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PDL 14

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 14



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER

Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta a introdurre nel sistema fiscale italiano il metodo del quoziente familiare.
      La normativa vigente, come è noto, penalizza la famiglia cosiddetta «monoreddito» con figli a carico.
      Tale aspetto è peraltro già stato evidenziato dalla Corte costituzionale in diverse occasioni invitando il legislatore a correggere questa distorsione (Corte costituzionale, sentenza n. 358 del 24 luglio 1995: «Deve osservarsi conclusivamente che dai calcoli tributari si constata senza dubbio che l'attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei monoreddito e le famiglie numerose con componenti che non producono o svolgono lavoro casalingo. Queste famiglie infatti – che dovrebbero essere agevolate ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione – sono tenute a corrispondere un'imposta sui redditi delle persone fisiche notevolmente superiore rispetto ad altri nuclei familiari composti dallo stesso numero di componenti e con lo stesso reddito, ma percepito da più di uno dei suoi membri. Tali effetti distorsivi furono – come si è già notato – segnalati più volte da questa Corte, dalla dottrina e dallo stesso legislatore che, con la legge n. 408 del 1990, delegò il Governo a provvedere adeguatamente, senza peraltro che tale delega abbia avuto, fino ad oggi, alcun seguito.
      Ciò nonostante, è altrettanto evidente che i rimedi per il necessario ristabilimento dell'equità fiscale in materia e la tutela della famiglia sotto questo aspetto non possono essere apprestati da questa Corte mediante l'accoglimento della questione nei termini in cui è proposta, in quanto ciò implicherebbe pluralità di complesse scelte, come emerge dalle varie ipotesi prospettate dalla citata sentenza n. 76 del 1983, dalle diverse esperienze di altri Stati e dall'ampio recente dibattito
 

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parlamentare: scelte che competono esclusivamente al legislatore»).
      Attualmente si ritiene concordemente che il sistema fiscale francese, strutturato sul quoziente familiare, sia il più equo e il più efficace per la famiglia. Già nella scorsa legislatura maggioranza e opposizione hanno presentato diversi progetti di legge volti all'introduzione del metodo del quoziente familiare, dai quali si trae spunto in questa sede.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge delega il Governo ad adottare un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia mediante l'introduzione del quoziente familiare.
      L'articolo 2 consente ai contribuenti di optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al nucleo familiare, a condizione che entrambi i coniugi siano favorevoli.
      Gli articoli 3 e 4 dettano le disposizioni per la determinazione del reddito e dell'imposta familiare.
      L'articolo 5 prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti di recuperare le eventuali somme a credito in sede di dichiarazione dei redditi, per il tramite del datore di lavoro.
      A norma dell'articolo 6, il decreto legislativo di cui all'articolo 1 provvede al coordinamento dell'introduzione del quoziente familiare con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta per carichi familiari, prevedono una clausola di salvaguardia al fine di evitare che l'applicazione del nuovo regime fiscale determini l'effetto opposto di un aggravio d'imposta.
      L'articolo 7 prevede che ai contribuenti coniugati sia consentito presentare un unico modello di dichiarazione dei redditi, con notevoli effetti di semplificazione per le famiglie.
      L'articolo 8, infine, stabilisce che le nuove disposizioni tributarie in materia di quoziente familiare entrino in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

Art. 2.

      1. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non effettivamente separati con almeno un figlio a carico possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare, purché entrambi i coniugi vi consentano.

Art. 3.

      1. In caso di opzione ai sensi dell'articolo 2 il reddito familiare è ottenuto sommando i redditi prodotti dai coniugi, dai figli minori di età o perennemente invalidi al lavoro e dai figli di età non superiori a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, comunque facenti parte del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili.

Art. 4.

      1. Il reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 3, è diviso per la somma

 

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dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:

          a) 1 per il primo percettore del reddito;

          b) 1 per il coniuge;

          c) 0,5 per il primo figlio;

          d) 1 per gli altri figli.

      2. L'imposta familiare è calcolata applicando, al reddito determinato in base al comma 1, le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai singoli componenti della famiglia.

Art. 5.

      1. I lavoratori dipendenti che intendono avvalersi della tassazione a base familiare e i cui redditi sono tassati tramite ritenuta alla fonte, da parte del datore di lavoro, su base individuale, recuperano le somme loro spettanti a credito in sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 6.

      1. Con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1 si provvede altresì al coordinamento della disciplina vigente in materia di oneri deducibili e di detrazioni d'imposta per carichi familiari con le disposizioni relative all'applicazione del metodo del quoziente familiare.
      2. È definita una clausola di salvaguardia, diretta a evitare che l'applicazione del metodo del quoziente familiare determini, nei confronti dei singoli contribuenti, un aggravio d'imposta.

Art. 7.

      1. Con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1 si provvede, inoltre, al coordinamento della normativa vigente in materia di dichiarazione dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

 

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29 settembre 1973, n. 600, con le disposizioni relative all'applicazione del metodo del quoziente familiare.
      2. È prevista per i contribuenti coniugati e non legalmente ed effettivamente separati la facoltà di presentare su un unico modello la dichiarazione dei redditi di ciascuno di essi.

Art. 8.

      1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.


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