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PDL 3719

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3719



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARAGNANI

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare indumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico

Presentata il 21 settembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Lo scopo della presente proposta di legge è ampliare l'ambito di applicazione del divieto previsto dall'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico», riguardante l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo, agli indumenti che rendano difficoltoso il suddetto riconoscimento, per motivi di pubblica sicurezza. Viene inoltre previsto che l'uso predetto sia in ogni caso vietato in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
      Due leggi successive a quella del 1975 e, in particolare, le misure antiterrorismo previste dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, hanno reso più severe le sanzioni in caso di circolazione in luoghi pubblici con il viso coperto: la pena è passata da sei mesi o un anno di reclusione a uno o due anni di reclusione e l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
      È sempre più stringente la necessità di tutelare l'ordine pubblico con misure atte a evitare occultamenti o travisamenti dell'identità, anche per scongiurare atti di terrorismo internazionale che, ovviamente, ricomprendono quelli di matrice islamica. Attualmente il divieto penalmente sanzionato dal citato articolo 5 della legge n. 152 del 1975, nel testo novellato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533 (in materia di ordine pubblico), riguarda principalmente, l'uso di «caschi protettivi» o
 

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(dunque, in via residuale) di qualsiasi altro mezzo idoneo a travisare o a mascherare la persona, in modo da impedire o da rendere difficoltoso il suo riconoscimento limitando l'ambito di applicazione della norma stessa, secondo la Suprema Corte di Cassazione, «alla sola ipotesi in cui l'individuo compaia in luogo pubblico o aperto al pubblico, in condizioni idonee a dissimulare o nascondere la propria persona nei suoi caratteri esteriori percepibili, sia occultando i dati somatici del viso con caschi ed altri mezzi idonei sia usando di tali mezzi per travisare o alterare caratteristiche fisiche». È dunque opportuno puntualizzare il concetto dell'utilizzo «di qualsiasi altro mezzo idoneo» a travisare o a mascherare la persona, in modo da impedire o da rendere difficoltoso il suo riconoscimento, ricomprendendovi qualsiasi tipo di indumento che renda impossibile il riconoscimento delle persone che lo indossi (un esempio specifico sono gli indumenti indossati da alcune donne di religione islamica: burqa e niqab).
      Finalità ulteriore della presente proposta di legge è quella di impedire che l'uso di indumenti come il burqa e il niqab venga imposto alle donne che vivono nel nostro Paese, visto che lo stesso non appartiene alla cultura della maggioranza delle donne immigrate che vivono in Italia, ma costituisce un obbligo imposto alle stesse da estremisti che vengono da alcuni Paesi islamici, con grave mortificazione della dignità femminile.
      Si tenga infine presente che in una riunione del Comitato per l'islam italiano del 14 luglio scorso, presieduta dal ministro Maroni, è stato ribadito, con un parere, il divieto, per ragioni di pubblica sicurezza, dell'uso in luogo pubblico di indumenti che coprono il volto e rendono la persona irriconoscibile quali appunto il burqa e il niqab. Il Comitato ha chiarito che l'uso di tali specifici indumenti non è affatto un obbligo religioso previsto dal Corano. Dunque, evitando qualunque riferimento all'islam, il Comitato ha suggerito di ribadire che la riconoscibilità deve essere garantita soprattutto a fronte del rischio internazionale collegato al terrorismo. Del resto altri Paesi come il Belgio e da ultimo la Francia già prevedono norme in materia. In particolare la legge francese essenzialmente segue la linea del rispetto della dignità umana e dispone il divieto di indossare in pubblico qualsiasi indumento che celi il volto di una persona, prevedendo alcune deroghe quali il casco per i motociclisti, i motivi di salute o professionali, manifestazioni sportive o feste popolari. È prevista la pena di un anno di reclusione e 30.000 euro di ammenda per chi, con minacce, violenze o costrizioni o abusando della propria autorità, costringe uno o più individui a indossare gli indumenti in questione e le pene sono raddoppiate se la vittima è un minore.
      La presente proposta di legge consta di un solo articolo volto a modificare il primo periodo della legge n. 152 del 1975 come modificata dalla legge n. 533 del 1977 e dalla successiva legge n. 155 del 2005, nel senso di inserire sia la tutela della pubblica sicurezza, quale motivazione del divieto, sia di ampliare l'ambito di applicazione del divieto a qualsiasi tipo di indumento che possa rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Per motivi di pubblica sicurezza, è vietato l'uso di caschi protettivi, di indumenti o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino».


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