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PDL 3212

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3212



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCILIPOTI, BERRETTA, BUCCHINO, BURTONE, CALEARO CIMAN, CARLUCCI, CIMADORO, DI GIUSEPPE, DRAGO, FADDA, FAVIA, LO MONTE, PALADINI, PORTA, RAZZI, TIDEI

Disciplina dell'esercizio della professione di naturopata

Presentata il 15 febbraio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — I concetti di base che ispirano la regolamentazione delle pratiche non convenzionali e della naturopatia sono strettamente orientati ad un campo operativo non medico, che si rivolge a soggetti generalmente sani. In ogni caso la naturopatia è caratterizzata da un approccio olistico al benessere della persona umana, intesa come unità globale e indivisibile in relazione all'ambiente in cui essa vive. L'intervento del naturopata non è di tipo clinico, ne è alternativo ai protocolli clinici individuati per il trattamento di qualsiasi malattia. Pertanto l'attività del naturopata è complementare a quella del medico. L'intervento del naturopata può essere richiesto liberamente da ogni individuo e questo interviene in autonomia a prescindere dagli ambiti più strettamente previsti per gli interventi delle figure mediche.
      Il fine della proposta di legge è quello di disciplinare l'esercizio della professione di naturopata, in modo da garantire un concreto svolgimento di tale attività, anche in conformità a quanto previsto per altre professioni del settore sanitario dalla legge 10 agosto 2000, n.251 (recante disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica).
 

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      La presente proposta di legge, pertanto, definisce la figura del naturopata, individuandone le prestazioni e i servizi, prevedendo una sua adeguata formazione e stabilisce una serie di obblighi e di limiti professionali, ciò non solo per garantire gli stessi operatori, ma anche per assicurare agli utenti prestazioni professionali adeguate e qualificate.
      Si rileva, da ultimo, che la figura professionale del naturopata è già stata riconosciuta in molti Paesi europei, quali Inghilterra, Olanda, Belgio, Norvegia, Danimarca, Germania, Ungheria, Francia, Spagna, Portogallo, Federazione russa, Svizzera, Malta, Finlandia, Liechtenstein nonché negli Stati Uniti d'America e in Sud Africa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione della figura professionale del naturopata).

      1. Il naturopata è una figura professionale autonoma che opera in campo sanitario e assistenziale per il conseguimento e per il mantenimento dello stato di benessere psico-fisico attraverso una valutazione globale della persona e dei fattori esogeni con cui entra in contatto, al fine di ripristinare l'equilibrio energetico.
      2. L'attività del naturopata si sviluppa in due ambiti:

          a) ambito di tipo educativo, nel quale il naturopata informa ed educa le persone a conoscere e a gestire il loro equilibrio psico-fisico, nonché a raggiungere e a mantenere uno stato di benessere, indicando a tale fine i comportamenti più idonei e fornendone le motivazioni;

          b) ambito di tipo assistenziale, nel quale il naturopata in caso di squilibri psico-fisici, identifica la loro origine e interviene mediante specifiche tecniche al fine di ripristinare l'equilibrio energetico.

      3. Compito del naturopata è quello di stimolare la forza vitale della persona e le forze autoguaritrici dell'organismo ricercando le cause delle disarmonie energetico-funzionali nelle relazioni umane. In tale prospettiva il naturopata concentra le proprie facoltà di osservazione nelle seguenti direzioni:

              a) riconoscimento della costituzione e delle caratteristiche del corpo umano;

              b) mantenimento e ripristino dell'equilibrio omeostatico e omeodinamico;

              c) individuazione degli squilibri energetico-funzionali;

 

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              d) stimolazione delle capacità reattive intrinseche dell'individuo;

              e) miglioramento del terreno fisiologico in ottica anti-invecchiamento;

              f) valutazione degli influssi ambientali e relazionali di nocumento al mantenimento del benessere;

