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PDL 3667

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3667



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FOGLIATO, CALLEGARI, BRIGANDÌ, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BUONANNO, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, GUIDO DUSSIN, FOLLEGOT, FUGATTI, GIDONI, GRIMOLDI, LUSSANA, MAGGIONI, MONTAGNOLI, RONDINI, SIMONETTI, STUCCHI, TORAZZI

Temporaneo divieto di coltivazione di piante geneticamente modificate

Presentata il 27 luglio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Il sistema di norme dell'Unione europea per il rilascio ambientale e l'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) ha determinato numerosi motivi di contrasto tra la Commissione europea e gli Stati membri, in specie per ciò che riguarda la coltivazione, che è stata, di fatto, bloccata in otto Paesi.
      Al fine di superare tali difficoltà, la Commissione europea ha iniziato ad elaborare una linea politica che, contrariamente al recente passato, non esclude più, a priori, la possibilità del divieto alla coltivazione, da parte degli Stati membri, ma cerca di combinare il sistema di autorizzazioni europee, con il riconoscimento della libertà, per gli stessi Stati, di praticare, o meno, le coltivazioni sui loro territori.
      Tale nuova linea politica ha preso corpo con la proposta di regolamento e la bozza di raccomandazione pubblicate il 13 luglio 2010. Si tratta, in particolare: della proposta di regolamento di modifica alla direttiva 2001/18/CE in merito alla possibilità, da parte degli Stati membri di operare restrizioni, o proibizioni alla coltivazione di OGM sui loro territori; della bozza di raccomandazione recante le nuove linee guida per la coesistenza. A corredo di tali proposte, la Commissione
 

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ha anche trasmesso una comunicazione – COM (2010) 380 – al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni, sulla libertà degli Stati membri di decidere in merito alla coltivazione di OGM.
      Ne discende che è oramai prossima la definizione di un quadro normativo europeo che dovrebbe condurre al superamento dei motivi di incomprensione e dei contrasti che, in questi ultimi anni, hanno caratterizzato la questione inerente la coltivazione di piante transgeniche.
      In Italia, dopo che la Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 2006, n. 116, ha giudicato parzialmente incostituzionali i contenuti del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, il principale riferimento normativo nazionale in materia di coltivazione delle piante transgeniche è tornato ad essere il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
      Il decreto legislativo n. 212 del 2001 prevede che, ai fini della messa in coltura degli OGM, anche se autorizzati dall'Unione europea, si debba procedere alla richiesta di una specifica autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, previo parere di una specifica commissione, deve poi disporre nel merito (negando, ovvero concedendo la richiesta autorizzazione) attraverso un decreto interministeriale con i Dicasteri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      Nonostante tali chiare e cogenti prescrizioni di legge, negli scorsi mesi, si sono verificate gravi violazioni maturate nelle recenti semine non autorizzate di mais geneticamente modificato in Friuli Venezia Giulia che, ancorché eseguite a scopo dimostrativo, hanno, tuttavia, evidenziato la necessità di un intervento normativo urgente che, in attesa della definizione del nuovo quadro europeo, elimini ogni possibile dubbio riguardo alla legittimità di procedere alla coltivazione di piante transgeniche.
      Per tali motivi, si ritiene indispensabile che, nelle more della definizione delle nuove norme europee in materia di coltivazione di piante transgeniche si apra un periodo di moratoria, durante il quale ogni coltivazione di tal genere non sia consentita.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nelle more dell'emanazione da parte dell'Unione europea di norme che prevedano la possibilità per gli Stati membri di operare restrizioni o proibizioni alla coltivazione di organismi geneticamente modificati sui loro territori, la coltivazione di piante geneticamente modificate non è consentita.
      2. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque viola il divieto previsto dal comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000.


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