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PDL 2260-2646-2743-2833-A/R

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2260-2646-2743-2833-A/R



 

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DISEGNO DI LEGGE

n. 2260

presentato dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(ZAIA)

di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)

(Relatore: BECCALOSSI)

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare

Presentato il 4 marzo 2009


NOTA: Il presente stampato riporta il testo sul quale, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'11 febbraio 2010, la XIII Commissione permanente (Agricoltura) ha deliberato di riferire favorevolmente, il 28 settembre 2010. In pari data, la XIII Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo a fronte tra il disegno di legge n. 2260 e il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea e per i pareri espressi su tale ultimo testo si veda lo stampato n. 2260-2646-2743-A. Per i testi dei progetti di legge si vedano i relativi stampati.
 

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e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2646, d'iniziativa dei deputati

COSENZA, ANGELI, BARBARO, BARBIERI, BERARDI, BRIGUGLIO, CALABRIA, CASSINELLI, CASTIELLO, CATANOSO, CERA, CESARO, CICCIOLI, CIRIELLI, COLUCCI, DI CATERINA, DI VIRGILIO, DIMA, FAVIA, FRANZOSO, FRASSINETTI, GIBIINO, GIRLANDA, JANNONE, LAMORTE, MARINELLO, GIULIO MARINI, PAGANO, PAGLIA, PUGLIESE, RAISI, RAZZI, LUCIANO ROSSI, ROSSO, RUBEN, SBAI, SCALERA, SCALIA, SOGLIA, SPECIALE, TORRISI, TRAVERSA, VELLA

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali per la tutela e la promozione del consumo dei prodotti agroalimentari nazionali tipici

Presentata il 27 luglio 2009

n. 2743

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 23 settembre 2009 (v. stampato Senato n. 1331)

d'iniziativa dei senatori

SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI, SANCIU

Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 28 settembre 2009
 

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e

n. 2833, d'iniziativa dei deputati

JANNONE, CARLUCCI

Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali per la tutela e la promozione del consumo dei prodotti agroalimentari regionali

Presentata il 19 ottobre 2009
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2260-A, Governo ed abbinate, recante «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare»,

            considerato che il provvedimento in esame reca una serie articolata di misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare ed è pertanto riconducibile nel suo complesso alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) nonché alla materia «agricoltura», di competenza residuale delle regioni,

            rilevato che all'articolo 2, comma 1-sexies, nel disciplinare la «produzione integrata», appare opportuno specificare maggiormente quale sia il soggetto (il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con le regioni ai sensi del comma 1-sexies ovvero l'organismo tecnico-scientifico di cui al comma 1-octies) cui compete la previsione di «un opportuno coordinamento con eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni per la produzione integrata», ai sensi dell'ultimo periodo del suddetto comma 1-sexies;

            evidenziato che il comma 1-octies prevede che l'istituzione di un organismo tecnico-scientifico all'interno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avvenga con successivi provvedimenti, da adottare «di concerto con le regioni e le province autonome»,

            sottolineata, al riguardo, l'opportunità di valutare se fare riferimento, al suddetto comma 1-octies, «all'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni» anziché al «concerto con le regioni e le province autonome», considerato che, ai sensi della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, il termine «intesa» si utilizza per le procedure tra soggetti appartenenti ad enti diversi mentre il termine «concerto» per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente,

            rilevata, infine, l'opportunità di valutare se la definizione di «requisiti e dei dettagli tecnici che contraddistinguono la produzione integrata», che il comma 1-sexies attribuisce ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni, non possa in parte sovrapporsi con la definizione del «regime e modalità di gestione del sistema di produzione integrata» e con la «disciplina produttiva e modalità di controllo» che il comma 1-octies attribuisce all'organismo tecnico-scientifico istituito all'interno del Ministero,