      4. Il naturopata utilizza esclusivamente tecniche non invasive stimolando le capacità reattive dell'organismo, tra cui:

          a) individuazione dei sintomi attraverso l'effettuazione di esami kinesiologici, idrologici, riflessologici o bioenergetici;

          b) prescrizione di un regime alimentare basato su alimenti di origine naturale;

          c) effettuazione di tecniche di riflesso-stimolazione;

          d) somministrazione di oli essenziali, di fiori di Bach e di altre sostanze non classificate come farmaci;

          e) insegnamento di tecniche di rilassamento e di meditazione;

          f) somministrazione di massaggi: psicosomatico, ayurvedico, antistress, bioenergetico, aroma-massaggio;

          g) effettuazione di tecniche finalizzate a incentivare l'autostima della persona e il riconoscimento delle sue capacità, anche prevedendo lo sviluppo di più adeguate capacità di comunicazione;

          h) effettuazione di attività di estetica olistica e di cosmesi naturale.

Art. 2.
(Formazione).

      1. All'esercizio della professione di naturopata si accede mediamente un percorso di formazione di durata triennale, comprendente un monte ore pari a 1.400 ore di insegnamento teorico-pratico.
      2. Le materie di formazione di base sono le seguenti:

          a) anatomia umana;

 

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          b) fisiologia;

          c) medicina olistica;

          d) alimentazione naturale;

          e) erboristeria e fitoterapia;

          f) aroma-oligo-gemmoterapia;

          g) floriterapia;

          h) omeopatia;

          i) iridologia;

          l) riflessologia plantare;

          m) medicina tradizionale cinese;

          n) cromoterapia;

          o) aroma-terapia;

          p) kinesiologia;

          q) massaggio psicosomatico, ayurvedico, antistress, bionergico;

          r) tecniche di rilassamento;

          s) bioenergetica e tecniche corporee;

          t) tecniche di autostima.

      2. Al termine di ogni anno del percorso di formazione è previsto un esame scritto ai fini della valutazione dell'apprendimento e del passaggio all'anno successivo. Alla conclusione del triennio il candidato presenta e discute una tesi, la cui scelta è concordata con il docente interessato. A coloro che superano con esito positivo la valutazione della tesi è riconosciuta la qualifica di naturopata.

Art. 3.
(Istituiti di formazione).

      1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, riconosce quali istituiti per la formazione di cui all'articolo 2 le scuole e le associazioni in materie olistiche, pubbliche o private, con un corpo docente formato da medici e da operatori di naturopatia di provata esperienza e che testimoniano, mediante la presentazione di adeguate documentazioni, di aver svolto

 

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attività di formazione in naturopatia negli ultimi anni nel territorio regionale di competenza. In particolare, le scuole e le associazioni devono essere in possesso di registri attestanti il numero degli iscritti a tali corsi di formazione e il numero dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di conclusa formazione.
      2. Gli istituti di formazione autorizzati ai sensi del comma 1 possono prevedere l'effettuazione di corsi di specializzazione nelle diverse pratiche di naturopatia.

Art. 4.
(Obblighi professionali).

      1. L'esercizio della professione di naturopata è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi:

          a) adesione a un'associazione professionale;

          b) rispetto del codice deontologico e, in particolare, dell'obbligo del consenso informato e del segreto professionale;

          c) disponibilità di un locale e di attrezzature adeguati al corretto esercizio della professione;

          d) assolvimento degli obblighi fiscali previsti in materia di libere professioni.

Art. 5.
(Limiti della professione).

      1. Il naturopata non può effettuare diagnosi cliniche, né curare patologie clinicamente riconosciute.
      2. Il naturopata non può prescrivere l'assunzione di sostanze classificate come farmaci e di prodotti per cui la legge prevede l'obbligo della ricetta medica.
      3. Il naturopata che esercita l'attività presso uno studio medico è tenuto a operare in accordo con il personale medico.


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