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PDL 2183

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2183



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

POLLEDRI, REGUZZONI, STUCCHI

Delega al Governo in materia di riforma del trattamento tributario delle famiglie numerose

Presentata il 10 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si basa sull'esperienza delle famiglie numerose in Italia che evidenzia come le politiche familiari nel nostro Paese siano teoriche e basate su studi discutibili, alieni alla realtà delle cose.
      Le proposte contenute nel presente progetto di legge derivano dalle indicazioni provenienti dall'Associazione nazionale famiglie numerose, la cui costituzione ha permesso lo scambio e la verifica di dati oggettivi tra famiglie con almeno quattro figli.
      La presente proposta di legge non vuole in alcuna maniera limitare la platea degli aventi diritto, se non nella fase sperimentale della durata di due anni, che consentirà di monitorare la legge nella sua applicazione, correggendo e migliorandone l'applicazione. Il progetto di legge riguarda le famiglie con un numero di figli minori a carico non inferiore a quattro e maggiorenni se perennemente invalidi al lavoro, disabili o studenti se regolarmente iscritti a un corso di studi superiore e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. Questo perché se da una parte si insiste sulla necessità che i cittadini abbiano un'istruzione che determini il progresso morale e materiale del singolo e, conseguentemente, della società e della nazione, dall'altra parte questa buona intenzione è disattesa dal sistema fiscale in essere: alle famiglie, in particolare se numerose, mancano le risorse economiche.
      Con l'introduzione della quota di reddito non tassabile s'introduce finalmente un valore minimo plausibile non tassabile a salvaguardia del minore e si dà la possibilità ai genitori di avere una certezza nella disponibilità finanziaria del nucleo familiare. Introducendo, poi, il rimborso per gli «incapienti» si dà un segnale di sostegno anche ai nuclei familiari che sono a rischio solo in caso di nascite, eliminando altresì le odiose discriminanti economiche nei confronti delle coppie che desiderano avere figli.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito delle famiglie numerose, secondo i princìpi e i criteri direttivi stabiliti dal comma 2.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il reddito imponibile familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi natura prodotti dai coniugi non legalmente o effettivamente separati, nonché da quelli prodotti da altri familiari conviventi, ad eccezione dei redditi previsti dall'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          b) dal reddito calcolato ai sensi della lettera a), per ogni figlio a carico, si deduce una quota pari alla soglia di povertà relativa calcolata annualmente dall'Istituto nazionale di statistica. Ogni deduzione viene rapportata ai giorni di reale spettanza nell'arco del periodo d'imposta. Se i genitori non optano per la somma dei redditi ai sensi della citata lettera a), la deduzione spettante viene ripartita al 50 per cento tra loro. Qualora la deduzione spettante non sia goduta interamente a causa dell'incapienza del nucleo familiare, è prevista la possibilità per i contribuenti di optare per il rimborso o per la compensazione della quota non goduta fino a un massimo del 70 per cento della stessa;

 

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          c) il reddito calcolato ai sensi della lettera a) viene diviso in parti uguali tra i percettori di reddito appartenenti al nucleo per l'applicazione della tassazione prevista dall'articolo 11, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          d) il trattamento tributario previsto dalle lettere a), b) e c) si applica, per l'anno 2009, esclusivamente alle famiglie nel cui nucleo è presente un numero di figli a carico non inferiore a quattro. Si considerano a carico i figli minori di età legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi affiliati e affidati e i figli maggiori di età se perennemente invalidi al lavoro, disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e se studenti regolarmente iscritti a un corso di studi, di specializzazione post lauream o di tirocinio obbligatorio, comunque, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età;

          e) qualora le detrazioni spettanti ai coniugi siano superiori all'imposta lorda calcolata ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo di cui all'alinea, i coniugi possono optare per la reciproca compensazione. Qualora i coniugi risultino comunque incapienti, sono previsti il rimborso ad personam del 50 per cento delle detrazioni non godute e la contestuale maturazione di un credito d'imposta per il restante 50 per cento utilizzabile nei successivi dieci anni;

          f) la determinazione della base imponibile ai fini dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, e della base imponibile ai fini dell'addizionale regionale alla medesima imposta, stabilita ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, tiene conto, per le famiglie di cui alla lettera d) del presente comma, delle disposizioni delle lettere a), b), c) ed e) dello stesso comma.

 

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Art. 2.
(Norme di coordinamento).

      1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 reca, altresì, le disposizioni necessarie per il coordinamento con la normativa vigente in materia di oneri deducibili e di detrazioni d'imposta, nonché per il coordinamento con la normativa vigente in materia di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso e ogni altro adempimento connesso al trattamento tributario stabilito dal medesimo decreto legislativo.

Art. 3.
(Estensione dell'ambito di applicazione).

      1. A decorrere dall'anno 2011, il trattamento tributario previsto dalla presente legge è progressivamente esteso, entro un periodo di cinque anni, ai nuclei familiari anche non in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d). A tale fine il Governo provvede, ogni anno, in sede di legge finanziaria a indicare le tipologie di nucleo familiare a cui estendere l'applicazione del citato trattamento e a stanziare le necessarie risorse finanziarie. Al termine del quinquennio di cui al primo periodo, il trattamento tributario deve comunque risultare applicato a ogni nucleo familiare, indipendentemente dalle sue caratteristiche.


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