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1-sexies, che disciplina la «produzione integrata», appare opportuno specificare maggiormente quale sia il soggetto (Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con le regioni ai sensi del comma 1-sexies ovvero organismo tecnico-scientifico di cui al comma 1-octies) cui compete la previsione di «un opportuno coordinamento con eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni per la produzione integrata», di cui all'ultimo periodo del suddetto comma;

            b) all'articolo 2, al comma 1-octies, valuti la Commissione di merito se non sia più opportuno fare riferimento «all'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni» anziché al «concerto con le regioni e le province autonome», considerato che, ai sensi della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, il termine «intesa» si utilizza per le procedure tra soggetti appartenenti ad enti diversi, mentre il termine «concerto» per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2260-A,

            rilevato che:

                a) la Commissione si è già pronunciata sulla precedente versione del testo, esprimendo il 3 novembre 2009 parere favorevole con la condizione che fossero soppressi i commi 6 e 6-bis dell'articolo 6;

                b) la nuova formulazione del testo, all'articolo 6, commi 6 e 7, riproduce le predette disposizioni, rispetto alle quali la Commissione giustizia ritiene necessario ribadire i rilievi illustrati nel precedente parere;

                c) in particolare, all'articolo 6, il comma 6 è volto a modificare le disposizioni secondo cui le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, aggiungendo il Corpo forestale che diverrebbe una

 

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componente di ciascuna sezione di polizia giudiziaria indipendentemente dalla natura delle indagini poste in essere;

                d) attualmente al personale del Corpo forestale è già riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria, per cui tale personale può essere applicato presso le sezioni di polizia giudiziaria in tutti quei casi in cui le indagini abbiano ad oggetto reati che ledano interessi tutelati proprio dal Corpo forestale;

                e) la giustificazione prevista dal comma 6 per legittimare la modifica della norma sulla composizione delle sezioni di polizia giudiziaria non può essere condivisa; pertanto non sussiste una ragione obiettiva per estendere ulteriormente ad altri corpi dello Stato la legittimazione ad essere componenti delle sezioni di polizia giudiziaria per qualsiasi reato che sia oggetto di indagine;

                f) al comma 7 si prevede che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche da personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma;

                g) la disposizione di cui al comma 7 non è condivisibile per le stesse ragioni per le quali non si condivide il comma 6;

                h) particolarmente rilevanti sono anche le perplessità connesse al nuovo comma 7-bis dell'articolo 6, il quale prevede che, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole, anche il personale del Corpo forestale dello Stato possa eseguire i servizi di protezione e vigilanza di cui al decreto-legge n. 83 del 2002, convertito con legge n. 133 del 2002, relativi alla tutela e protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone soggette a pericoli o minacce di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di stupefacenti, di armi, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici, o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere;

                i) la normativa vigente prevede che i predetti servizi, in considerazione del loro rilievo nell'ambito delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, siano eseguiti da personale dotato di una specifica formazione e di addestramento specialistico quale, appunto, quello degli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria;

                l) non appare quindi opportuno che compiti di tale natura siano affidati anche a personale dotato di una diversa tipologia di formazione e addestramento;

                m) con riferimento alle disposizioni modificative del codice penale, non appare sufficientemente chiara e determinata la formulazione

 

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dell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, diretti a specificare, in relazione ai reati di frode nell'esercizio del commercio e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la nozione di «origine»; in particolare si prevede che «per origine si intendono, per i prodotti diversi dal vino, anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento»;

                n) l'articolo 7, comma 2, modifica gli articoli 22 e 23 della legge n. 281 del 1963 sia trasformando illeciti penali in illeciti amministrativi sia riducendo le sanzioni ivi previste, nonostante che le condotte sanzionate vadano ad incidere, sia pure indirettamente, sulla salute delle persone;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 6 siano soppressi i commi 6, 7 e 7-bis;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la formulazione dell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di aumentare le sanzioni previste dagli articoli 22 e 23 della legge n. 281 del 1963, così come modificati dall'articolo 7, comma 2, del testo, al fine di adeguarle alla gravità dell'illecito commesso.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2260 e abb.-A, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

                 le risorse di cui all'articolo 14 della legge n. 150 del 2000, utilizzate per finalità di copertura degli oneri previsti dal comma 5-ter dell'articolo 6, non risultano disponibili allo scopo;

                 le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 5-bis, in materia di indennità per il personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di quantificazione e copertura;

 

