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PDL 3715

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3715



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REGUZZONI, LUSSANA, MONTAGNOLI, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI, ZAFFINI

Disposizioni concernenti il divieto dell'uso di indumenti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici

Presentata il 17 settembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — In data 14 settembre 2010, il Senato francese con un'ampia maggioranza ha approvato definitivamente un disegno di legge finalizzato ad interdire la circolazione in luogo pubblico e aperto al pubblico ai cittadini che indossano indumenti o accessori che celano il viso rendendo impossibile la loro identificazione. La Francia non è il primo Stato dell'Unione europea ad aver varato una normativa simile. Si ricorda, infatti, che anche in Belgio tale condotta, pur se giustificata da precetti religiosi, è sanzionata con un'ammenda o con l'arresto. È necessario ricordare, inoltre, che anche nel nostro Paese vige il divieto di circolare in luogo pubblico con il viso coperto (legge 22 maggio 1975, n. 152). Una legge a tutela
 

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dell'ordine pubblico varata negli anni del terrorismo che se venisse rigorosamente applicata sanzionerebbe anche quelle condotte (uso del burqa o del niqab) dettate da un radicamento culturale etnico o sostenute da fondamenti religiosi. Va tuttavia sottolineato che la giurisprudenza ha più volte ribadito come l'applicazione di tale normativa non possa prescindere dalle motivazioni connesse a tale divieto, ossia il reale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza che potrebbe scaturire da tale condotta.
      La presente proposta di legge mira, invece, ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico un divieto esplicito ad indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti atti a celare il volto, non soltanto per motivi di ordine pubblico e sicurezza, ma anche come nel caso del burqa e del niqab, in quanto considerati atteggiamenti inconciliabili con i princìpi fondamentali della nostra Costituzione, primo fra tutti il rispetto della dignità della donna.
      In Italia il fenomeno sociale della diffusione di centri islamici e moschee, in molti casi abusivi, sta registrando, negli ultimi anni, un'allarmante crescita esponenziale. Nel giro di poco tempo sono sorte in tutta Italia moschee di dimensioni enormi, centri culturali e religiosi, scuole coraniche e attività commerciali gestite direttamente dalle comunità musulmane (macellerie, centri telefonici eccetera). Sempre più spesso, stando alle notizie pubblicate dagli organi d'informazione, ci troviamo dinnanzi a casi emblematici dove è facilmente riscontrabile, da un lato, il manifesto rifiuto da parte delle comunità musulmane presenti in Italia di rispettare le normative vigenti e di adeguarsi alla regole comportamentali e culturali del nostro Paese e, dall'altro lato, l'atteggiamento superficiale di alcune istituzioni che, non comprendendone i rischi, adottano semplicistiche soluzioni, mettendo conseguentemente in pericolo la sicurezza dei cittadini.
      È necessario quindi ribadire come non potrà mai esservi integrazione senza la preventiva accettazione da parte di tutta la comunità islamica del principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa e delle normative vigenti in materia di libertà individuale e di pensiero, di obbligo scolastico, di autodeterminazione e di uguaglianza formale di tutti i cittadini davanti alla legge, lo status giuridico o religioso delle donne, il rispetto del diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, dei minori e dei non credenti e il trattamento degli animali.
      Il dibattito politico ha evidenziato che esistono strumenti normativi già vigenti che potrebbero ovviare alla necessità di una legge in materia. Purtuttavia ci sono tre elementi che ci consigliano di procedere con la presente proposta di legge. Il primo è che le esigenze di ordine e sicurezza pubblica che impedirebbero, a legislazione vigente, l'uso del burqa non siano lasciate all'interpretazione dei magistrati e delle forze dell'ordine. La seconda motivazione risiede nell'atteggiamento dell'Europa: l'adozione di una legge identica a quella francese da parte del Parlamento italiano rafforzerebbe in sede europea la posizione di entrambi i Paesi. La terza e più importante motivazione è che si vogliono introdurre misure a difesa delle donne costrette a celare il proprio volto: le norme proposte sottendono infatti il fondamentale principio per cui non è accettabile nella nostra cultura e secondo i valori sanciti dalla Costituzione italiana e dal Trattato di Lisbona il fatto che la donna possa essere, in qualsiasi modo, indotta a comportamenti e ad abbigliamenti che la pongono in palese stato di sottomissione e discriminazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È fatto divieto di indossare nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, indumenti o qualunque altro accessorio, ivi inclusi quelli indossati per precetti religiosi o etnico-culturali, che celano, travisano ovvero rendono irriconoscibile il viso, impedendo l'identificabilità della persona senza giustificato motivo.

Art. 2.

      1. Fatto salvo il divieto di cui all'articolo 1 costituiscono giustificato motivo le ipotesi previste o autorizzate da disposizioni legislative o regolamenti, da condizioni di salute esplicitamente certificate o motivi professionali, da ragioni motivate da manifestazioni di carattere sportivo, feste, manifestazioni artistiche o tradizionali, autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 3.

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con l'ammenda da 150 a 300 euro.
      2. Il tribunale può altresì disporre che l'ammenda sia commutata nell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione.
      3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali

 

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finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione di cui al comma 2.

Art. 4.

      1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 612-ter. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la pena pari ad 1 anno di reclusione e 30.000 euro di ammenda, chiunque costringa uno o più individui all'occultamento del volto, con minacce, molestie, o in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare fondato motivo per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».


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