Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3701

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3701



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Disposizioni per lo sviluppo della filiera della pasta di alta qualità prodotta in Italia

Presentata il 9 settembre 2010


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo dell'intera filiera della produzione della pasta di grano duro, sia per trovare maggiori sbocchi di mercato per i cereali, sia per tutelare la pasta italiana dai sempre più frequenti attacchi derivanti dalla globalizzazione dei mercati.
      L'intento infatti consiste nel fare in modo che ogni segmento della filiera produca al massimo livello qualitativo: l'agricoltore dovrà utilizzare una tecnica agronomica tale da garantire un contenuto finale di proteine nel grano e negli sfarinati abbastanza alto da ottenere un prodotto finale, una volta avvenuta la trasformazione, con contenuto proteico superiore alla media. Tale tenore è fondamentale ai fini di una buona tenuta della pasta alla cottura, che è proprio una delle principali qualità richieste dal consumatore e che contraddistingue la pasta italiana nel mondo. Funzione essenziale per la determinazione dei parametri minimi di qualità del grano è quella svolta da un apposito consorzio che riunisce tutti gli attori della filiera: è al suo interno che saranno fissate le norme tecniche di produzione ad ogni livello produttivo. La pasta così prodotta potrà anche essere certificata secondo i più recenti parametri internazionali di qualità. Compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, lo Stato e le regioni potranno iniziare le pratiche per il riconoscimento di provenienza italiana, quali la denominazione d'origine protetta (DOP), l'indicazione geografica protetta (IGP) o similari. Al funzionamento dell'attività del consorzio si farà fronte mediante
 

Pag. 2

un piccolo prelievo sul prezzo di produzione della pasta, ampiamente ripagato da una maggiore efficienza e, in definitiva, da un forte miglioramento della qualità.
      L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della proposta di legge e le sue finalità, sottolineando l'importanza dello sviluppo della filiera. Si evidenzia, inoltre, che la pasta di alta qualità si ottiene utilizzando esclusivamente semola di grani duri coltivati in Italia. Per questo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuano campagne di informazione mirate per la diffusione di tale tipologia di pasta.
      L'articolo 2 detta norme quadro per il riconoscimento di un marchio di qualità, che garantisce l'origine e la provenienza del prodotto.
      L'articolo 3 istituisce un apposito fondo di filiera destinato al finanziamento di interventi volti a favorire la diffusione di varietà di grano duro di alta qualità, la promozione del marchio di qualità e la formazione professionale di tutti gli operatori della filiera.
      Il fondo è alimentato da un prelievo stabilito di anno in anno da un consorzio, che ha personalità giuridica di diritto privato ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Si prevede, infine, che il comitato di gestione del consorzio sia costituito da rappresentanti designati dalle unioni riconosciute dei produttori agricoli, dei titolari di depositi, dei mugnai, dei pastai e della distribuzione.
      L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge.
      Il disciplinare annesso alla proposta di legge stabilisce le tipologie dei requisiti per tutti i livelli della filiera: i requisiti del prodotto iniziale, di sicurezza, nutrizionali e tecnologici, quelli del cosiddetto «contesto produttivo», come la zona di produzione; gli usi e le tradizioni locali; infine, i requisiti di garanzia, quali le eventuali DOP, IGP, il marchio collettivo e similari o la rintracciabilità. Sarà poi compito del consorzio di cui all'articolo 3, comma 4, stabilire i parametri tecnici di ciascun requisito.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge promuove la produzione, la diffusione e la commercializzazione della pasta di alta qualità prodotta in Italia, nel rispetto di quanto previsto dal capo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e successive modificazioni, in particolare valorizzando gli usi e le tradizioni locali, in un contesto di filiera.
      2. Per pasta di alta qualità si intende il prodotto ottenuto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, attraverso un procedimento di trafilazione, laminazione e conseguente essiccazione di impasti preparati esclusivamente con semola di grani duri rispondenti a determinate caratteristiche qualitative minime, definite ai sensi del disciplinare di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      3. Tutte le fasi della produzione della pasta, dalla produzione agricola alla distribuzione al consumatore, sono certificate in conformità ai parametri internazionali.
      4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, incentivano con campagne di informazione mirate, presso i produttori, gli esercenti e i consumatori, la diffusione della pasta di alta qualità. Le regioni incentivano i produttori ad avviare le procedure per il riconoscimento dei diversi tipi di pasta realizzati secondo gli usi e le tradizioni locali come prodotti ad indicazione geografica protetta.

 

Pag. 4

Art. 2.
(Marchio di qualità).

      1. Le confezioni di pasta di alta qualità possono essere contraddistinte con un marchio di qualità del prodotto.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, determina, sulla base delle proposte avanzate dalle associazioni di categoria dei pastai maggiormente rappresentative, il marchio di cui al comma 1 e le relative caratteristiche, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea in materia di marchi e di etichettatura dei prodotti agroalimentari.
      3. In conformità con le disposizioni dell'Unione europea, le associazioni di produttori possono avviare le procedure necessarie affinché la denominazione di «pasta tradizionale italiana» sia registrata, ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, come specialità tradizionale garantita e iscritta nel registro di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento.

Art. 3.
(Fondo di filiera).

      1. Al fine di sviluppare tutta la filiera della produzione della pasta di alta qualità, contraddistinta dal marchio di cui all'articolo 2, è istituito un fondo di filiera.
      2. Il fondo è destinato al finanziamento di interventi volti a favorire in particolare la diffusione di varietà di grano duro con le caratteristiche previste dal disciplinare di cui all'allegato 1, annesso alla presente legge, la promozione del marchio della pasta di alta qualità e la formazione professionale di tutti gli operatori della filiera.
      3. Il fondo è alimentato da un prelievo, stabilito annualmente dal consorzio di cui al comma 4, sul prezzo di fabbrica della pasta di semola di grano duro contraddistinta dal marchio di cui all'articolo 2, da versare da parte dei produttori di pasta

 

Pag. 5

direttamente al fondo medesimo. La ripartizione del prelievo tra i componenti della filiera è effettuata con delibera del consorzio di cui al comma 4.
      4. Il fondo è amministrato da un consorzio, con personalità giuridica di diritto privato, retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comitato di gestione del consorzio è costituito da rappresentanti designati dalle unioni dei produttori agricoli, riconosciute dei titolari di depositi, dei mugnai, dei pastai e della distribuzione.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su
 

Pag. 6

Allegato 1
(articolo 1, comma 2)

Disciplinare
Caratteristiche delle varietà del grano utilizzate per la produzione di pasta di alta qualità.

        1. Le varietà di grano duro utilizzate nella produzione finale della pasta di alta qualità, anche al fine di garantirne la tracciabilità e la rintracciabilità di filiera, devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:

            a) requisiti di prodotto:

                1) di sicurezza: assenza di residui, basso contenuto di metalli pesanti;

                2) nutrizionali: contenuto in termini di macronutrienti, di micronutrienti e di composti bioattivi;

                3) tecnologici: contenuto proteico, indice di giallo, indice di glutine, peso ettolitrico;

            b) requisiti del contesto produttivo:

                1) usi e tradizioni locali;

                2) rispetto dell'ambiente, con particolare riferimento alla produzione integrata o biologica;

            c) requisiti di garanzia:

                1) marchio di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), marchio collettivo;

                2) rintracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

              2. La definizione dei requisiti di cui al comma 1 è demandata al consorzio di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, sentito l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera, verificata la compatibilità con il diritto dell'Unione europea.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
torna su