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            considerato che:

                 le risorse di cui all'articolo 22-bis, commi 1 e 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, utilizzate dagli articoli 2-bis, 2-ter e 7-ter per finalità di copertura, non risultano disponibili;

                 all'articolo 5 è necessario riferire la clausola di invarianza di cui al comma 1 all'aggregato della finanza pubblica, anziché a quello del bilancio dello Stato e di prevedere che dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'AGEA;

                 al fine di garantire che la soppressione del comma 3 dell'articolo 41 del regio decreto-legge n. 2033 del 1925 – relativo al prezzo dei campioni di prodotti a uso agrario – non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è necessario prevedere, al comma 1 del suddetto articolo 41, che la fornitura dei campioni avvenga a titolo gratuito, apportando, conseguentemente, le necessarie modifiche alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5-bis;

                 in relazione all'articolo 7-quinquies, appare necessario l'inserimento della previsione per cui i nuovi adempimenti ivi indicati debbano essere svolti da parte delle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

                 le risorse di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 228 del 2001, utilizzate per finalità di copertura degli interventi di cui all'articolo 7-undecies, non risultano disponibili;

                 l'articolo 7-novies rende più generiche le verifiche a fini previdenziali effettuate dall'INPS e ciò potrebbe andare a detrimento della loro efficacia;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            sopprimere l'articolo 2-bis;

            sopprimere l'articolo 2-ter;

            all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

            all'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per l'AGEA.»;

 

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            all'articolo 5-bis, comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) All'articolo 41, apportare le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: “è tenuto a fornire” inserire le seguenti: “a titolo gratuito”; 2) il comma 3 è abrogato»;

            all'articolo 5-bis, sopprimere il comma 6;

            all'articolo 6, sopprimere i commi 5-bis e 5-ter;

            sopprimere l'articolo 7-ter;

            all'articolo 7-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. I nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni interessate sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

            sopprimere l'articolo 7-novies;

            sopprimere l'articolo 7-undecies;


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

NULLA OSTA


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2260-A, recante «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare»;

            richiamato il parere reso sul precedente testo del disegno di legge C. 2260 in data 4 novembre 2009, e le osservazioni in quella sede formulate;

            rilevato che:

                al fine di rendere maggiormente coerente la disposizione in materia di etichettatura alimentare di cui all'articolo 6 con il disposto dell'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE appare opportuno specificare che l'indicazione del luogo di origine o di provenienza sarà prevista per i soli casi in cui tale omissione possa indurre il consumatore in errore;

 

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                il Governo ha provveduto ad attivare la procedura di informazione, ai sensi delle direttive 98/34/CE e 2000/13/CE; nell'ambito di tale procedura, sono pervenuti i pareri circostanziati di tre Stati membri (Spagna e Francia e Germania), ai sensi della direttiva 98/34/CE, nonché le osservazioni di Austria e della Commissione europea, che ha emesso anche un parere circostanziato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della suddetta direttiva; tali circostanze determinano una proroga dei termini di astensione obbligatoria dall'adozione del provvedimento notificato al 21 gennaio 2011 e comportano l'obbligo per le Autorità italiane di riferire alla Commissione europea sul seguito che si intende dare al parere stesso;

                ricordato che la Commissione europea ha presentato – il 30 gennaio 2008 – una proposta di regolamento sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, che aggiorna la legislazione comunitaria in materia di etichettatura degli alimenti (COM(2008)40); con riguardo all'indicazione sull'etichetta del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare, tale indicazione rimane facoltativa; tuttavia, se l'omissione di tale informazione può indurre in errore il consumatore, l'indicazione diviene obbligatoria; in ogni caso, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare non deve ingannare il consumatore e deve essere basata su criteri armonizzati;

                richiamata altresì la risoluzione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 che richiede che le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento siano fornite obbligatoriamente a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), per carne, pollame, prodotti lattiero-caseari, ortofrutticoli freschi e altri prodotti a base di un unico ingrediente; per tutti gli altri prodotti alimentari, il paese d'origine o il luogo di provenienza va indicato nel caso in cui l'omissione di questa indicazione sarebbe suscettibile di indurre in errore materiale il consumatore, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare il rispetto della risoluzione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010, con particolare riferimento agli obblighi di indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti alimentari;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare, relativamente ai decreti interministeriali di attuazione dell'articolo 6, gli esiti della procedura di informazione attivata ai sensi delle direttive 98/34/CE e 2000/13/CE.

