|
CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3701 |
1. La presente legge promuove la produzione, la diffusione e la commercializzazione della pasta di alta qualità prodotta in Italia, nel rispetto di quanto previsto dal capo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e successive modificazioni, in particolare valorizzando gli usi e le tradizioni locali, in un contesto di filiera.
2. Per pasta di alta qualità si intende il prodotto ottenuto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, attraverso un procedimento di trafilazione, laminazione e conseguente essiccazione di impasti preparati esclusivamente con semola di grani duri rispondenti a determinate caratteristiche qualitative minime, definite ai sensi del disciplinare di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
3. Tutte le fasi della produzione della pasta, dalla produzione agricola alla distribuzione al consumatore, sono certificate in conformità ai parametri internazionali.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, incentivano con campagne di informazione mirate, presso i produttori, gli esercenti e i consumatori, la diffusione della pasta di alta qualità. Le regioni incentivano i produttori ad avviare le procedure per il riconoscimento dei diversi tipi di pasta realizzati secondo gli usi e le tradizioni locali come prodotti ad indicazione geografica protetta.
1. Le confezioni di pasta di alta qualità possono essere contraddistinte con un marchio di qualità del prodotto.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, determina, sulla base delle proposte avanzate dalle associazioni di categoria dei pastai maggiormente rappresentative, il marchio di cui al comma 1 e le relative caratteristiche, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea in materia di marchi e di etichettatura dei prodotti agroalimentari.
3. In conformità con le disposizioni dell'Unione europea, le associazioni di produttori possono avviare le procedure necessarie affinché la denominazione di «pasta tradizionale italiana» sia registrata, ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, come specialità tradizionale garantita e iscritta nel registro di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento.
1. Al fine di sviluppare tutta la filiera della produzione della pasta di alta qualità, contraddistinta dal marchio di cui all'articolo 2, è istituito un fondo di filiera.
2. Il fondo è destinato al finanziamento di interventi volti a favorire in particolare la diffusione di varietà di grano duro con le caratteristiche previste dal disciplinare di cui all'allegato 1, annesso alla presente legge, la promozione del marchio della pasta di alta qualità e la formazione professionale di tutti gli operatori della filiera.
3. Il fondo è alimentato da un prelievo, stabilito annualmente dal consorzio di cui al comma 4, sul prezzo di fabbrica della pasta di semola di grano duro contraddistinta dal marchio di cui all'articolo 2, da versare da parte dei produttori di pasta
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato 1
(articolo 1, comma 2)
Disciplinare
Caratteristiche delle varietà del grano utilizzate per la produzione di pasta di alta qualità.
1. Le varietà di grano duro utilizzate nella produzione finale della pasta di alta qualità, anche al fine di garantirne la tracciabilità e la rintracciabilità di filiera, devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:
a) requisiti di prodotto:
1) di sicurezza: assenza di residui, basso contenuto di metalli pesanti;
2) nutrizionali: contenuto in termini di macronutrienti, di micronutrienti e di composti bioattivi;
3) tecnologici: contenuto proteico, indice di giallo, indice di glutine, peso ettolitrico;
b) requisiti del contesto produttivo:
1) usi e tradizioni locali;
2) rispetto dell'ambiente, con particolare riferimento alla produzione integrata o biologica;
c) requisiti di garanzia:
1) marchio di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), marchio collettivo;
2) rintracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
2. La definizione dei requisiti di cui al comma 1 è demandata al consorzio di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, sentito l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera, verificata la compatibilità con il diritto dell'Unione europea.
|