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PDL 3075

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3075



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato NUCARA

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, concernente le immunità dei membri del Parlamento

Presentata il 18 dicembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! – Il principio della divisione dei poteri, che è cardine del nostro ordinamento costituzionale, richiede che l'esercizio dell'attività parlamentare sia libero da ogni condizionamento. Il diritto-dovere di ciascun membro delle Camere di esercitare le proprie prerogative non è il residuo di una cultura dell'ottocento, ma risponde alla necessità di tutelare l'esercizio della sovranità popolare, che si esplica secondo le forme previste dalla Costituzione ed è fondamento dello Stato democratico. Non si tratta, pertanto, di affermare un privilegio, ma di tutelare la libertà del cittadino, nelle sue scelte fondamentali circa il soggetto che deve rappresentarlo e al quale chiedere, successivamente, un rendiconto sull'attività prestata. Così l'articolo 68 della Costituzione, nel testo modificato proposto, si salda organicamente con l'articolo 67, secondo il quale l'esercizio del mandato parlamentare si esercita «senza vincolo di mandato». È, infatti, evidente che ciò può avvenire solo se si elimina ogni condizionamento estraneo, lasciando assolutamente libera l'attività parlamentare affinché ciascun membro del Parlamento possa interpretare al meglio la volontà di chi lo ha designato a questo alto incarico.
      I membri del Parlamento non possono, tuttavia, essere legibus soluti. Non possono, cioè, essere sottratti alla legge ordinaria e ai vincoli dell'ordinamento giuridico. Se ciò avvenisse quella che è una libertà funzionale si trasformerebbe in un privilegio inaccettabile, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione: una regressione storica che annullerebbe quel salto di civiltà compiuto con il crollo del sistema feudale. Ecco allora che il rigido principio della divisione dei poteri è contemperato dalla collaborazione tra gli stessi; sono,
 

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infatti, le due Camere che, di fronte a un'ipotesi di fattispecie criminosa, sono chiamate a dare il loro assenso preventivo. Di questo legame dobbiamo cogliere il dato fisiologico e non patologico. Non si tratta di sottrarre il membro del Parlamento al suo giudice naturale, ma di contribuire con un doppio intervento all'accertamento della verità, nel contemperare una duplice esigenza: da un lato il rispetto della legge, dall'altro lato la salvaguardia non più delle prerogative del singolo, ma dell'organo in quanto tale. In particolare nell'ipotesi di arresto, infatti, verrebbe alterato il quorum che presiede alle decisioni legislative, interferendo pesantemente con il normale funzionamento dell'organo stesso.
      Con la soluzione ipotizzata nella presente proposta di legge costituzionale, si cerca di conseguire un giusto punto di equilibrio, nella speranza di contribuire a ristabilire quel clima di fiducia e di coesione sociali di cui l'Italia ha bisogno.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Non può essere altresì sottoposto a intercettazioni di qualsiasi tipo e a sequestro di corrispondenza.
      Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o per mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».


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