 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2260 e abb., recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, su cui la Commissione ha già espresso parere in data 4 novembre 2009;

            considerato che le disposizioni del disegno di legge in esame intervengono, in via generale, in un ambito materiale, agricoltura e produzioni agroalimentari, attribuito alla competenza esclusiva «residuale» delle regioni;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 6, comma 5-bis, sia previsto che la campagna istituzionale di promozione in merito alle informazioni contenute nelle etichette di prodotti alimentari sia attuata con il coinvolgimento delle autonomie regionali;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, e che l'attuazione delle norme suddette si realizzi mediante il confronto e la condivisione con le regioni impegnate a promuovere lo sviluppo rurale e a rafforzare le produzioni di qualità.

 

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TESTO
della commissione
(Approvato, in sede referente, nella seduta del 5 novembre 2009)
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NUOVO TESTO
della Commissione
(Approvato, in sede referente, nella seduta del 28 settembre 2010)

Art. 1.
(Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale).

Art. 1. (*)
(Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale).

      1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      1. Identico.

      «1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura».       «1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti finanziari fissati dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura».
  (*) L'articolo è stato approvato dall'Assemblea nella seduta del 10 febbraio 2010.

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Art. 1.1. (*)
(Misure a favore dello sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo).
 

      1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

  (*) L'articolo è stato approvato dall'Assemblea nella seduta del 10 febbraio 2010.
 

Art. 1.1.1. (*)
(Misure per favorire la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura).
 

      1. Al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  (*) L'articolo è stato approvato dall'Assemblea nella seduta del 10 febbraio 2010.

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Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 26 maggio 1965, n. 590).

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 26 maggio 1965, n. 590).

      1. Alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sono apportate le seguenti modificazioni:

      La Commissione propone lo stralcio.

          a) all'articolo 8, primo comma, le parole: «lire mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquanta»;  
          b) all'articolo 27, primo comma, le parole: «lire mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquanta».  

Art. 2.
(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata).

Art. 2.
(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata).

      1. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      1. Identico.

      «Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti». 
        1-bis. All'articolo 515 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Per origine si intendono, per i prodotti diversi dal vino, anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».
 

      1-ter. All'articolo 517 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Per origine si intendono, per i prodotti diversi dal vino, anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».

      1-bis. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di

      1-quater. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di


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evitare che siano indotti in errore, è vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), fatta salva l'indicazione tra gli ingredienti della percentuale dei formaggi DOP utilizzati, a condizione che sia riportata con i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle altre indicazioni. evitare che siano indotti in errore, è vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che può verificarne l'effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti.
      1-ter. È istituito il sistema di qualità nazionale «Sistema di produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il Sistema è finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e tutela ambientale. Il Sistema è strutturato per gestire le pratiche agricole e zootecniche conformemente a una disciplina di produzione denominata «produzione integrata», la cui verifica, eseguita in base a uno specifico piano di controllo, è demandata a organismi terzi accreditati in base alle norme vigenti.       1-quinquies. È istituito il «Sistema di qualità nazionale di produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il Sistema è finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e tutela ambientale. Il Sistema assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata, come definita al comma 1-sexies; la verifica del rispetto delle norme tecniche è eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.
      1-quater. Si definisce «produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei princìpi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e i dettagli tecnici che contraddistinguono la produzione integrata sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La produzione che risulta conforme al Sistema può essere contraddistinta da uno specifico segno distintivo.       1-sexies. Si definisce «produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei princìpi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono la produzione integrata, nonché le procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo. Il decreto di cui al secondo periodo

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  prevede le opportune forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni o dalle province autonome per la produzione integrata.
      1-quinquies. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.       1-septies. Identico.
      1-sexies. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con le regioni e le province autonome, provvede a istituire, al proprio interno, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:       1-octies. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a istituire, al proprio interno, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:
          a) il regime e le modalità di gestione del Sistema di produzione integrata;           a) identica;
          b) la disciplina produttiva e le modalità di controllo;           b) la disciplina produttiva;
          c) il segno distintivo con cui identificare le produzioni ottenute in regime di Sistema;           c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al Sistema;
          d) efficaci procedure di vigilanza e controllo.           d) adeguate misure di vigilanza e controllo.

