      8. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.       3. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
      9. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente articolo è attribuito un credito di imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 8. Il predetto credito di imposta è riconosciuto per un importo       4. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 è attribuito un credito di imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 3. Il predetto credito di imposta è riconosciuto per un importo non superiore

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non superiore a 400 euro e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso, il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo di imposta, fino a concorrenza dell'importo di 400 euro. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile. a 400 euro e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso, il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo di imposta, fino a concorrenza dell'importo di 400 euro. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
        5. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 è riconosciuta la possibilità di dedurre dal reddito imponibile, nei limiti di un massimale di 5.000 euro nel primo biennio di attività, le spese sostenute per la loro partecipazione, ovvero per la partecipazione dell'eventuale personale dipendente, a corsi di formazione professionale e di apprendimento, purché documentate e coerenti con gli obiettivi e l'attività svolta dall'impresa.
        6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi incluse l'individuazione di meccanismi di decadenza dai benefìci del regime agevolato in caso di venir meno dei requisiti previsti, nonché la definizione di misure idonee a verificare eventuali abusi.
      Vedi comma 5       7. Le misure di cui al presente articolo, non cumulabili con i benefìci fiscali già previsti a legislazione vigente, sono preventivamente notificate alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria delle stesse, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in assenza della relativa autorizzazione da parte della Commissione europea, le disposizioni di cui al presente articolo non hanno effetto. Le misure di cui al comma 1, per quanto concerne l'applicazione del regime fiscale dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono subordinate, limitatamente all'anno 2011, alla previa autorizzazione, da parte del Consiglio, della proroga oltre il 31 dicembre 2010 della decisione del Consiglio 2008/737/CE, del 15

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  settembre 2008; in assenza della predetta proroga, le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto per l'anno 2011.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

Art. 4.
(Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

      1. I titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, nonché i loro familiari, come definiti dal terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile, fino al 31 dicembre 2010, sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni.

      1. Per il biennio 2010-2011 i titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, nonché ai loro familiari, come definiti dal terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile, fino al 31 dicembre 2010, sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni.

      2. Ai soggetti di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei cantieri si applica, altresì, l'articolo 94 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.       2. Identico.
      3. La tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 6 della presente legge è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I datori di lavoro assicurano l'applicazione, ai lavoratori di cui al primo periodo, delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.       3. Per il biennio 2010-2011 la tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 6 della presente legge è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I datori di lavoro assicurano l'applicazione, ai lavoratori di cui al primo periodo, delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente).

Art. 5.
(Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente).

      1. Considerata la scarsa rilevanza dell'inquinamento che può derivare dall'attività delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, le medesime imprese sono esonerate, in via transitoria, dagli obblighi di cui agli articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

      1. In accordo con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, le imprese di cui all'articolo 1 della presente legge, per il biennio 2010-2011, hanno l'obbligo di registrare i soli rifiuti pericolosi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Alle imprese di cui al periodo


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  precedente non si applica l'articolo 189 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.
        2. Le imprese di cui al comma 1 assolvono l'obbligo di registrazione dei rifiuti pericolosi compilando e conservando per diciotto mesi copia dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
        3. Nei casi di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le imprese di cui al comma 1, che intendono trasportare rifiuti prodotti dalle loro attività, si iscrivono all'Albo dei gestori ambientali tramite comunicazione al Comitato regionale competente, indicando i dati dell'impresa, la tipologia dei rifiuti, il tipo e la targa del mezzo utilizzato. Tale iscrizione è esente dalla tassa di concessione governativa e dal versamento del diritto annuale. L'attività di trasporto di rifiuti in conto proprio può iniziare dopo l'invio della comunicazione.

Art. 6.
(Forme imprenditoriali ammesse).

Art. 6.
(Forme imprenditoriali ammesse).

      1. I soggetti di cui all'articolo 1, al fine di avviare l'attività di impresa, presentano all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

      Identico.

      2. L'attività di impresa di cui alla presente legge può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile.  
      3. I soci e i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile,  

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qualora si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono esonerati dai versamenti contributivi alle rispettive gestioni previdenziali di appartenenza e usufruiscono dei medesimi benefìci contributivi e previdenziali previsti dal citato articolo 1.  
      4. In ogni caso il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nelle imprese di cui al presente articolo non può essere superiore a tre unità, compresi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento.  
 

Art. 7.
(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana).
 

      1. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.


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        2. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
        3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012.
 

Art. 8.
(Coordinamento normativo e finanziario).
 

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, valutati in 3,11 milioni di euro per l'anno 2010, in 3,52 milioni di euro per l'anno 2011 e in 0,4 milioni di euro per l'anno 2012, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, valutati in 0,72 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

        2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, valutato in 10,8 milioni di euro per l'anno 2012 e in 8,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

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  provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1 e 2. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolamentazione e vigilanza del lavoro» della missione «Politiche per il lavoro» dello stato di previsione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 9.
(Relazione al Parlamento).
 

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure sperimentali di cui all'articolo 1, corredata dai dati sull'effettivo utilizzo, in termini quantitativi e qualitativi, delle misure medesime e dall'indicazione delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 8. La relazione di cui al presente articolo individua anche possibili modifiche e integrazioni che, in base all'attuazione della presente legge, si dimostrino necessarie per la semplificazione delle relative procedure, anche ai fini di una valutazione circa la sua possibile estensione, dopo il primo anno di applicazione, ad altre categorie di lavoratori, quali i lavoratori socialmente utili (LSU).

    


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