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PDL 3693

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3693



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GNECCHI, DAMIANO, SANTAGATA, SCHIRRU, BERRETTA, BELLANOVA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI

Abrogazione dei commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti i requisiti per l'accesso delle lavoratrici al trattamento di pensione e la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, nonché disposizioni in materia previdenziale

Presentata il 4 agosto 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Con l'approvazione della questione di fiducia sulla conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stata varata la manovra economica; purtroppo, però, le maggiori economie sono state operate a scapito del sistema pensionistico e delle pensioni, infatti si è tornati ad agire sulle pensioni, pur avendo avuto rassicurazioni dal presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) dottor Mastropasqua, proprio alla Camera il 27 aprile 2010, che i fondi pensione sono in attivo di ben 9 miliardi e 700 milioni.
      Da un'analisi attenta dei commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, appare evidente che alcune norme sono state pensate solo ed esclusivamente contro le donne. Infatti, per impedire alle lavoratrici pubbliche di andare in pensione prima, scegliendo di dimettersi volontariamente e di
 

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trasferire la propria posizione assicurativa all'INPS ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, il Governo ha ritenuto, a decorrere dal 1o luglio 2010, di rendere onerose per tutti (lavoratrici e lavoratori), tali ricongiunzioni, fino ad ora completamente gratuite.
      Queste modifiche penalizzano gravemente le donne, non solo per l'età, ma ancor di più per il fatto che le ricongiunzioni di cui al citato articolo 1 della legge n. 29 del 1979 sono divenute onerose e vengono applicate le stesse modalità di calcolo di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 29 del 1979. Sono molte le donne che devono trasferire i contributi all'INPS, perché non possono sostenere le spese di una ricongiunzione verso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), si tratta di donne che hanno lavorato per tanti anni nel privato (turismo o agricoltura), poi, per 20 anni hanno lavorato in case di riposo o, prima ancora, nelle scuole materne. Questa è una situazione tipica. Queste lavoratrici dovrebbero pagare circa 25.000 euro per portare i contributi INPS all'INPDAP. Finora avevano l'alternativa dell'articolo 1, gratuito. Inoltre, cosa succede con chi non matura il diritto a pensione presso l'INPDAP (20 anni di contribuzione), ma senza contribuzione INPS? In questo caso, l'articolo 1 della legge n. 29 del 1979 non è applicabile. E la legge n. 322 del 1958 non esiste più.
      Le disposizioni previste dai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, infatti, hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'INPS gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (Fondo di previdenza per gli elettrici), articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i telefonici), articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli Istituti di previdenza ora INPDAP, personale iscritto all'istituto postelegrafonici (IPOST)), articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili statali, militari in servizio permanente e continuativo), articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento).
      Si tratta di modifiche di particolare gravità che limitano fortemente i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, che mirano soltanto a fare cassa e che non tengono conto della situazione attuale del mercato del lavoro.
      Per poter cumulare i contributi ai fini del diritto ad un'unica pensione è necessario avere almeno tre anni di contribuzione versata in ogni singola gestione o fondo, altrimenti la totalizzazione non si può fare e comunque non esiste una reale reciprocità tra gli enti, tra i fondi sostitutivi, i fondi professionali e non, servirebbe, infatti, una reale riforma e non la continua approvazione di norme spesso contraddittorie. Ci troveremo quindi in presenza di lavoratrici e lavoratori che non potranno avvalersi della totalizzazione e che saranno costretti a pagare (tanto) per poter utilizzare la contribuzione che comunque hanno già versato o che saranno costretti dai costi a rinunciare alla valorizzazione di quella contribuzione ai fini pensionistici.
      Va anche sottolineato che nelle gestioni pensionistiche diverse dall'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS non esiste neanche il diritto alla pensione supplementare. Coloro che percepiscono una pensione INPDAP possono godere di una pensione supplementare derivante da contributi versati all'INPS, ma coloro che sono titolari di una pensione INPS non possono avere una pensione supplementare derivante da contributi versati all'INPDAP. Alcune di queste differenze erano motivate proprio dal fatto che la costituzione di posizione assicurativa presso l'INPS (prevista dalla citata legge
 

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n. 322 del 1958 ora abrogata) o il trasferimento dei contributi all'INPS (articolo 1 della citata legge n. 29 del 1979) era gratuito. Con le disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state cancellate le norme citate senza alcuna sostituzione. Per questo motivo il primo atto indispensabile è procedere all'abrogazione dei commi citati che il Governo ha introdotto tramite il maxiemendamento.
      È del tutto evidente, quindi, come la nuova normativa sia pesantemente lesiva dei diritti dei lavoratori e risulti assolutamente scoordinata con le altre norme vigenti distruggendo una parte, fino ad ora ritenuta fondamentale, del nostro sistema previdenziale.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge abroga i citati commi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010. Con l'articolo 2 si intende equiparare i requisiti contributivi pensionistici INPS e INPDAP, mentre con l'articolo 3 si intende offrire la possibilità a coloro che sono iscritti a qualsiasi cassa previdenziale di usufruire, a domanda, di una pensione supplementare con il sistema contributivo per coloro che sono già titolari di pensione, mentre con l'articolo 4 si vuole riconoscere la totalizzazione per tutte le gestioni al fine di usufruire di un unico trattamento pensionistico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I commi 12-sexies, 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

Art. 2.

      1. Per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) si applicano i medesimi requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità. L'INPDAP è tenuto a liquidare la prestazione anche qualora il richiedente sia cessato dal servizio.

Art. 3.

      1. I contributi versati in ogni gestione o cassa previdenziale possono essere utilizzati per costituire, a domanda, una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo per coloro che sono già titolari di pensione.

Art. 4.

      1. La totalizzazione della contribuzione per un unico trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo è possibile per tutte le gestioni previdenziali. Ogni gestione o fondo eroga un trattamento pro quota in base ai contributi di cui dispone come versamenti effettuati.


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