      1-septies. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma 1-sexies non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

      1-novies. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma 1-octies non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

      1-octies. Le disposizioni del presente articolo divengono efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.       1-decies. Identico.
      1-novies. All'attuazione dei commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       1-undecies. All'attuazione dei commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2-bis.
(Interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale).

Art. 2-bis.
(Interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale).

      1. Le disponibilità del capitolo 7439 dello stato di previsione della spesa del

      La Commissione propone lo stralcio.


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Ministero della politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.  
      2. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di 122 milioni di euro per l'anno 2010.  
      3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 122 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 91 milioni di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione di 250.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e, quanto a 31 milioni di euro, mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.  

Art. 2-ter.
(Istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari).

Art. 2-ter.
(Istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari).

      1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari», con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2010.

      La Commissione propone lo stralcio.

      2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche  

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associate in appositi organismi, anche cooperativi, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili mediante un piano di rientro pluriennale, finalizzato alla riduzione dell'esposizione nei confronti delle banche.  
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti e ai mutui a tasso agevolato di cui al comma 2. In particolare, sono stabiliti le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.  
      4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1.  
      5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 3.
(Promozione della produzione diffusa di energia elettrica da biomasse).
 

      Soppresso*.

 
      * L'articolo 3 del disegno di legge n. 2260 è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente svoltosi anteriormente al rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea. Per il testo dell'articolo, si veda il relativo stampato.

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Art. 3-bis.
(Tracciabilità della filiera agroenergetica).

Art. 3-bis.
(Tracciabilità della filiera agroenergetica).

      1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione, conversione, trasporto e commercializzazione di energia e biocombustibili di origine agricola sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dell'intera filiera. La tracciabilità e la rintracciabilità sono riferibili alle seguenti tipologie di prodotti, co-prodotti e sottoprodotti: residui dell'industria agroalimentare, residui della zootecnia, colture dedicate agricole e forestali, gestione del bosco, residui di colture erbacee o arboree.

      La Commissione propone lo stralcio.

Art. 3-ter.
(Modifica al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Art. 3-ter.
(Modifica al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

      1. Al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La tariffa fissa onnicomprensiva di cui al presente comma si applica anche agli impianti di biogas realizzati da aziende agricole e già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007, limitatamente al periodo residuo di incentivo. Il periodo residuo di incentivo è calcolato sottraendo alla durata quindicennale della tariffa fissa onnicomprensiva il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007».

      La Commissione propone lo stralcio.

Art. 4.
(Disciplina delle attività selvicolturali).

Art. 4.
(Disciplina delle attività selvicolturali).

      1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

      La Commissione propone lo stralcio.

          a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e Lisbona» sono sostituite dalle seguenti: «, Lisbona e Varsavia»;  

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          b) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. La definizione di cui al comma 2, o, in assenza di essa, la definizione di cui al comma 6, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni»;
 
          c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
      «Art. 2-bis. – (Inventario e monitoraggio delle risorse forestali). – 1. Ai soli fini statistici, di inventario e di monitoraggio, la definizione nazionale di bosco e delle altre superfici di interesse forestale è quella adottata dall'Istituto nazionale di statistica e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia e degli standard definiti dall'Unione europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).
 
      2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Istituto nazionale di statistica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispongono un protocollo di intesa pluriennale, da approvare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che definisce le competenze e le modalità di esecuzione, aggiornamento, diffusione e utilizzazione dei dati relativamente alle statistiche forestali nazionali, ferma restando la competenza del Corpo forestale dello Stato in materia di inventario forestale nazionale, prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353»;  
          d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
      «Art. 3. – (Programmazione forestale). – 1. In considerazione delle linee guida di
 

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programmazione forestale emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani o programmi forestali regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nel programma quadro per il settore forestale, di cui all'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  
      2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale, a livello aziendale e territoriale, delle proprietà pubbliche e private, per la gestione sostenibile del bosco, e definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione o di strumenti equivalenti.  
      3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano uno standard informativo nazionale per la raccolta e gestione dei dati della pianificazione forestale nelle aree protette nazionali. Lo standard adottato è messo a disposizione delle regioni per ogni esigenza di pianificazione forestale»;  
          e) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:  
              1) al comma 2, le parole: «, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490» sono sostituite dalle seguenti: «. È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni in conformità all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni»;  

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              2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
      «2-bis. Il comma 2 si applica anche ai boschi soggetti agli articoli 54 e 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ove non diversamente disposto dalla legislazione regionale»;  
              3) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco»;  
          f) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:  
              1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Forme di sostituzione e gestione del bosco»;  
              2) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
      «1. Le regioni dettano norme ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione affinché sia garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità, prevedendo anche idonee forme di sostituzione nella gestione del bosco»;  
              3) al comma 3, le parole: «consorzi forestali o altre forme associative» sono sostituite dalle seguenti: «consorzi forestali costituiti ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile tra proprietari, privati e pubblici, di beni agro-silvo-pastorali»;  
          g) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 
      «1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i criteri e le buone pratiche di gestione forestale, nel rispetto degli impegni  

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assunti dall'Italia nell'ambito delle convenzioni internazionali che perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005»;  
              2) al comma 2, le parole: «di assestamento» sono sostituite dalle seguenti: «di gestione forestale o strumenti equivalenti» e le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)» sono soppresse;  
              3) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;  
          h) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:  
              1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,»;  
              2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
      «2-bis. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell'ambito della gestione forestale sostenibile»;  
          i) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:  
      «Art. 8-bis. – (Materiale forestale di riproduzione). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce la commissione tecnica  

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di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
      2. Il comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, è sostituito dal seguente:  
      “6. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. All'istituzione e al funzionamento della suddetta commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.  

      3. Per l'iscrizione dei cloni forestali nel registro nazionale dei materiali di base è competente la commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 29 settembre 1969, che riferisce del suo operato alla commissione tecnica di cui al comma 1 del presente articolo. Il registro nazionale dei cloni forestali diviene una sezione e parte integrante del registro nazionale dei materiali di base.

 
      4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la commissione tecnica di cui al comma 1, determina con proprio decreto le modalità di iscrizione dei cloni forestali nel registro nazionale dei materiali di base.  
      5. Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente ai cloni iscritti nel registro nazionale, senza l'autorizzazione dell'organismo ufficiale prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, attestata dal certificato principale d'identità clonale, si applica ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di euro 100, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante rimosse.  

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      6. All'allegato I annesso al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, dopo le parole: “Cedrus libani A. Richard” è inserito il seguente capoverso:
      “Celtis australis L.”.
 

      7. Nell'allegato VII annesso al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, parte C, al punto 2.a), la parola: “Piantoni” è sostituita dalla seguente: “Astoni”»;

 
          l) all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
      «1-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, senza nuovi o maggiori oneri, a carico della finanza pubblica, la costituzione di un tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale, composto dalle principali istituzioni scientifiche operanti nel settore al fine di coordinare i programmi di ricerca e le attività di settore, nonché di creare sinergie tra le linee di politica forestale nazionali e regionali e le attività di ricerca. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».  
      2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

Art. 4-bis.
(Esclusione degli imprenditori agricoli dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194).

      Soppresso.

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 
      «3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori  

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agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».  

Art. 5.
(Impiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli).

Art. 5.
(Impiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli).

      1. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

      La Commissione propone lo stralcio.

      «3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di rispettiva competenza, l'AGEA e l'Agecontrol Spa possono avvalersi del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, nonché del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di un'apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».  

      2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, e successive modificazioni, dopo le parole: «regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989,» sono inserite le seguenti: «nonché i controlli eseguiti congiuntamente all'AGEA e all'Agecontrol Spa».

 

Art. 5-bis.
(Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli oli).

Art. 5-bis.
(Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli oli).

      1. I laboratori dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possono effettuare, a richiesta di

      Soppresso.


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pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, analisi di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario.  
      2. Le tariffe relative al pagamento delle analisi di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono commisurate al costo effettivo del servizio.       Soppresso.
      3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, dopo le parole: «del Corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari» e dopo le parole: «di sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «nonché di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale,».       1. Identico.
      4. Al fine di rafforzare l'azione di repressione delle frodi alimentari e valorizzare le produzioni di qualità italiana, alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       2. Al fine di rafforzare l'azione di repressione delle frodi alimentari e valorizzare le produzioni di qualità italiane, alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:           a) identica;
      «Art. 31. – 1. A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 2 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.       «Art. 31. – 1. A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
      2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, prevista all'articolo 13»;       2. Identico».
          b) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:           b) identica;
      «Art. 32. – 1. A chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dagli articoli 5 e 18 si applica la sanzione amministrativa  

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consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.  
      2. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui agli articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma, e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, salvo quanto disposto dall'articolo 33»;  
          c) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:           c) identico:
      «Art. 33. – 1. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000.       «Art. 33. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000.
      2. La stessa sanzione si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.       2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.
      3. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione»;       3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione»;
          d) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:           d) identico:
      «Art. 35. – 1. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere       «Art. 35. – 1. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere

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disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
      2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono applicate dai servizi fitosanitari regionali a seguito di segnalazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.       2. Identico.
      3. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507».       3. Identico».

      5. Al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sono apportate le seguenti modificazioni:

      3. Identico:

            a) all'articolo 41:
          1) al primo comma, dopo le parole: «è tenuto a fornire,» sono inserite le seguenti: «a titolo gratuito,»;
          2) il terzo comma è abrogato;
          a) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:           b) identica:
      «Art. 47-bis. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 20, primo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.  
      2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 21, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.  
      3. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, primo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale  

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o frazione di quintale di prodotto irregolare.  
      4. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000»;  
          b) l'articolo 54 è abrogato.           c) identica.

      6. Alla legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono apportate le seguenti modificazioni:

      4. Identico:

          a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:           a) identico:
      «Art. 8. – 1. A chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.       «Art. 8. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
      2. Se il fatto è di lieve entità la sanzione è diminuita fino alla metà.       2. Identico.
      3. Se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.500»;       3. Identico»;
          b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:           b) identica.
      «Art. 9. – 1. A chiunque viola le disposizioni dell'articolo 6, secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000».  

      7. L'articolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 1104, è sostituito dal seguente:

      5. Identico:

      «Art. 4. – 1. A chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare».       «Art. 4. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare».

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Art. 6.
(Etichettatura dei prodotti alimentari).

Art. 6.
(Etichettatura dei prodotti alimentari).

      1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.

      1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.

      2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.       2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.
      3. Con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, previo espletamento della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000,       3. Identico.

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e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1.
      4. Con i decreti di cui al comma 3 sono, altresì, individuati le filiere agroalimentari e i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.       4. Identico.
      5. Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3, estendendoli a tutte le filiere interessate.       5. Identico.
      6. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato».       6. Identico.
      7. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma interessata.       7. Identico.
        7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato».
      8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni       8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni

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del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e con la confisca dei prodotti medesimi. del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.
      9. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.       9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.
      10. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.       10. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.

Art. 7.
(Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi).

Art. 7.
(Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi).

      1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 22. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.  
      2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.  

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      3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione e per il consumo, sostanze vietate o prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con la sanzione amministrativa da 20.000 euro a 66.000 euro.  
      4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano anche all'allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai medesimi commi».

      2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 
      «Art. 23. – 1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre giorni a tre mesi.  
      2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di un'attività analoga per la durata di cinque anni».

Art. 7-bis.
(Riserva di posteggi per gli imprenditori agricoli nei mercati al dettaglio).

Art. 7-bis.
(Riserva di posteggi per gli imprenditori agricoli nei mercati al dettaglio).

      1. Al fine di favorire la vendita di prodotti agroalimentari derivante da filiera corta, i comuni, ove ne sia fatta richiesta, possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

      La Commissione propone lo stralcio.


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Art. 7-ter.
(Proroga degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205).

Art. 7-ter.
(Proroga degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205).

      1. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2010».

      La Commissione propone lo stralcio.

      2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2010.  
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  

Art. 7-quater.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni).

      Soppresso.

      1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 
          a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;  
          b) al secondo e terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2010».

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Art. 7-quinquies.
(Introduzione dell'articolo 8-bis.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, in materia di comunicazione di dati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura).

Art. 7-quinquies.
(Introduzione dell'articolo 8-bis.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, in materia di comunicazione di dati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura).

      1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:

      La Commissione propone lo stralcio.

      «Art. 8-bis.1. – (Comunicazione di dati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura). – 1. I dati, da inserire sui modelli L1, relativi al numero dei capi di bovini da latte detenuti in stalla e ai quantitativi di latte prodotti, devono essere trasmessi per via telematica all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di poter avviare controlli incrociati tra i dati in possesso dell'anagrafe nazionale bovina e quelli dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti».  

Art. 7-sexies.
(Norme per il contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari).

Art. 7-sexies.
(Norme per il contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari).

      1. I valori massimi di furosina ammissibili nel latte pastorizzato e nei formaggi freschi a pasta filata sono quelli indicati nell'allegato annesso alla presente legge.

      La Commissione propone lo stralcio.

      2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.  
      3. Il metodo ufficiale di analisi di riferimento per la determinazione diretta della furosina nel latte e nei formaggi freschi a pasta filata è quello approvato con decreto dell'Ispettore generale capo per la repressione delle frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1996.  

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Art. 7-septies.
(Modifica all'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138).

Art. 7-septies.
(Modifica all'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138).

      1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 11 aprile 1974, n. 138, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dello yogurt per la cui preparazione sia stato utilizzato latte concentrato per il quale è dimostrato un limitato apporto di emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale».

      La Commissione propone lo stralcio.

      2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i valori di riferimento ai fini dell'individuazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 11 aprile 1974, n. 138, come modificata dal comma 1 del presente articolo.  

Art. 7-octies.
(Modifica all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di termini per la conclusione dei procedimenti concernenti le istanze per l'esercizio dell'attività agricola).

Art. 7-octies.
(Modifica all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di termini per la conclusione dei procedimenti concernenti le istanze per l'esercizio dell'attività agricola).

      1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».

      La Commissione propone lo stralcio.

Art. 7-novies.
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99).

Art. 7-novies.
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99).

      1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è sostituito dal seguente:

      La Commissione propone lo stralcio.

      «2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di controllo sul possesso

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dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di svolgere le verifiche necessarie ai fini previdenziali».  

Art. 7-decies.
(Qualifica di coltivatore diretto ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto).

Art. 7-decies.
(Qualifica di coltivatore diretto ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto).

      1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, sono considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della medesima legge n. 590 del 1965, siano iscritti nell'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

      La Commissione propone lo stralcio.

Art. 7-undecies.
(Rintracciabilità della mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta).

Art. 7-undecies.
(Rintracciabilità della mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta).

      1. Al fine di consentire la rintracciabilità della mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta (DOP) e di garantire una completa informazione al consumatore, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2010 per la realizzazione di un sistema prototipale di identificazione degli allevamenti bufalini produttori del latte utilizzato per la preparazione del formaggio con denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana DOP» ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 1993.

      La Commissione propone lo stralcio.

      2. Il sistema di identificazione di cui al comma 1 consiste nell'utilizzo nell'ambito dei processi di produzione di filiera e sull'imballaggio del prodotto commercializzato di un apposito circuito elettronico integrato basato sulla tecnologia della radio frequency identification (RFID).  

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      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per la parte relativa alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.  
 

Art. 7-duodecies.
(Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala).
 

      1. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato, gli allevatori bufalini sono obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalità disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.

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Allegato
(Articolo 7-sexies, comma 1)
Allegato
(Articolo 7-sexies, comma 1)

      1. Il valore massimo di furosina nel formaggio mozzarella e negli altri formaggi freschi a pasta filata prodotti da latte vaccino o bufalino è fissato in 12 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati formaggi.

      L'allegato è riferito ad articolo di cui la Commissione propone lo stralcio

      2. Il valore massimo di furosina per la mozzarella con attestazione di specificità resta fissato in 10 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, come stabilito dal regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione, del 25 novembre 1998.  
      3. Il valore massimo di furosina nel latte crudo e nel latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta perossidasi-positivo è fissato, indipendentemente dalla sua denominazione e utilizzo, in 8,6 milligrammi
su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati tipi di latte.  


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